Accertamento induttivo e studi di settore nel caso di gravi incongruenze
» Vai all'indice dei contenuti dell'articolo completo
L’accertamento induttivo rappresenta una modalità di accertamento dei redditi delle imprese.
Esso si distingue in due tipi:
- accertamento analitico induttivo, previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR numero 600/1973. L’Ufficio, in questo caso, può fondare l’accertamento solo in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti;
- accertamento induttivo vero e proprio, previsto dall’articolo 39, comma 2, del DPR numero 600/1973. L’ufficio, in questo caso, in presenza di contabilità inattendibile, può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza di cui all’articolo 2729 del Codice civile.
Pertanto, qualora il contribuente abbia tenuto una contabilità formalmente e sostanzialmente regolare, l’Ufficio può procedere all’accertamento analitico induttivo, ai sensi non già dell’articolo 39, comma 2, del DPR numero 600/1973, ma dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR numero 600/1973, e quindi basare l’attività di accertamento anche su presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti, e non su semplici ipotesi o comunque su elementi indiziari sprovvisti di tali requisiti.
» Vai all'indice dei contenuti dell'articolo completo
6 Febbraio 2014 · Giorgio Valli
Seguici su Facebook