Garanzia legale e difetto di conformità » Un vademecum per il consumatore

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Garanzia legale e difetto di conformità » Un vademecum per il consumatore

Sapevate di avere una garanzia legale, sempre dovuta, di due anni per ogni bene di consumo acquistato, conoscete il significato di difetto di conformità? Sapete per quanto tempo il vostro bene è garantito? A quali contratti si applica la garanzia legale? E a quali, invece, non si applica? A chi bisogna rivolgersi se il vostro bene ha un difetto di conformità? Che fare se il negoziante nega un vostro diritto? Qual è la normativa di riferimento cui appellarsi? Se vi siete posti queste, ed altre, domande, l'articolo seguente è ciò che fa per voi.

Un vademecum per il consumatore creato per informare il lettore su tutto quello che è fondamentale sapere in tema di garanzia per difetti, vendita di usato, acquisto di beni di consumo, danni, risoluzione del contratto ed evizione: ovvero la tutela che scaturisce dal codice del consumo.

La compravendita

Il contratto di compravendita è, senza ombra di dubbio, il tipo di accordo, tra chi acquista e chi vende, più usato nella vita di tutti i giorni.

Il contratto di compravendita è disciplinato all'articolo 1470 e seguenti del Codice civile.

Esso viene definito come: il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Due sono le parti del contratto:

  • il venditore, cioè colui che trasferisce la proprietà di una cosa o di un altro diritto ricevendo come corrispettivo il prezzo;
  • il compratore, cioè colui che acquista la proprietà di una cosa o di un altro diritto e si impegna a pagare, come contropartita, il prezzo pattuito.

Come si può facilmente comprendere, dalla definizione sopra esposta, il contratto di compravendita può avere per oggetto sia dei beni che diritti.

Per quanto concerne i beni, essi possono essere sia beni mobili che beni immobili.

Stipulando il contratto di compravendita, il venditore si impegna a consegnare la cosa venduta e il compratore s’impegna a pagare il prezzo pattuito.

Il venditore deve consegnare il bene venduto all'acquirente nello stato in cui esso si trova al momento della vendita.

Inoltre, egli deve consegnare anche i documenti che comprovano la proprietà del bene.

Il venditore assume anche altri obblighi, come quello di garantire la cosa da evizione (il venditore, cioè, garantisce che il compratore avrà il possesso pacifico della merce contro qualsiasi pretesa di terzi) e da vizi (il venditore, cioè, garantisce che la cosa venduta è esente da difetti occulti che la rendano non adatta all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore).

Ma, come ben sapete, non è sempre così.

Possono infatti, succede spesso, sorgere delle problematiche che si verificano, appunto, quando si vende o acquista qualcosa.

Nei capitoli successivi proporremo una serie di consigli, pareri e suggerimenti a tutela del consumatore.

La garanzia legale

La garanzia legale è obbligatoria per legge, ha validità due anni dalla consegna del bene, è inderogabile e può essere fatta valere dal consumatore, direttamente nei confronti del venditore, nel caso in cui il bene di consumo acquistato presenti un difetto di conformità rispetto al contratto di vendita.

Il Codice del Consumo (decreto legislativo numero 206 del 6/09/05 in recepimento della Direttiva 1999/44/CE) stabilisce infatti che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore un prodotto conforme al contratto di vendita.

Rispetto alla normativa precedente, il Codice del Consumo, entrato in vigore nel 2005, ha rafforzato le tutele in favore del consumatore, definito come persona fisica che agisce per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale, imponendo precisi obblighi al venditore e ampliando l'ambito di applicazione e la durata della garanzia legale e i termini di
denuncia del difetto.

Per essere conforme un bene deve:

  • essere idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  • essere idoneo all'uso voluto dal consumatore, dichiarato al venditore al momento della vendita e da questi accettato;
  • essere conforme alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore e possedere le qualità pubblicizzate e descritte sull'etichettatura;
  • possedere le qualità mostrate al consumatore dal venditore attraverso un campione o un modello.
    Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene, quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire i difetti originari del prodotto che si manifestano nell'arco dei 24 mesi, con esclusione, quindi, dei difetti sopravvenuti (ad es. dovuti all'uso, a mancata o cattiva manutenzione, a sostituzione di pezzi di ricambio non originali ecc.).

Qualora il bene non dovesse funzionare o non dovesse avere un perfetto funzionamento, la medesima normativa prevede che, durante tutto il periodo della garanzia, il consumatore abbia diritto:

  • ad una riduzione adeguata del prezzo;
  • alla risoluzione del contratto (ossia il contratto si considera come mai concluso e ogni parte ottiene la restituzione di quanto dato all'altra parte, salvo il risarcimento del danno).

Il consumatore può scegliere tra uno dei due ultimi rimedi sopra citati qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, se il venditore non vi abbia provveduto entro un congruo termine, oppure quando abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Ma qualora il difetto di conformità del bene sia di lieve entità e la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, non è possibile chiedere la risoluzione del contratto.

Comunque, in caso di difetto di conformità il consumatore può pretendere dal venditore che il bene sia sostituito o riparato, a sua scelta, senza spese aggiuntive ed entro un congruo termine.

La garanzia legale non è valida nel caso in cui sia stato il consumatore a causare il danno, oppure se il consumatore conosceva o poteva conoscere il difetto al momento dell'acquisto, oppure ancora se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (es. per confezionare un abito su misura il consumatore fornisce le misure e la stoffa).

La garanzia legale dura due anni, mentre il termine per la denuncia del difetto è di due mesi dalla sua scoperta, per un totale di ventisei mesi dalla consegna del bene (24 mesi per la rilevazione del difetto + 2 mesi per la denuncia).

Il diritto alla riparazione o sostituzione della cosa in garanzia, quindi, si prescrive in 2 anni e 2 mesi dalla consegna del bene

Se la riparazione del bene avviene durante la validità della garanzia legale, per il pezzo sostituito non decorre un nuovo periodo di garanzia, che quindi terminerà allo scadere dei ventisei mesi dall'acquisto.

Se invece la riparazione avviene oltre il termine della garanzia legale, per il pezzo sostituito inizierà a decorrere una nuova garanzia, della durata di 2 anni a de correre dalla data d'installazione o di consegna.

Se il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume che tale difetto fosse presente già al momento dell'acquisto.

Se, invece, il difetto di conformità si manifesta oltre i sei mesi ma entro i due anni dalla consegna, il consumatore dovrà dimostrare che il danno è collegato a un vizio esistente al momento della consegna.

La garanzia legale si applica a tutti i contratti di vendita di beni mobili di consumo (es. elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, etc.).

La legge estende questa tutela anche ai contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, ai contratti di permuta; ai contratti di somministrazione (es. la fornitura periodica di bottiglie d'acqua); ai contratti di appalto (es. la realizzazione di un mobile su misura per la propria abitazione); ai contratti d'opera (ad esempio l'affidamento ad un sarto della creazione di un vestito).

La garanzia legale si applica anche ai contratti di vendita di beni in saldo e di beni usati.

La garanzia legale per i beni usati non può però essere inferiore ad un anno e viene esclusa in caso di difetti dovuti all'uso.

Sono esclusi tutti i contratti di locazione; comodato d'uso; donazione; i contratti di leasing finanziario; quelli per beni immobili e per beni oggetto di vendita forzata o di vendita da parte delle Autorità Giudiziarie; i contratti per la fornitura di energia elettrica e i contratti per la fornitura di acqua e gas, salvo quelli consegnati in una quantità determinata, ad esempio in bottiglie o bombole (in tal caso si qualifica come contratto di somministrazione).

E' bene ricordare che la Garanzia legale è sempre gratuita, qualunque sia il rimedio scelto.

Il venditore non può addebitare alcuna spesa al consumatore, né per materiali, né di spedizione o manodopera.

Il venditore è inoltre tenuto a dare seguito alla denuncia del difetto di conformità in modo tempestivo, che è da valutarsi, in ogni caso, in base alla natura e all'uso del bene.

I documenti da conservare per aver diritto alla garanzia

È molto importante conservare per almeno ventisei mesi gli scontrini fiscali (meglio ancora una fotocopia per evitare la cancellazione del testo sulla carta chimica) o le fatture intestate ad una persona fisica.

Ricorda che come prova d'acquisto, è valido anche il tagliando dell'assegno, oltre che la cedola della carta di credito, lo scontrino del bancomat o la stessa confezione.

È inoltre essenziale che la prova di acquisito rechi la data e, possibilmente, anche la descrizione del bene comprato.

In mancanza di almeno uno di questi documenti, è valida anche la testimonianza.

Questo complesso di tutele, disciplinate dal Codice di Consumo, è riservato esclusivamente ai consumatori, è cioè le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e si applica solo ai contratti tra consumatore e venditore.

In tutti gli altri casi, e cioè nei contratti tra privati o tra società, associazioni o professionisti con partita iva, si applica il Codice Civile (artt.1490 e seguenti).

Garanzia commerciale e garanzia legale - Differenze

La garanzia commerciale (o convenzionale) di solito viene offerta dal produttore.

Si aggiunge a quella legale, ma non la sostituisce, non pregiudica quindi la garanzia legale che spetta sempre al consumatore.

È facoltativa, ma una volta offerta diviene vincolante per chi la propone, secondo le modalità indicate.

È libera nella durata, nell'oggetto e nell'estensione territoriale.

La garanzia convenzionale non può in nessun caso limitare i diritti del consumatore ma può esclusivamente ampliarli (ad esempio, prevedendo riparazioni in tutto o in parte gratuite per una durata più ampia dei due anni, ovvero prevedere servizi accessori o ulteriori vantaggi per il consumatore in caso di difetti, come la consegna di un'auto sostitutiva durante il tempo necessario per la riparazione).

Difetto di conformità? Ecco a chi rivolgersi

Il venditore è l'unico soggetto responsabile nei confronti del consumatore, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore).

È il venditore a dover rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere.

Il venditore potrà poi rivalersi a sua volta sul responsabile del difetto di conformità.

Quindi sappi che:

  • sono illegittime le richieste del venditore di rivolgersi direttamente al centro di assistenza o alla casa produttrice del prodotto;
  • sono illegittime le clausole contrattuali che escludono o limitano i diritti del consumatore, anche qualora vi sia un espresso consenso di quest'ultimo indicato nel contratto di vendita.

Il venditore può sottrarsi dagli obblighi derivanti dalla garanzia soltanto se dimostra che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un danneggiamento della cosa avvenuto successivamente alla consegna (ad esempio un incidente stradale) o da un uso non corretto della stessa.

Non si può, ad esempio, pretendere la sostituzione di una macchina fotografica che l’acquirente ha lasciato cadere nell’acqua.

In caso di rifiuto erogare la garanzia

Molto spesso i venditori rifiutano di garantire assistenza al cliente. Non ci sono scuse! Una prerogativa della garanzia legale è la sua inderogabilità.

Quindi ecco cosa fare:

  • Denuncia del difetto di conformità
  • Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità il prima possibile e comunque entro due mesi(60 giorni) dalla scoperta. Il consumatore può formulare direttamente la denuncia, formalizzandola sempre per iscritto mediante lettera raccomandata a.r o per email o via fax, oppure può rivolgersi alla Camera di Commercio più vicina o ad un'associazione di consumatori al fine di ricevere assistenza e consulenza nella elaborazione della denuncia.

  • Composizione extragiudiziale delle controversie
  • Qualora la denuncia fatta al venditore non abbia esito positivo, il consumatore può scegliere di attivare procedure di composizione extragiudiziale delle controversie tramite le Camere di Commercio o le Associazioni dei consumatori oppure presentare domanda di mediazione ai sensi del decreto legislativo numero 28/2010 presso un organismo di mediazione, pubblico o privato iscritto nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

  • Composizione giudiziale delle controversie
  • Il consumatore, in caso di esito negativo della denuncia, ha in ogni caso diritto di agire direttamente in giudizio nei confronti del venditore, ed in particolare nell'ipotesi di mancata adesione del venditore alla mediazione o di richiesta di risoluzione del contratto.

  • Segnalazione
  • Il consumatore può, inoltre, segnalare all'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato - anche tramite numero verde 800 166 661- i casi di pratiche commerciali scorrette, tra cui rientra la violazione dei diritti riconosciuti in tema di garanzia post vendita.

Oggi il consumatore è molto più tutelato rispetto al passato. Oltre alla eventuale garanzia contrattuale voluta dalle parti, può contare sulla garanzia legale, grazie al recepimento della Direttiva 1999/44/CE mediante il Codice del Consumo (artt. 128-135 D.Lgs 6 settembre 2005 numero 206)

Conoscere il Codice equivale a conoscere i propri diritti di consumatore, cioè le regole che disciplinano numerose situazioni del nostro quotidiano di consumatori (dalla pubblicità al marketing aggressivo; dall'acquisto di beni e servizi alle vendite su Internet; dal credito al consumo alle vacanze; etc.).

Garanzia e giurisprudenza

Secondo la Corte di Cassazione, che si è pronunciata sulla questione con la sentenza 3755/79, per far valere la garanzia di buon funzionamento, il compratore deve soltanto dimostrare il cattivo funzionamento del bene acquistato e che il cattivo funzionamento si è verificato durante il periodo di garanzia.

Gli Ermellini, inoltre, con la pronuncia 6033/95, hanno chiarito che: La garanzia di buon funzionamento non ha effetto se non è stabilito il periodo di durata della garanzia stessa, salvo rimanendo l’ordinaria garanzia a carico del venditore per i difetti della cosa acquistata.

Altresì, con la massima 5740/86, hanno sancito che: se il compratore riconsegna al venditore per riparazioni la cosa in garanzia, qualora il venditore non sia in grado di restituirla (ad esempio, perché è andata perduta, in seguito al suo invio alla casa produttrice), egli è tenuto a risarcire il compratore.

Per concludere, a parere della Suprema Corte, il compratore è obbligato a pagare interamente la merce acquistata anche se questa è scadente, se non ha denunciato il fatto entro 8 giorni dalla scoperta.

Lo ha stabilito la Cassazione, che con la pronuncia 12384 del 21 Maggio 2013, ha sancito che: la mancata o intempestiva denunzia dei vizi della cosa venduta nel termine di otto giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia, già sorto in suo favore con la correlativa obbligazione del venditore, per effetto immediato e diretto del perfezionamento del contratto, ed essa, pertanto, come fatto impeditivo o estintivo del diritto fatto valere, deve essere espressamente eccepita dal venditore convenuto per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo. Da ciò deriva, in applicazione delle ordinarie regole sull'incidenza dell'onere della prova, che al compratore che agisce basta provare l'esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l'esercizio del diritto, mentre incombe al venditore che eccepisce la decadenza di dimostrare il fondamento dell'eccezione, vale a dire il fatto (scoperta del vizio, ricevimento della cosa) dal cui compimento la legge fa decorrere il termine di decadenza, e l'avvenuto decorso di detto termine al momento della denuncia o della citazione, e solo in tal caso spetterà al compratore dare la prova contraria, di avere cioè denunciato in precedenza ed in tempo utile il vizio

Da questa controversa sentenza si evince che la mancata denuncia dei vizi nel termine di 8 giorni comporta l’impossibilità di agire contro chi ha venduto la cosa difettosa.

Se si denunciano i vizi in un tempo successivo agli 8 giorni dalla scoperta, si potranno vantare diritti nei confronti del venditore solo se questi ha ammesso l’esistenza dei vizi o aveva cercato di nasconderli.

Una volta scoperti i difetti della cosa acquistata è bene inviare al più presto, comunque entro 8 giorni, al venditore una lettera raccomandata a/r.

Alcuni esempi pratici su come far valere la garanzia sul bene acquistato

  1. Entri in un negozio di telefonia per acquistare un cellulare e il venditore sostiene che hai diritto a sei mesi di garanzia. Ti sta dando un'informazione corretta?
    • Si, perché tutti i contratti di vendita di beni di consumo hanno, per legge, una garanzia legale di due anni.
  2. La lavastoviglie acquistata da appena un anno non esegue correttamente il programma di risciacquo per un difetto di fabbricazione. A chi ti rivolgi?
    • Al venditore, perché il Codice del Consumo stabilisce che solo e sempre il venditore ha l'obbligo di fornire assistenza gratuita al consumatore in caso di difetto di conformità.
  3. Hai comprato uno scooter bianco, ma al momento della consegna ti arriva di un colore diverso. Puoi chiedere la sostituzione del mezzo?
    • Si, poiché anche la differenza di colore costituisce un difetto di conformità al contratto di vendita, ed in particolare un difetto rispetto alla tua esplicita richiesta e alla descrizione fatta dal venditore.
  4. Compri un mobile da installare personalmente, ma le istruzioni sono poco chiare e scorrette e non riesci a terminare il montaggio. Chiami il venditore per ricevere assistenza, ma ti chiede un extra per l'intervento. Cosa fai?
    • Formuli una denuncia appellandoti al Codice del Consumo, poiché il venditore è sempre responsabile verso il consumatore, sia nel caso d'imperfetta installazione, anche di terzi sotto la sua responsabilità, sia nel caso in cui l'installazione possa essere fatta personalmente dal consumatore, ma vi siano istruzioni di montaggio carenti o errate che non permettano di procedere correttamente.
  5. Acquisti un giaccone in saldo. Sulla vetrina è affisso un avviso che nega la possibilità di sostituire la merce acquistata in periodo di saldi e di vendite promozionali. Quando arrivi a casa, ti accorgi che il venditore ti ha consegnato un capo diverso da quello richiesto. Cosa fai?
    • Ti fai sostituire la merce dal venditore, poiché anche i prodotti in saldo sono ugualmente soggetti alla tutela della garanzia legale.
  6. Entri in un negozio e acquisti un completo blu. Quando arrivi a casa, ti accorgi che ne avevi già uno di colore identico. Allora, torni dal venditore e chiedi se puoi cambiarlo o sostituirlo con altra merce. Il venditore può rifiutare?
    • Si, poiché la garanzia legale non prevede alcun obbligo da parte del venditore in caso di ripensamento del cliente. Sarà quindi una libera scelta del negoziante soddisfare la tua richiesta, non un atto dovuto

28 Ottobre 2013 · Giovanni Napoletano


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