I diritti del consumatore - contenzioso e foro competente
I diritti del consumatore, pur non essendo direttamente previsti dalla Costituzione repubblicana, sono tuttavia al centro di numerose norme dell'Unione europea; a partire dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957, che individua nella protezione del consumatore uno degli obiettivi primari dell'Unione, fino alla Carta di Nizza che all'articolo 38 ne ribadisce la rilevanza. I diritti del consumatore hanno trovato tutela, nel nostro ordinamento, in una serie di leggi che, a partire dagli anni '80, si sono succedute in ordine sparso (quali, a puro titolo esemplificativo, il dpr numero 903 del 1982, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione ...
Recupero crediti - L'Antitrust sanziona ancora la prassi di notificare decreti ingiuntivi ed atti di citazione in giudizio presso un foro diverso da quello del debitore consumatore
Sanzioni per complessivi tre milioni e 310 mila euro sono state irrogate dall'Antitrust a tre compagnie assicurative. A giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Antitrust), le società hanno messo in atto pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive, per recuperare i propri crediti. La pratica commerciale oggetto di valutazione da parte dell'Antitrust nelle decisioni 10222, 10223 e 10273, è rappresentata dall'inoltro ai debitori, da parte di alcune società, di atti di citazione in giudizio, finalizzati al recupero di crediti, senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore. Le condotte si sono manifestate attraverso ...
Foro competente nelle controversie fra professionista e consumatore
La giurisprudenza più recente propende a ritenere che il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile soltanto se venga dimostrata l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti. La prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come condizione necessaria per dimostrare la natura non vessatoria della clausola. Quando non risulta l'esistenza di trattative tra consumatore e professionista, il foro del consumatore coincide necessariamente con quello della residenza del consumatore e deve intendersi quale foro esclusivo ed inderogabile. Così si è espressa la ...
Seguici su Facebook