Accettazione con beneficio di inventario – veicolo ereditato gravato da fermo amministrativo e altre casistiche particolari
Accettazione con beneficio di inventario - veicolo ereditato gravato da fermo amministrativo e altre casistiche particolari
Ho ricevuto una richiesta di pagamento per il bollo su una moto con fermo amministrativo. Il bollo in sé è dovuto in quanto dal 2017 si paga il bollo anche su veicoli con fermo. La mia domanda è: la richiesta è arrivata a nome di mio padre, intestatario della moto, deceduto a gennaio del 2015. il bollo è richiesto per il periodo da febbraio 2015 a gennaio 2016. Avendo io fatto l'accettazione con beneficio di inventario come mi devo regolare di fronte a un debito successivo alla morte?
Con l'accettazione con beneficio di inventario, l'eredità è accettata ma viene distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede: quest'ultimo non può essere attaccato dai creditori nei suoi beni personali dai creditori, ma amministra il patrimonio del de cuius.
Avendo già accettato con beneficio di inventario, ed essendo la pretesa del bollo auto riferita ad anni successivi al decesso del de cuius, è tenuto a versare la tassa richiesta. Per evitare di essere costretto a versare il bollo auto per una moto che non può circolare, può chiedere lo sgravio delle sanzioni amministrative comminate al defunto (sanzioni per violazioni del codice della strada o riconducibili ad omesso, o ritardato, pagamento di tributi) dal debito esattoriale che ha originato la disposizione dei fermo amministrativo sul veicolo. Qualora il debito residuo superasse il valore dei beni inventariati non le resta che sperare in un furto della moto oppure, oppure, con il supporto di un avvocato, dovrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione, competente per territorio, al fine di ottenere l'autorizzazione alla demolizione del veicolo.
Io ed il mio compagno (non siamo sposati) abbiamo un figlio: nel caso in cui uno dei due genitori venisse a mancare ed il minore fosse l'unico erede, il genitore superstite in che termini può disporre dei beni lasciati in eredità non avendone la proprietà? Il genitore superstite diventa automaticamente il tutore del minore? In questo caso potrebbe anche vendere i beni lasciati in eredità al minore?
Il genitore superstite, che esercita la potestà genitoriale, deve accettare l'eredità, per conto del minore, con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile).
Il genitore superstite non potrà alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio in eredità beneficiata. Nè potrà contrarre mutui, o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione riguardanti i beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo.
Così dispone l'articolo 320 del codice civile.
Nel caso una società di recupero crediti tentasse di attivare la riscossione di un prestito personale ottenuto da un soggetto defunto 9 anni prima, gli eredi con beneficio di inventario sono tenuti a rispondere del credito stesso? In particolare, nel passato, gli eredi sebbene beneficiati di inventario hanno già pagato altri debiti del defunto nei limiti del ricevuto. Attualmente converrebbe fare una rinuncia dell'eredità? Si può rinunciare all'eredità dopo 9 anni e mezzo dalla morte del soggetto? Si può rinunciare all'eredità se prima la si era accettata con beneficio di inventario? Ricordo che il prestito personale fu attivato dal de cuius ed era "con garanzia " di una assicurazione sul prestito stesso. L'assicurazione sul finanziamento si attiva da sola in caso di morte del soggetto che stipula il prestito?
Con l'accettazione beneficiata, si mantengono distinti il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con l'importante conseguenza che l'erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni che gli sono pervenuti dall'eredità: ciò è rilevante perché egli potrà estinguere i debiti ereditari solo con l'attivo dell'asse ereditario, senza intaccare il proprio patrimonio.
Una volta accettata l'eredità con beneficio di inventario non è possibile rinunciarvi.
Per conoscere gli effetti della polizza a garanzia del prestito (caso morte del debitore) bisogna leggere il contratto.
5 Gennaio 2026