Accettazione con beneficio di inventario – veicolo ereditato gravato da fermo amministrativo e altre casistiche particolari

Ho ricevuto una richiesta di pagamento per il bollo su una moto con fermo amministrativo. Il bollo in sé è dovuto in quanto dal 2017 si paga il bollo anche su veicoli con fermo. La mia domanda è: la richiesta è arrivata a nome di mio padre, intestatario della moto, deceduto a gennaio del 2015. il bollo è richiesto per il periodo da febbraio 2015 a gennaio 2016. Avendo io fatto l'accettazione con beneficio di inventario come mi devo regolare di fronte a un debito successivo alla morte?

L'accettazione con beneficio di inventario prevede sia la possibilità di rinunciare o accettare all'eredita: prima viene redatto l'inventario poi si accetta o rinuncia.

Nel primo caso si chiama appunto accettazione con beneficio di inventario, l'eredita è accettata ma viene distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede: quest'ultimo non può essere attaccato dai creditori nei suoi beni personali dai creditori ma amministra il patrimonio del de cuius.

Avendo già accettato con beneficio di inventario, ed essendo la pretesa del bollo auto riferita ad anni successivi al decesso del de cuius, è tenuto a versare la tassa richiesta. Per evitare di essere costretto a versare il bollo auto per una moto che non può circolare, può chiedere lo sgravio delle sanzioni amministrative comminate al defunto (sanzioni per violazioni del codice della strada o riconducibili ad omesso, o ritardato, pagamento di tributi) dal debito esattoriale che ha originato la disposizione dei fermo amministrativo sul veicolo. Qualora il debito residuo superasse il valore dei beni inventariati non le resta che sperare in un furto della moto oppure, oppure, con il supporto di un avvocato, dovrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione, competente per territorio, al fine di ottenere l'autorizzazione alla demolizione del veicolo.

Io ed il mio compagno (non siamo sposati) abbiamo un figlio: nel caso in cui uno dei due genitori venisse a mancare ed il minore fosse l'unico erede, il genitore superstite in che termini può disporre dei beni lasciati in eredità non avendone la proprietà? Il genitore superstite diventa automaticamente il tutore del minore? In questo caso potrebbe anche vendere i beni lasciati in eredità al minore?

Il genitore superstite, che esercita la potestà genitoriale, deve accettare l'eredità, per conto del minore, con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile).

Il genitore superstite non potrà alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio in eredità beneficiata. Nè potrà contrarre mutui, dare in locazione ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione riguardanti i beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo.

Così dispone l'articolo 320 del codice civile.

Nel caso una società di recupero crediti tentasse di attivare la riscossione di un prestito personale ottenuto da un soggetto defunto 9 anni prima, gli eredi con beneficio di inventario sono tenuti a rispondere del credito stesso? In particolare, nel passato, gli eredi sebbene beneficiati di inventario hanno già pagato altri debiti del defunto nei limiti del ricevuto. Attualmente converrebbe fare una rinuncia dell'eredità? Si può rinunciare all'eredità dopo 9 anni e mezzo dalla morte del soggetto? Si può rinunciare all'eredità se prima la si era accettata con beneficio di inventario? Ricordo che il prestito personale fu attivato dal de cuius ed era "con garanzia " di una assicurazione sul prestito stesso. L'assicurazione sul finanziamento si attiva da sola in caso di morte del soggetto che stipula il prestito?

Con l'accettazione beneficiata, si mantengono distinti il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con l'importante conseguenza che l'erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni che gli sono pervenuti dall'eredità: ciò è rilevante perché egli potrà estinguere i debiti ereditari solo con l'attivo dell'asse ereditario, senza intaccare il proprio patrimonio.

Una volta accettata l'eredità con beneficio di inventario non è possibile rinunciarvi.

Per conoscere gli effetti della polizza a garanzia del prestito (caso morte del debitore) bisogna leggere il contratto.

Dopo aver fatto il verbale di accettazione con beneficio di inventario, con suddetto inventario nei termini previsti, e dopo aver fatto la successione di 1/9 di immobile, posso ora, dopo neanche un anno dalla morte di mio padre e dalla dichiarazione di successione, decidere di RINUNCIARE all'eredità dell'inventario? Perché i debiti superano di gran lunga il valore dei beni.

Nel nostro ordinamento vale il principio per cui una volta divenuti eredi lo si è per sempre: L'erede che accetta con beneficio di inventario e, successivamente, si accorge che i debiti superano di gran lunga il valore dei beni beneficiati, può notificare ai creditori il rendiconto della propria amministrazione. I creditori presenteranno istanza al giudice competente (del luogo dove è stata aperta la successione) affinché, ex articolo 500 del codice civile, venga fissato un termine entro il quale l'erede liquidi le attività ereditarie e soddisfi parzialmente i creditori.

Il mancato rispetto del termine stabilito dal giudice determina la decadenza dal beneficio di inventario.

La liquidazione dell'eredità beneficiata, ex articolo 500 del codice civile, può essere equiparata - i puristi del diritto mi perdonino - ad una rinuncia all'eredità effettuata entro dieci anni dall'accettazione con beneficio di inventario. Certo, c'è qualche incombenza procedurale in più rispetto alla rinuncia pura e semplice. Tuttavia, l'opzione consente di non adempiere agli obblighi derivanti dall'accettazione, entro dieci anni dal decesso, qualora emergesse un peso dei debiti a carico dell'erede ben maggiore del valore patrimoniale lasciato dal de cuius.

1 Settembre 2018 · Annapaola Ferri