Normativa sull’abuso del diritto in ambito fiscale

In cosa consiste l'abuso del diritto in ambito fiscale

Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, e quindi configurano abuso del diritto, sono le operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

Ai fini dell'abuso del diritto vanno poi considerati anche i vantaggi fiscali indebiti e i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Non si considerano abusive, invece, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa, ovvero dell'attivita' professionale del contribuente. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Interpello preventivo ed accertamento dell'abuso del diritto

Il contribuente puo' proporre interpello per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza e' presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. Nell'atto di accertamento devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria entro il termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notifica dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di sessanta giorni.

I soggetti diversi da quelli che hanno posto in essere condotte abusive del diritto, possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma, naturalmente, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie. In pratica, laddove si è in presenza di evasione fiscale non si può individuare l’abuso del diritto.

Regime dell'adempimento collaborativo in tema di abuso del diritto

Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.

Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

Il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione in relazione ai rischi fiscali, nonché efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali.

Inoltre il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per consentire l'adozione del regime di adempimento collaborativo, deve implementare efficaci procedure finalizzate a rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento ed attivare le necessarie azioni correttive; deve inoltre prevedere, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.

Abuso del diritto - entrata in vigore della normativa

Sono queste le principali norme contenute nel decreto legislativo 128/2015 sull'abuso del diritto. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 2 settembre, anche se le disposizioni avranno efficacia operativa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo. Ciò vuol dire due cose: la prima, che il decreto entrerà a pieno regime solo dal 1° ottobre 2015; la seconda, che avrà efficacia retroattiva, per le operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non è ancora stato notificato alcun atto impositivo.

25 Agosto 2015 · Giorgio Valli


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