Accordo di separazione o di divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

In tema di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile la legge ha introdotto il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile, stabilendone l'applicabilità trascorso il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero 1'11 dicembre 2014.

In particolare, la norma prevede che i coniugi possano concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

Sul piano della competenza, il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere alternativamente al comune di residenza di uno degli interessati o a quello presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Per quanto attiene al campo di applicazione, ne sono escluse le fattispecie nelle quali sono presenti figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, e portatori di handicap grave economicamente non autosufficienti. Per questo motivo, l'ufficiale dello stato civile acquisirà, da ciascuno dei coniugi, adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli ricadenti nelle predette condizioni.

In assenza di specifiche indicazioni normative, al momento, va esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.

L'ufficiale quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La norma precisa che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

L'ufficiale dello stato civile, al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16,00 euro.

6 Dicembre 2014 · Ornella De Bellis




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