Vincolo di destinazione su un immobile – Sufficiente a scongiurare l’espropriazione?

Il codice civile consente la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili, tra l'altro, a persone con disabilità. Gli atti in forma pubblica - con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità - possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.

I beni conferiti possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione.

Ci si chiede se il debitore, in un immobile già di sua proprietà, possa opporre al creditore un vincolo di destinazione finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare, argomentando che il debito per cui questi procede esecutivamente, avendo natura professionale, non può essere ricondotto alle esigenze abitative ed ai bisogni del nucleo familiare e deducendo così l'impignorabilità del bene oggetto di esecuzione.

Non può, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, come si rileva dalla lettura di una sentenza depositata il 12 maggio 2014.

Perché, in tal modo, scrivono i giudici, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o, addirittura, l'intero suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori.

In ogni caso, per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, occorrendo anche la prevalenza dell'interesse realizzato rispetto a quello sacrificato dei creditori del disponente, estranei al vincolo autoimposto. Ed infatti, il legislatore, ha subordinato l'efficacia del vincolo di destinazione ad un riscontro di meritevolezza in concreto dell'assetto di interessi perseguito dalla parte; e tale riscontro deve essere particolarmente attento, proprio in ragione delle potenzialità lesive, nei confronti dei creditori, del vincolo unilateralmente apposto.

Le motivazioni per il vincolo imposto sull'immobile, finalizzato genericamente al soddisfacimento delle esigenze abitative ed ai bisogni del nucleo familiare, risultano, formulate in questi termini, del tutto astratte.

16 Luglio 2014 · Carla Benvenuto


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