Acquisto immobile e garanzia fideiussoria

La garanzia fideiussoria opera nel caso in cui il promittente venditore incorra in una “situazione di crisi” ovvero nei casi in cui il costruttore sia o sia stato sottoposto a esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

Il decreto legislativo 20 giugno 2005 numero 122 prevede, nel caso di stipula di un preliminare avente per oggetto un immobile da costruire, l’obbligo a carico del costruttore/venditore di consegnare all'acquirente una fideiussione, rilasciata da una banca o da un’impresa di assicurazione o ancora da un intermediario finanziario a ciò abilitato, a garanzia di tutte le somme o comunque dei corrispettivi incassati dal costruttore stesso sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai




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