Vizi della cosa venduta e tutela del consumatore

In tema di compravendita, all'acquirente (creditore) sarà sufficiente denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano il bene consegnato inidoneo all'uso al quale è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore) l'onere di dimostrare di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore, che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i termini previsti dalla normativa, non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi.

L'acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l'unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore). In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere.

Questi i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 20811/15.

16 Ottobre 2015 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!