Acquisti online con carta di credito – La banca non risponde dell’inadempimento dell’esercente

La domanda è se sussiste, in capo all'utilizzatore di una carta di credito, il diritto al rimborso, da parte della banca, dell’importo di una transazione disposta mediante carta di credito prepagata per un acquisto effettuato online, in relazione all'inadempimento imputabile all'esercente, beneficiario del pagamento medesimo.

Il contratto standard espressamente dispone che tramite la Carta, l’emittente fornisce al titolare unicamente uno strumento per richiedere con modalità elettroniche il pagamento di acquisti ed il prelievo di contante.

Di conseguenza, l’emittente e la banca sono estranei ai rapporti inerenti la fornitura dei beni/servizi da parte dei diversi esercizi convenzionati; per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il titolare della carta di credito deve rivolgersi esclusivamente all'esercente convenzionato, restando comunque esclusa ogni responsabilità dell’emittente e della banca per difetto delle merci, ritardo nella consegna e simili, nonché l’eventuale mancata accettazione degli addebiti effettuati sul saldo della carta in relazione ad operazioni svolte con le normali procedure di autorizzazione.

L’obbligo che grava sulla banca, infatti, è solo quello di eseguire gli ordini di pagamento impartiti (e quindi appositamente autorizzati) dall’utilizzatore della carta di credito, con la conseguenza che i profili imputabili alla sua responsabilità sono relativi all'eventuale inadempimento o inesatto adempimento di detto obbligo, come avviene nel caso di esecuzione di pagamenti non autorizzati, di errori nell'individuazione del beneficiario ovvero di indicazione dell’esatto importo da addebitare.

Deve pertanto escludersi che l'utilizzatore della carta di credito possa pretendere dalla banca il rimborso della somma corrisposta all’esercente in pagamento dell’operazione contestata, in quanto la disputa deve essere risolta in tal caso esclusivamente tra chi effettua l'acquisto online ed il beneficiario del pagamento.

Così ha argomentato la propria decisione 1259/14, il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario

19 Giugno 2015 · Carla Benvenuto


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