Vizi nella vendita coattiva dell’immobile pignorato – L’esito fruttuoso non sana la nullità della procedura

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che fissa le modalità della vendita dell'immobile pignorato va rispettata alla lettera, visto che tali modalità, comprese quelle relative alla pubblicità, sono state ritenute indispensabili all'espletamento della vendita coattiva stessa nelle migliori condizioni possibili in relazione al contesto in cui essa avrebbe dovuto avere luogo.

Ai fini di sanatoria della nullità della vendita dell'immobile pignorato non può essere richiamato l'esito fruttuoso comunque conseguito: da un lato, perché sulla procedura di vendita deve prevalere l'esigenza di trasparenza e legalità dal momento che l'unica gara corretta non è quella che comunque raggiunge un esito, ma solo quella che si svolge secondo le regole fissate, perfino, ed anche, se quell'esito poi non raggiungesse; dall'altro lato e soprattutto perché, dinanzi ad un procedimento connotato da tante variabili, non c'è alcuna possibilità di escludere che, nel rispetto delle condizioni formalmente imposte dal giudice dell'esecuzione per lo svolgimento delle operazioni di vendita, non si sarebbe conseguito un risultato anche migliore.

In definitiva, è proprio l'imponderabilità degli sviluppi di una gara svolta con modalità di pubblicità (e quindi di sollecitazione ad un pubblico indifferenziato e potenzialmente indeterminato) diverse ed ulteriori così come espressamente valutate idonee dal giudice dell'esecuzione, ad impedire di qualificare comunque raggiunto il migliore risultato possibile dalla vendita: il quale non è soltanto il conseguimento di un prezzo almeno pari a quello di stima, ma di un prezzo il più elevato possibile, onde potere soddisfare nella misura massima possibile le ragioni creditorie azionate e restituire un eventuale residuo al debitore.

Così hanno ragionato i giudici della Corte di cassazione redigendo la sentenza 9255/15.

19 Ottobre 2015 · Chiara Nicolai


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