Centrali rischi private e cattivi pagatori – Anche i gestori dei servizi di fonia e accesso al WEB, le imprese di assicurazione, e i venditori di gas e luce possono accedere ai Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)
I partecipanti al SIC sono banche, intermediari finanziari e altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi e operano in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti.
Il legislatore è intervenuto a più riprese per consentire l’accesso ai dati presenti nel SIC a ulteriori soggetti quali, attualmente, in forza dell’articolo 6-bis, del decreto legge 13 agosto 138/2011, e del vigente articolo 30-ter del decreto legislativo 141/2010:
- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (tra cui, quindi, le società telefoniche);
- le imprese di assicurazione;
- i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente.
Per effetto delle predette norme, tali soggetti (cosiddetti accedenti), attualmente hanno facoltà di consultare i dati personali presenti nei SIC, stipulando a tal fine appositi accordi con uno o più gestori di Sic.
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