Cartella esattoriale non validamente notificata – Può essere impugnato l’estratto di ruolo per eccepire anticipatamente l’intervenuta decadenza del potere di riscossione coattiva della Pubblica Amministrazione

E' ammissibile l'impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 546/1992.

E' da ritenere, infatti, che la prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Premesso che il ruolo è un provvedimento proprio dell'ente impositore, mentre l'estratto di ruolo è un documento contenente gli elementi della cartella, formato dal concessionario per la riscossione. la giurisprdenza di legittimità è giunta alla conclusione dell’impugnabilità "anticipata" della cartella esattoriale invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, documento quest’ultimo impugnato per il suo contenuto (ossia per gli atti che in esso sono indicati e riportati).

Se la notifica della cartella esattoriale è effettivamente viziata, il contribuente può ottenere, attraverso l’opposizione avverso i ruoli, la declaratoria di nullità delle cartelle emesse a suo carico (e di cui egli assume di avere avuto conoscenza soltanto attraverso gli estratti di ruolo) per intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla pretesa tributaria.

Questi i principi enunciati dalla Suprema Corte a sezioni unite (sentenza 19704/2015) e ripresi dai giudici di Piazza Cavour nella stesura dell'ordinanza 11439/16.

8 Giugno 2016 · Paolo Rastelli




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2 risposte a “Cartella esattoriale non validamente notificata – Può essere impugnato l’estratto di ruolo per eccepire anticipatamente l’intervenuta decadenza del potere di riscossione coattiva della Pubblica Amministrazione”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto una cartella esattoriale (via posta ordinaria, NON notificata), risalente a debiti relativi al 2005 e notificatami (a loro dire) in data 15 Gennaio 2009.
    Poi più nulla, fino al Febbraio 2019.
    Posso chiedere l’annullamento della cartella per intervenuta prescrizione direttamente all’ente della riscossione, o devo necessariamente rivolgermi a giudici ed avvocati?
    Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non può chiedere nulla se prima non si accerta (comunque entro sessanta giorni), con accesso agli atti, che la relata di notifica del 15 gennaio 2009 non attesti l’assenza di vizi (notifica intervenuta per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale in occasione di temporanea assenza del debitore).

      Poi potrà chiedere, consapevole però che se Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) resta in silenzio o non le risponde proprio, prima che scadano i 60 giorni, per eccepire l’omessa notifica degli atti presupposti e chiedere l’annullamento dell’atto, deve necessariamente rivolgersi al giudice competente per territorio e per natura del credito ingiunto. Un ricorso amministrativo ad ADER non sospende i termini per il ricorso giudiziario.

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