Il frazionamento del credito nel processo esecutivo integra un abuso – il creditore procedente paga il proprio avvocato nel giudizio di legittimità chiesto dal debitore

Il creditore può azionare più volte lo stesso titolo esecutivo fino ad ottenere il completo rimborso del credito vantato nei confronti del debitore, comprensivo di interessi e spese sostenute per la riscossione coattiva. Ma, se è vero che l’obiettivo del processo esecutivo resta la soddisfazione del creditore procedente, ciò deve comunque avvenire con il minor sacrificio possibile delle ragioni del debitore.

E così la Corte di Cassazione (sentenza numero 8576/13, pubblicata il 9 aprile) dopo aver esaminato (e rigettato) il ricorso del debitore su questioni legate al computo degli interessi legali relativi alla somma capitale liquidata, stabilisce la compensazione delle spese di giudizio al fine di sanzionare l'abuso del processo perpetrato dal creditore procedente.

Scrivono i giudici di piazza Cavour Quanto alle spese del giudizio di legittimità, peraltro, costituisce ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione la circostanza che il creditore abbia inteso azionare, in base ad un titolo esecutivo in origine indiscutibilmente unitario, ben tre distinti processi esecutivi: uno per la sorta capitale, uno per gli accessori ed uno per le spese.

E, aggiungono: La fattispecie è, infatti, intrinsecamente diversa dalla normale facoltà del creditore di azionare più volte il medesimo titolo esecutivo, fino al completo soddisfacimento del credito da esso recato e con il solo limite del divieto di indebito cumulo, di cui all'articolo 483 del codice di procedura civile. In tale differente ipotesi, infatti, i plurimi processi esecutivi hanno sempre ad oggetto il credito nella sua interezza e totalità, come recato dall'unitario titolo esecutivo; la pluralità e la compresenza di processi si giustifica in base alla diversa fruttuosità di una piuttosto che di altra delle tipologie di processo esecutivo.

Il frazionamento del credito originariamente unitario e l'attivazione di separati processi esecutivi per singole sue voci, o frammenti sono, ben al contrario, cosa del tutto diversa, perché con essi si scinde un credito unitario e la pluralità di processi è artificiosamente creata con la scomposizione del credito e la moltiplicazione delle facoltà di agire esecutivamente: beninteso, ove non si colgano - come non si colgono nella specie - particolari elementi che giustificano tale scelta del creditore in relazione alla straordinaria difficoltà di agire per l'intero

Al riguardo ben può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito.

13 Aprile 2013 · Annapaola Ferri


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