Acquisto di un immobile » Come aiutare i propri figli

Aiutare i figli con l'acquisto di un immobile

Uno dei problemi più discussi, oggigiorno, è quello di come essere d'aiuto ai propri figli nell'acquisto dell'immobile.

Spesso i giovani, infatti, non hanno una disponibilità economica tale da consentire loro di acquistare un'abitazione senza il concreto aiuto dei genitori.

In questo articolo vi daremo alcuni consigli si come dargli una, concreta, mano.

Mai fornire la liquidità per un acquisto dell'immobile effettuato direttamente dai figli

Per consentire alla propria prole di acquistare, finalmente, un immobile, si possono dare appoggi di diversa natura.

Ad esempio è possibile effettuare:

  • una donazione diretta al figlio di un immobile già di proprietà del o dei genitori;
  • una donazione diretta, con atto notarile, della somma di danaro necessaria all'acquisto della abitazione; il figlio poi procede da solo alla compravendita dell'immobile;
  • acquisto dell'immobile da parte del genitore e successiva donazione al figlio (soluzione che garantisce maggiormente i diritti degli altri legittimari, ma che assomma gli svantaggi di un doppio passaggio - e quindi di una doppia tassazione - con quelli della divisione);
  • il pagamento diretto al venditore facendo risultare dall'atto di compravendita, con o senza la presenza dei genitori, la donazione indiretta al figlio;
  • la sottoscrizione, col figlio, di un vero e proprio atto di mutuo, dal quale risulti che la somma è stata data dal genitore quale "prestito", e quindi con obbligo di restituzione e non quale donazione e quindi senza obbligo di restituzione al genitore stesso.

Quello che, al contrario, è assolutamente sconsigliabile, è fornire al figlio il denaro necessario per l'acquisto senza una documentazione comprovante l'importo fornito ed a quale titolo è stato dato.

La mancanza di questa documentazione può, infatti, comportare sia problemi fiscali per il figlio, il quale non potrebbe riuscire a dimostrare come si è procurato la provvista necessaria all'acquisto, sia problemi civilisti per eventuali altri eredi e legittimari che vedrebbero, almeno in parte, compromessa la loro possibilità di veder rispettare la loro quota di legittima al momento della successione del genitore che ha fornito il denaro.

Senza dubbio alcuno, la scelta dipende dalla disponibilità o meno da parte del genitore di un'abitazione da donare.

Se il genitore non è proprietario della casa che interessa al figlio potremo certamente escludere la prima soluzione che viceversa diventa obbligatoria nel caso che il genitore sia già il proprietario della casa che vuole intestare al figlio.

In questo caso è anche possibile che il figlio acquisti l'immobile dal genitore con una vera e propria compravendita.

Ciò, sarà però possibile solo se il figlio ha la disponibilità economica per pagare la casa al genitore o se contrae un mutuo per questo scopo.

A causa della normativa antiriciclaggio, infatti, è obbligatorio dare conto nell'atto dei mezzi di pagamento utilizzati ed è quindi assolutamente sconsigliabile stipulare atti simulati, cioè donazioni travestite da compravendite.

Il pagamento del prezzo deve essere effettivo e i mezzi di pagamento devono essere dettagliatamente descritti in atto.

La scelta delle diverse soluzioni, per gli effetti che può avere sulla successione del genitore o dei genitori che hanno effettuato la donazione, dipende anche dall'esistenza o meno di più figli o comunque di più legittimari.

La presenza di un figlio unico certamente semplifica le scelte, anche se occorre tener conto del fatto che è sempre possibile che successivamente alla donazione vi siano altri legittimari al momento non conosciuti.

10 Aprile 2014 · Ornella De Bellis


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