Accertamento alcolemico precursore e probatorio – Il rifiuto di sottoporsi al test probatorio costituisce sempre reato se il conducente non prova l’abuso di potere dell’agente di polizia

La Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di vizi di costituzionalità nella facoltà concessa gli agenti di polizia di accompagnare il conducente, per il prelievo di sangue, presso idonee strutture. La Consulta osserva, infatti, che il conducente da sottoporre a test alcoolemici e/o inerenti all'uso recente di sostanze stupefacenti non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente, anche se il rifiuto opposto può essere utilizzato, in base al comma 8 dell'articolo 187 del Codice della strada, come un autonomo titolo di reato perpetrato dal conducente stesso qualora, ad esito di una verifica dei fatti, non emergano abusi di potere ed il giudice ritenga giustificato il convincimento dell'agente di polizia finalizzato a tutelare la sicurezza della circolazione.

Pertanto, l'accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando di polizia deve essere qualificato come dovere di collaborazione, soggetto a sanzione penale, in caso di rifiuto (al pari di quanto avviene in numerose altre ipotesi di reati di disobbedienza).

Al riguardo, non deve trarre in inganno il fatto che la Corte di Cassazione (con la sentenza 21192/2012) abbia escluso la configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Nella circostanza esaminata, infatti, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia per sottoporsi ad un accertamento cosiddetto precursore (eseguito con il palloncino, ad esempio), che costituisce fattispecie ben diversa dall'accertamento probatorio.

L'accertamento etilometrico precursore rileva solo la concentrazione di alcol nell'aria espirata. Se il precursore segnala la presenza di alcol nell'aria espirata, allora si procede con l'alcol test probatorio (etilometro) per verificare la percentuale di alcol presente nel sangue. L'etilometro viene usato senza avvalersi del precursore solo in caso di incidenti stradali o guida in stato d’ebbrezza evidente.

Quanto fin qui esposto emerge dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione, sezione penale, 10555/2018.

10 Marzo 2018 · Giuseppe Pennuto




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