Pignoramento di beni strumentali – quando si configura l’abuso del processo esecutivo

Cominciamo col dire che, nella giurisprudenza di legittimità, è attualmente assai diffusa la consapevolezza sulla necessità di reprimere gli eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata oltre le reali esigenze di garanzia di realizzazione coattiva del credito e, con essi, l'eccesso nel ricorso all’espropriazione laddove esso si verifica.

In particolare, in tema di pignoramento ed espropriazione di beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, una fattispecie in cui l'abuso del processo si configura è quella in cui risulti provato che il creditore abbia fruito di un istituto processuale in modo formalmente regolare e lecito, ma con modalità o effetti concreti difformi o eccedenti rispetto alla tutela dell'istituto stesso.

In altre parole, l'abuso del processo esecutivo si configura quando il creditore avrebbe potuto tutelare altrettanto adeguatamente il proprio interesse sostanziale determinando un sacrificio complessivamente minore all'interesse del debitore.

Può capitare, ad esempio, che il creditore proceda, seppur munito di ipoteca capiente, ad un pignoramento mobiliare di beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

Ora, l'azione esecutiva intrapresa dal creditore non presenta alcun profilo di contrasto con il codice civile, dal momento che la legge preclude al creditore ipotecario la possibilità di pignorare, al debitore, i beni immobili diversi da quelli gravati da ipoteca; ma, gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, a ragione della maggiore semplicità, speditezza ed economia del pignoramento mobiliare rispetto a quello immobiliare.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimita' ha ribadito la validità del pignoramento dei beni mobili nel solo caso di contemporanea esecuzione anche sui beni gravati da ipoteca, così evidenziando la natura sussidiaria del pignoramento dei beni mobili.

Pertanto, quando il creditore, pur munito di ipoteca capiente sui beni immobili del debitore, sceglie di pignorare tutti i beni mobili strumentali all'attività d'impresa del debitore, ivi inclusi i semilavorati e gli strumenti necessari alla produzione, alla lavorazione ed alla commercializzazione dei beni, egli consegue un risultato che non tiene conto delle ragioni di tutela del debitore. Infatti, il creditore consegue una sorta di diritto di vita e di morte sull'impresa, fondato sulla creazione di un pericolo sempre incombente di completa destrutturazione dei suoi fattori produttivi.

Se, poi, il carattere estremamente composito e specialistico del settore merceologico nell'ambito del quale avviene il pignoramento di beni strumentali prova la non sussistenza di quel vantaggio di maggiore semplicità, speditezza ed economia che in altri casi può indurre a preferire il più aleatorio pignoramento mobiliare presso il debitore rispetto al pignoramento immobiliare, allora emerge chiaramente come il creditore disponesse di una valida, efficace ed economica alternativa di tutela rispetto a quella in concreto scelta.

Concludendo, in uno scenario come quello appena descritto, si configura, per il creditore, la fattispecie di abuso del processo esecutivo con conseguente nullità del pignoramento di beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

In questi termini hanno deciso ii giudici del Tribunale di Siena nella sentenza del 14 novembre 2013, numero 597.

21 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic


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