Anche al condominio spetta la qualifica di consumatore
Pur avendo affermato a più riprese che la qualifica di consumatore spetta alle sole persone fisiche, la Corte di cassazione (sentenze 10086/01 e 452/04) ha tuttavia ritenuto estensibili al condominio le norme poste a tutela dei consumatori, sul rilievo che si tratterebbe di un ente di gestione privo di personalità giuridica, il cui amministratore agirebbe in nome e per conto (non già di un'autonoma parte negoziale rappresentativa della collettività dei soggetti riuniti in condominio, ma dei singoli condomini.
Il riconoscimento della qualifica di consumatore al condominio rappresenterebbe pertanto il riflesso di quella spettante ai condomini, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
Appare evidente che, secondo questa tesi, il condominio può essere riconosciuto come consumatore solo se tutti i condomini possono essere qualificati come tali: in caso contrario non sarebbe infatti possibile individuare un criterio certo per procedere all'attribuzione di tale qualifica.
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