Responsabilità patrimoniale in Sas » Può fallire il socio accomandante privo di delega di cassa che emette assegni per conto della società

In tema di responsibilità patrimoniale dei soci in una società Sas, anche il socio accomandante, privo di delega di cassa, può fallire se emette assegni per la società.

Il socio accomandante che emetta assegni bancari tratti sul conto della società all'ordine di terzi, apponendo la propria firma sotto il nome della sas e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera “delega di cassa”, viola il divieto di immistione previsto dall'articolo 2320 c.

c., assumendo responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali ed esponendosi, in caso di fallimento della società, alla dichiarazione di fallimento per estensione ex art. 147 L. fallimento.

E ciò senza che rilevi il lasso di tempo (anche lungo) intercorso tra la cessazione dell’ingerenza nell'amministrazione o il fallimento della società e la suddetta dichiarazione.

Sono questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23651/14.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte torna sulla questione della limitazione di responsabilità del socio accomandante, inscindibilmente legata anche al problema, di notevole ricorrenza, dell’estensibilità del fallimento sociale al socio accomandante stesso.

Come noto, i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla loro quota.

Al beneficio della responsabilità limitata, però, è collegato il divieto di amministrare la società.

I soci accomandanti, difatti, possono soltanto prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori ed anche, se è consentito dal contratto sociale, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

Al contrario, non possono compiere autonomamente atti di amministrazione o di rappresentanza, trattando o concludendo affari in nome della società.

Se violano detto divieto, i soci accomandanti, sul piano esterno, assumono responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle sorte anteriormente all'atto di ingerenza.

Sul piano interno, possono essere esclusi dalla società e, secondo la giurisprudenza, devono ripartire le perdite con i soci accomandatari.

Dunque, secondo quanto chiarito dagli Ermellini, il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all'ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa assume solidale ed illimitata responsabilità per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio.

13 Novembre 2014 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!