Transazione stragiudiziale ed obbligazione solidale per le parti al pagamento delle parcelle degli avvocati intervenuti nell’accordo
Quando un giudizio e' definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso (articolo 68 regio DL 1578/1933).
E' evidente che la norma si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite gia’ cominciata: in pratica, affinché possa sussistere l’obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, e’ necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese.
In altre parole, la norma citata in apertura di articolo non e’ applicabile quando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese.
Cio’ che rileva quindi, ai fini ostativi all’applicabilita’ dell’articolo 68 della legge professionale, non e’ se la definizione della causa sia avvenuta con una pronuncia, che non tocca il merito della controversia, intervenuta per abbandono piuttosto che per cessazione della materia del contendere, ma che la decisione contenga una statuizione del giudice in ordine alla liquidazione delle spese. Difatti, in tal caso, manca il presupposto stesso per l’applicazione del citato articolo 68, il quale implica l’esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese.
I contenuti qui riportati costituiscono la sintesi della sentenza della Corte di cassazione 21209/15.
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