Vorrei sapere se gli ausiliari del traffico possono elevare multe e per quali infrazioni sono autorizzati a farlo.
In relazione agli ausiliari del traffico, vorrei sapere se possono elevare multe e per quali infrazioni sono autorizzati a farlo.
Grazie
Melina Antuori, Rovereto
I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:
- in via principale la polizia stradale;
- la polizia di stato;
- l’arma dei carabinieri;
- la guardia di finanza;
- la polizia provinciale nel suo ambito;
- la polizia municipale (vigili urbani) nel suo ambito;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione ai propri compiti;
In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze.
Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 articolo 17 commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da due recenti sentenze di Cassazione, la numero 18186/2006 e la numero 16777/2007.
In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto sopra) nonche’ assegnare ai dipendenti delle societa’ di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso (comma 133 detto sopra).
I casi sono diversi ed è fondamentale distinguere il classico ausiliare -dipendente del comune o della societa’ di parcheggio- dal dipendente/ispettore delle societa’ di trasporto. Cio’ puo’ essere fatto sia riferendosi al comma dell'articolo 17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.
E’ bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere verbali, e gli puo’ essere conferita - dal Comune - competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge 488/99 articolo68).
Desidererei sapere se il personale ispettivo del G.T.T può elevare una contravvenzione di un veicolo parcheggiato in un area mercatale, secondo la mia modesta impressione è che solo la Polizia Municipale può accertate la contravvenzione
cordiali saluti lemonnier franco
Secondo la mia esperienza in materia,le mie ricerche e la lotta che sto conducendo,anche con vari ricorsi c/o il GDP di Torino-Vallette:gli ausiliari del traffico(GTT) non possono elevare multe al difuori delle aree date a loro in concessioni.Il Decreto Sindacale di Torino n.1629/02,è stato emanato non rispettando,nella sua completezza la Legge Bassanini 127/97 art. 17 comma 132 e 133.Per maggiori chiarimenti, legga le seguenti sentenze de Cassazione:n.18186/06,16777/07,5621 del 09/03/09 ed inultima la sentenza del GDP di Torino n.2997/09.Nel caso avesse bisogno di ulteriori ragguagli in merito,lo faccia a 1/2 della posta elettronica. Saluti.
vorrei un chiarimento,vorrei sapre se la presenza di ipoteca gidiziale su bene immobile,posta dalle agenzie di recupero credito,possa preguidicare un eventuale vendita dell’immobile tra terzi qundo su questo gia’ grava un’ipoteca bancaria di primo grado.
Non pregiudica la vendita se gli acquirenti si accollino i gravami esistenti su l’immobile,oppure,al momento del rogito,dal ricavato si soddisfano i privileggiati prima ed il resto,se ci sarà,se lo tiene per lei.Mentre,in caso d’insolvenza,in forza di titolo escutivo,possono chiedere al giudice competente di fissare la vendita all’incanto dell’immobile in oggetto e,dal ricavato,prima si soddisfano i privileggiati e le spese,il resto va al proprietario.