Il fornitore di acqua luce e gas non può procedere al distacco se nel frattempo il cliente moroso ha saldato il debito

Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di fornitura e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del fornitore di sospendere l'erogazione di energia elettrica nel caso di ritardato pagamento, anche di una sola bolletta, rappresenta una specificazione contrattuale e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente.

Ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il fornitore al risarcimento del danno, a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al fornitore, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento.

La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società fornitrice del servizio di erogazione di energia elettrica e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione.

Nel caso specifico, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 25731/15) la circostanza che l'Enel abbia sospeso la fornitura, dopo che l'utente ha pagato il suo debito, dimostra la sua colpa e non può essere giustificata con la motivazione di un asserito pagamento "irrituale" da parte dell'utente, rispetto alla negligenza della stessa Enel che effettua il distacco senza accertare se le bollette fossero state nelle more pagate.

24 Dicembre 2015 · Giovanni Napoletano