Accesso agli atti relativi ad accertamento e riscossione coattiva - la giurisprudenza
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Il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva (in tal senso, l’articolo 22, comma 1, lettera b) l. numero 241 del 1990).
La giurisprudenza ha chiarito che il divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall’articolo 24 l. 7 agosto 1990 numero 241, va inteso secondo una lettura costituzionalmente orientata, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla sola fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (in tal senso: Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2011, numero 925; id., 13 gennaio 2010, numero 53).
Non si può, in particolare, affermare che l’interesse legato ad una richiesta di copia del ruolo integrale viene meno per essere stato notificato al contribuente un estratto del ruolo. Al contrario, è dal carattere di ‘estratto’ del documento posto a disposizione del contribuente che emerge l’interesse in capo a questi a disporre del documento integrale, al fine di verificare l’effettiva coincidenza fra le risultanze del ruolo integrale e quelle trasfuse nell’estratto.
Affermare il contrario (ossia, basare il diniego di accesso sull’asserita continenza del meno – l’estratto del ruolo – nel più – il ruolo integrale -) vale a consentire all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione di opporre un generalizzato quanto apodittico divieto di accesso, non consentendo in alcun modo al contribuente di fornire la prova contraria, la quale resterebbe comunque nell’esclusiva disponibilità dell’Amministrazione.
Per la stessa ragione, non può affermarsi che la circostanza per cui il ricorrente disponga comunque dell’estratto del ruolo nominativo, della cartella di pagamento e dell’avviso di ricevimento esaurisce il complesso dei documenti in relazione ai quali sussiste per il contribuente un interesse alla conoscenza finalizzato a contestare la pretesa impositiva.
Il ruolo nominativo costituisce certamente ‘atto amministrativo’ ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d) l. numero 241 del 1990 (trattandosi di rappresentazione grafica ovvero elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse).
Appare contraddittorio affermare l’impossibilità oggettiva a riprodurre in modo integrale il ruolo in quanto tale, a meno di non voler ammettere una sistematica violazione delle previsioni di cui all’articolo 2 del d.m. 3 settembre 1999, numero 231, secondo cui i ruoli (nella loro integralità) formati direttamente dall’ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione.
Nemmeno si può ammettere la carenza di legittimazione passiva del concessionario della riscossione nell’ambito delle domande per l’accesso, il quale sarebbe consentito unicamente nei confronti del soggetto che ha formato il ruolo (l’Agenzia delle entrate). Al contrario, non si può negare che verso l’agente della riscossione la domanda di accesso possa certamente essere formulata, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, l. numero 241 del 1990, secondo cui la domanda di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento ovvero (come nel caso in esame) nei confronti di quella che “lo detiene stabilmente”
Queste le conclusioni a cui è giuntO il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, nella sentenza numero 766 del 15 febbraio 2012. In pillole:
- Il ruolo nominativo costituisce certamente ‘atto amministrativo’ ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d) l. numero 241 del 1990;
- verso l’agente della riscossione la domanda di accesso possa certamente essere formulata, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, l. numero 241 del 1990, secondo cui la domanda di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento ovvero (come nel caso in esame) nei confronti di quella che “lo detiene stabilmente”;
- il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva.
14 Marzo 2012 · Ludmilla Karadzic
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