Accordo a saldo stralcio e segnalazione in Centrale Rischi
Le disposizioni, di natura amministrativa, dettate dal Bankitalia per regolare le modalità e i presupposti della segnalazioni in Centrale Rischi (CR) prevedono che il creditore, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione.
Specifica, infatti, la circolare numero 139 dell’11 febbraio 1991 (14° aggiornamento) al secondo capitolo, paragrafo 5.5, che devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che l’intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.
Obbligo del creditore, dunque, non è quello di procedere tout court alla cancellazione della segnalazione, ma, più semplicemente, di segnalare l’intervenuta sistemazione dell’esposizione, però pur sempre con riferimento all’accordo intercorso tra le parti. In altri termini, il creditore non può promettere di procedere alla cancellazione della segnalazione, ma deve limitarsi a rettificare la segnalazione per il solo importo cui si riferisce la transazione e non può estenderlo alla quota parte dell’esposizione non coperta dal debitore.
Solo in questo modo il creditore si pone in piena continuità e coerenza con (e non già in deroga ai) criteri generali che informano, a livello appunto regolamentare, il sistema delle segnalazioni in CR.
Così si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nella decisione numero 2519 del 23 luglio 2012.
5 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic
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E’ da oltre 3 anni che ho una segnalazione alla centrale rischi di sofferenza -passata a perdita, non ho mai ricevuto solleciti e non ho in corso nessuna azione stragiudiziale. Non dovrebbe essere cancellata la segnalazione dalla CRIF dopo 3 anni.
CRIF e CR Banca d’Italia sono cose diverse. In CRIF la segnalazione viene oscurata 36 mesi dopo la scadenza dell’ultima rata che avrebbe dovuto essere pagata secondo il piano di ammortamento concordato con l’erogazione del prestito. In CR Banca d’Italia la cancellazione interviene 36 mesi dopo l’intervenuta cessione del credito ad una cessionaria non vigilata dall’Istituto di emissione.