Lavoro – Accesso al mercato del lavoro in Italia

Come posso accedere al mercato del lavoro in Italia?

In due modi:

  • direttamente in Italia (rispettando precisi requisiti);
  • dall'estero, tramite chiamata nominativa o numerica.

Attenzione: è importante considerare la propria situazione familiare, es. se sei un cittadino extracomunitario coniugato con o figlio/a di un cittadino dell'Unione Europea, hai subito accesso al mercato del lavoro e non serve fare la procedura del nulla osta al lavoro in Italia.

Infatti, cittadini che si trovano in tali circostanze hanno subito accesso al lavoro in Italia. In tal caso, occorre sempre ottenere un permesso di soggiorno ("permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo") ma non è una condizione per accedere al mondo del lavoro.

PER CHI È GIÀ IN ITALIA

Per lavorare in Italia devo avere il permesso di soggiorno?

Sì, per poter lavorare in Italia devi avere il permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei seguenti motivi:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo;
  • motivi familiari e ricongiungimento familiare;
  • asilo politico;
  • protezione sociale;
  • studio e formazione professionale (in questo caso puoi lavorare per massimo 20 ore alla settimana e 1.040 ore all'anno);
  • attesa occupazione (il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato nel caso in cui lo straniero risulti iscritto ai Centri per l'Impiego);
  • assistenza minore (genitore che assiste un figlio malato);

Non puoi invece lavorare se hai un permesso di soggiorno per:

  • cure mediche;
  • turismo;
  • motivi religiosi;
  • minore età;
  • richiesta di asilo politico;
  • affari;
  • giustizia.

Attenzione: per i richiedenti asilo, se la domanda di asilo non viene esaminata entro 6 mesi dalla richiesta per cause non imputabili allo straniero, il permesso di soggiorno sarà rinnovato per altri 6 mesi e consentirà al titolare di svolgere un'attività lavorativa fino al completamento dell'iter burocratico.

PER CHI VIENE DALL'ESTERO

Come si entra in Italia per lavoro?

Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito ogni anno nell'ambito di "quote d'ingresso" stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri extracomunitari e neocomunitari che possono entrare in Italia per lavoro (subordinato, anche stagionale, e autonomo). Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote.

Come si entra in Italia per lavoro subordinato?

Attraverso un datore di lavoro in Italia che voglia assumere lavoratori stranieri ancora residenti all'estero per lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o stagionale.
Secondo la legge italiana, possono entrare in Italia al di fuori delle quote (per lavoro subordinato e per lavoro autonomo):

  • dirigenti/personale altamente specializzato;
  • lettori universitari;
  • professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
  • stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dia accesso, nel paese di origine, a programmi di dottorato, per svolgere programmi di ricerca, in presenza di una richiesta da parte di un Istituto di ricerca iscritto in un elenco tenuto presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  • traduttori e interpreti;• stranieri fra i 20 e i 30 anni di età, ammessi a partecipare a programmi di volontariato presso enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, organizzazioni non governative e associazioni di promozione sociale, in presenza di una convenzione fra lo straniero e l'organizzazione ospitante.

Solo per lavoro subordinato possono entrare le seguenti categorie:

  • collaboratori familiari aventi in corso, all'estero e da almeno 1 anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti all'estero ma che si trasferiscono in Italia;
  • stranieri, autorizzati al soggiorno per motivi di formazione professionale, che svolgono periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni di lavoro di carattere subordinato;
  • lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche;
  • lavoratori occupati nei circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
  • personale artistico/tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici e di balletto;
  • ballerini/artisti/musicisti da impiegare in locali di trattenimento;
  • artisti da impiegare in enti musicali teatrali e cinematografici, in imprese radiofoniche e televisive e da enti pubblici per manifestazioni culturali e folcloristiche;
  • sportivi professionisti;
  • giornalisti/corrispondenti ufficialmente accreditati e dipendenti di organi di stampa o di emittenti;
  • persone che svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio, ovvero persone collocate "alla pari";
  • infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Ho trovato un datore di lavoro disposto ad assumere lavoratori stranieri: come deve fare?

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia deve presentare una richiesta nominativa presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato, istituito presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo della sua provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale la sua impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Il documento deve contenere la richiesta nominativa del nulla osta al lavoro - se ha già individuato un lavoratore determinato - o numerica - se non ha una conoscenza diretta del lavoratore si può chiedere il nulla osta di una o più persone iscritte nelle liste contenenti i nominativi e le schede degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

La richiesta deve contenere:

  • Generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
  • generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero nel caso di richiesta nominativa e il numero dei lavoratori da assumere nel caso di richiesta numerica;
  • trattamento retributivo ed assicurativo, come previsto dalla legge;
  • impegno a fornire un alloggio con requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico;
  • dichiarazione di impegno a comunicare ogni cambiamento riguardante il rapporto di lavoro;
  • dichiarazione di impegno a sostenere le spese per il rimpatrio.

Con la nuova procedura informatizzata alla domanda non va allegato alcun documento.

La proposta di contratto di soggiorno è parte integrante della domanda che viene sottoposta via Internet allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

E poi, cosa succede? Quanto bisogna aspettare?

  1. Lo Sportello Unico per l'immigrazione comunica le richieste al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative dei lavoratori stagionali;
  2. Il Centro per l'Impiego entro 20 giorni verifica la disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno e comunica sia allo Sportello Unico, sia al datore di lavoro i dati pervenuti;
  3. La Questura verifica la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
  4. Lo Sportello Unico entro 40 giorni dalla presentazione della richiesta - acquisito dalle Direzioni Provinciali del Lavoro il parere sulle condizioni contrattuali applicabili e sulla capacità economica dell'impresa, nonché sulla sussistenza di quote, sentito il parere della Questura - convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta, valido per un periodo non superiore a 6 mesi;
  5. a questo punto, il lavoratore straniero deve fare richiesta del visto agli uffici consolari del suo paese di provenienza. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d'ingresso e l'indicazione del codice fiscale.

Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia;

  1. entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.
  2. Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente.
  3. La Questura, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dandone comunicazione allo Sportello Unico che provvede alla successiva consegna del permesso del soggiorno o dell'eventuale diniego.

Attenzione: puoi lavorare e usufruire di tutti i diritti - iscrizione anagrafica, cambio di residenza, rilascio e rinnovo carta d'identità, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, rilascio codice fiscale, malattia, maternità, prestazioni a sostegno del reddito, al pari di coloro che sono in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno - anche se sei in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, a patto che tu abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro 8 giorni dal tuo ingresso nel territorio nazionale e che tu abbia sottoscritto il contratto di soggiorno.

Dovrai mostrare la copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, e la ricevuta delle Poste attestante l'avvenuta presentazione della richiesta.

Attenzione: il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare allo Sportello Unico, entro 5 giorni:

  • l'inizio dell'attività lavorativa;
  • la cessazione del rapporto del lavoro (nel caso di interruzione del rapporto di lavoro);
  • il trasferimento di sede del lavoratore straniero (nel caso di trasferimento).

Il datore di lavoro è tenuto altresì a inoltrare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego, il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa.

Con l'introduzione della comunicazione unica, la comunicazione al centro per l'impiego vale anche per l'iscrizione all'Inps ed all'INAIL.

Come si entra in Italia per lavoro stagionale?

Il datore di lavoro deve seguire le stesse procedure del lavoro subordinato.

Lo Sportello Unico rilascia l'autorizzazione non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, il nullaosta rilasciato in questi casi vale da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Sono un lavoratore stagionale: posso rientrare in Italia l'anno prossimo?

Sì, come lavoratore stagionale straniero hai diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo rispetto ai cittadini del tuo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Come si entra in Italia per lavoro autonomo?

Si può entrare all'interno delle quote o al di fuori delle quote, anche se quest'ultima possibilità è assai limitata in pratica. Per poter esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, devi ottenere il visto per lavoro autonomo. Inoltre, devi dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l'attività che svolgi non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.

Cosa devo fare per ottenere il visto per lavoro autonomo?

Se hai intenzione di esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo non occasionale e se rientri nelle quote previste dal decreto flussi in atto per il lavoro autonomo, devi presentare alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, i seguenti documenti:

  • dichiarazione attestante la non esistenza di ostacoli al rilascio dell'autorizzazione/ abilitazione, rilasciata dall'amministrazione competente;
  • dichiarazione riguardante i parametri di riferimento, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dall'Ordine professionale competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale;
  • dichiarazione di responsabilità, rilasciata all'Ispettorato del lavoro competente;
  • dichiarazione di chi ti commissiona il lavoro, che assicuri un compenso superiore a quello minimo previsto per l'esenzione dalle spese sanitarie;
  • copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese;
  • disponibilità di un alloggio adeguato;
  • nulla osta della Questura competente.

Dopo aver ottenuto l'attestazione di disponibilità di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività, puoi fare domanda del visto d'ingresso per lavoro autonomo presso l'autorità diplomatica o consolare competente per nazionalità o residenza. Il visto viene rilasciato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni.

L'autorità diplomatica può rifiutarmi il visto?

Sì, il rilascio del visto è a discrezione dell'Autorità diplomatico-consolare.

Il rifiuto deve essere scritto e motivato, ad eccezione dei casi di rifiuto per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.

Una volta entrato in Italia con il mio visto per lavoro autonomo, che devo fare?

Devi ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, esattamente come un lavoratore dipendente, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso sul territorio.

Con il permesso di soggiorno si può svolgere qualunque tipo di lavoro autonomo?

Sì, è consentita ogni attività non occasionale di lavoro autonomo a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o dell'Unione Europea. In ogni caso, lo straniero, deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio che deve intraprendere in Italia. Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo il lavoratore può esercitare anche un'attività di lavoro subordinato e quindi può regolarmente essere assunto da un datore di lavoro, senza dover ricorrere alle quote d'ingresso disponibili.

Che validità ha il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno ha una validità massima di 2 anni.

Il permesso di soggiorno può essere rinnovato?

Sì, a condizione che lo straniero produca la documentazione attestante i redditi provenienti dall'attività lavorativa esercitata nel corso della validità del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

7 Gennaio 2009 · Antonio Scognamiglio


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