Accertamento della paternità – Rifiuto del presunto padre di sottoporsi ad indagini ematologiche
Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di così elevato valore indiziario, da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
Secondo i giudici di legittimità (sentenza 16226/15), nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti.
Proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi tra le stesse parti e circa l’effettivo concepimento, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull’esistenza di rapporti con il presunto padre all’epoca del concepimento, non esclude che il giudice possa desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e possa trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre.
4 Settembre 2015 · Lilla De Angelis
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Stai leggendo Accertamento della paternità – Rifiuto del presunto padre di sottoporsi ad indagini ematologiche • Autore Lilla De Angelis • Articolo pubblicato il giorno 4 Settembre 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 4 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie accertamento paternità • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .