Accertamento da tovagliometro

La Corte di Cassazione ha confermato un accertamento basato sul cosiddetto tovagliometro.

“Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Pertanto, in tema di accertamento presuntivo del reddito d’impresa, ai sensi del DPR 29 settembre 1973, numero 600, articolo 39, comma 1, lettera d), è legittimo l’accertamento che ricostruisca i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, (quindi, il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sè solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati (pur dovendosi, del pari, ragionevolmente, sottrarre dal totale i tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipendenti, l’uso da parte dei camerieri e simili)” (C.

Cass. sent. numero 17408 del 23 luglio 2010).

8 Novembre 2010 · Giorgio Valli


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Una risposta a “Accertamento da tovagliometro”

  1. Pietro Paolo Boiano ha detto:

    LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE E’ MOLTO ARTICOLATA ED OFFRE LA POSSIBILITA’ ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI GESTIRE AL MEGLIO LA LOTTA ALLA EVASIONE.

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