Visite domiciliari – L’agente di recupero crediti può essere costretto ad esibire, su richiesta, copia della licenza rilasciata dalla Questura con l’elenco dei soggetti abilitati

Per svolgere la propria attività, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti devono possedere la licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che è rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale.

In particolare, l'articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931) dispone, fra l'altro che il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni.

I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

In sede di puntuale interpretazione della normativa vigente, la circolare diramata il 9 agosto 2012 dal Ministero dell'Interno e avente ad oggetto Agenzie di recupero crediti per conto di terzi - Chiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza ed all'elenco degli operatori esattoriali precisa, inoltre, che, una volta espletati con esito positivo gli accertamenti di rito per ogni singolo agente di recupero crediti indicato dal titolare della licenza (accertamenti finalizzati ad un'attenta e minuziosa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità di ciascuno), venga rilasciata una copia conforme ed aggiornata dell'elenco degli operatori esattoriali, che deve essere allegata alla licenza dell'agenzia di recupero crediti per conto della quale essi svolgono l'attività.

In pratica, per porre fine alle continue, indesiderate e spesso offensive, telefonate degli addetti al recupero crediti, il debitore vessato può, fra l'altro, segnalare al Questore la società per cui tali soggetti operano. Invece, in occasione di visite domiciliari non concordate da parte di un operatore esattoriale di recupero crediti (visite che violano oltre misura il diritto alla privacy del debitore) nulla vieta di chiedere l'intervento della forza pubblica perchè proceda alla verifica della inclusione del molestatore nell'elenco degli operatori della società di recupero crediti per la quale egli svolge l'attività.

In allegato, la Circolare con protocollo 557/PAS/U/014680/12015.34 del 09 agosto 2012 del Ministero dell'Interno, Ufficio per gli affari polizia amministrativa e sociale, avente ad oggetto Agenzie di recupero crediti per conto di terzi. Chiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza ed all'elenco degli operatori esattoriali.

Circolare Ministero Interno - Agenzie di recupero crediti per conto di terzi. Chiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza ed all'elenco degli operatori esattoriali

8 Giugno 2016 · Ludmilla Karadzic


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