Viaggi vacanze e tempo libero? Occhio agli inconvenienti per il viaggiatore vacanziere » La guida da leggere per potersi rilassare davvero

Viaggi vacanze e tempo libero? Occhio agli inconvenienti per il consumatore » La guida da leggere per potersi rilassare davvero

I viaggi e le vacanze dovrebbero essere un momento di relax e riposo: troppe volte invece si trasformano in fonte di stress e problemi che diventano una vera e propria odissea anche una volta tornati a casa, quando si tratta di far valere le proprie ragioni.

Vacanza rovinata? Viaggio aereo annullato o con disagi? Prenotazione annullata?

Ecco tutto quello che devi conoscere per prevenire eventuali dispiaceri e, quando ormai siano divenuti, tristemente, fatti, ti spieghiamo come fare per farti risarcire.

Viaggi e vacanze rovinate: come il consumatore può ottenere il risarcimento danni

Tra qualche mese, sarà, ormai, periodo di vacanze, per molti italiani, alle prese con le tanto agognate ferie estive. In molti lasceranno le città per concedersi qualche giorno di riposo, villeggiando al mare, in montagna o dovunque si possa beneficiare di un po' di svago. Ma, purtroppo non sempre si riesce ad avere dalla villeggiatura quello che ci si aspetta.

Purtroppo, a volte, a causa di tour operator poco affidabili, trasporti lenti e infidi, disservizi, strutture inadeguate, le vacanze possono giocare un brutto scherzo ai consumatori, che spesso tornano più tesi e stressati di prima.

Per tutti quelli che hanno subito "ingiustizie", durante il meritato periodo di riposo, è bene sapere che si può usufruire, nei casi che lo permettono, del risarcimento danni per vacanza rovinata.

Ma che cosa si intende, appunto, per danno da vacanza rovinata?

Innanzitutto, bisogna introdurre il danno da vacanza rovinata dal punto di vista legislativo.

Con l’articolo 47 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, infatti, è stato introdotto il cosìddetto danno da vacanza rovinata stabilendo che nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento danni correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

Il danno da vacanza rovinata, quindi, può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo.

Il consumatore ha diritto al risarcimento danni perché il periodo di vacanza logora e non rigenera

Dunque, il diritto di godere di un periodo di riposo e svago è un bene della vita ritenuto meritevole di tutela.

Se la vacanza non si svolge come ci si aspettava, perché il viaggio non si va secondo le previsioni contrattuali, è possibile pretendere il risarcimento danni per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio.

Per il riconoscimento del danno da vacanza rovinata, però, ricorrere alcuni presupposti.

E’ bene, dunque, fare chiarezza sugli aspetti della normativa che disciplina contratti di viaggio, limitando l’analisi ai pacchetti turistici, ovvero quelli che ricomprendono almeno due tra i seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi in corso di viaggio.

Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore ed in base alla quale ha effettuato la scelta.

Quindi, ad esempio, la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via.

Generalmente, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell'offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne.

Ne risponde anche se la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto.

Non importa, in tal senso, che la struttura alberghiera non sia di proprietà dell'organizzatore, come in alcuni casi può verificarsi.

Irrilevante anche il fatto che il viaggio si effettui con le Compagnie aeree, oppure ancora la circostanza che le escursioni sul posto non siano eseguite con mezzi di proprietà dell'organizzatore.

In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggi.

Lo stesso vale nel caso in cui, in conseguenza dell'inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di incidente stradale durante uno spostamento in loco previsto nel programma di viaggio.

In questi casi il consumatore turista è agevolato per avere un unico referente contrattuale, l’organizzatore che ha predisposto il pacchetto di viaggio da lui acquistato direttamente o tramite un’agenzia di viaggi, che svolge il ruolo dell'intermediario nella vendita.

Dall'altra parte, è posto a carico dell'organizzatore l’onere di rivalersi nei confronti dei terzi prestatori dei servizi in corso di viaggio di cui si è avvalso, responsabili dell'inadempimento che ha cagionato danni al consumatore turista.

Nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto non sono di scarsa importanza, il turista può anche chiedere un risarcimento danni correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

Il danno da vacanza rovinata correlato ad un inadempimento contrattuale presuppone, però, per essere riconosciuto, che il danneggiato fornisca la prova del nesso causale tra il fatto e l’evento lesivo.

Tempi utili per il reclamo e la richiesta di risarcimento danni

Il reclamo deve essere presentato dal turista tempestivamente, anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio.

Il reclamo può inoltre essere presentato, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, nel termine di 10 giorni dal rientro dal viaggio.

Questo termine, non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti.

Di conseguenza, la contestazione può essere successiva a condizione che avvenga entro il termine prescrizionale di un anno dal rientro dal viaggio, per danni diversi a quelli alla persona, e di tre anni per danni alla persona.

Se però l’inadempimento attiene il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta, rispettivamente, di danni alla persona o alle cose.

Il risarcimento danni tramite le polizze assicurative stipulate prima del viaggio

Veniamo ora alla questione dell'operatività delle coperture assicurative che l’organizzatore di viaggi stipula con le Compagnie: la polizza infortuni e la polizza di responsabilità civile.

La polizza infortuni è un contratto a favore di un terzo, vale a dire un contratto stipulato nella specie tra tour operator e Compagnia di assicurazione i quali stabiliscono limiti di copertura ed ambiti di operatività della polizza, ma il beneficiario “diretto” è il turista che lamenta di avere subito un sinistro in corso di viaggio.

Il turista in tal caso, messo al corrente dal Tour operator circa la Compagnia di assicurazione ed il numero di polizza, ha facoltà di attivarsi direttamente nei confronti della Compagnia di assicurazione per essere indennizzato dell'infortunio subito, come detto, nei limiti delle condizioni di polizza concordate dai contraenti.

Di solito, la polizza infortuni copre ogni evento lesivo occorso al turista durante il viaggio produttivo di un danno di natura fisica.

Di norma, la polizza in questione viene attivata in caso di eventi accidentali e prescinde dall'indagine circa l’attribuzione di responsabilità nella causa dell'evento.

La polizza di responsabilità civile, invece, opera in maniera totalmente diversa e non ha nulla a che vedere con la classica rc auto.

Innanzitutto, non può essere attivata dal turista che ritiene l’organizzatore responsabile dell'inadempimento che ha dato luogo al danno.

In questo caso il consumatore non ha la legittimazione ad agire nei confronti della Compagnia di Assicurazione.

E’ onere del tour operator comunicare alla Compagnia la richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, per essere tenuto indenne in base alle previsioni contrattuali della polizza dalle conseguenze derivanti dall'inadempimento lamentato dal cliente.

Solo l’organizzatore contraente è quindi legittimato ad agire nei confronti della Compagnia assicurativa.

La copertura di responsabilità civile opera in caso di accertamento giudiziale della responsabilità del tour operator, da cui discende anche l’obbligo per la Compagnia assumersi tutta la responsabilità per il tour operator assicurato.

Accordi transattivi in corso di causa non escludono la possibilità che vi partecipi la Compagnia, facendosi carico del sinistro, a prescindere dall'accertamento giudiziale della responsabilità del contraente/tour operator.

Molto raramente la Compagnia interviene prima dell'introduzione della causa o in sede di procedimento di mediazione.

Il consumatore può naturalmente chiedere copia delle polizze sottoscritte dall'organizzatore per conoscere le condizioni ed i limiti di copertura.

Occorre tenere conto che il tour operator stipula una sola polizza cumulativa infortuni ed una polizza di responsabilità civile che riguardano tutti i partecipanti ed i viaggi dallo stesso organizzati.

Ciò incide sui massimali delle polizze che naturalmente tengono conto del numero di partecipanti, della tipologia e numero di viaggi che il tour operator mediamente organizza annualmente.

Ottenere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata

Nel caso il consumatore, ritenendo l’inadempimento dell'organizzatore non di lieve entità, intenda avanzare una richiesta risarcitoria anche per danno da vacanza rovinata deve promuovere un giudizio civile nei confronti dell'organizzatore, se quest’ultimo contesta la propria responsabilità.

L’organizzatore, se lo ritiene, può coinvolgere nello stesso giudizio la Compagnia per essere da questa coperta dell'eventuale onere risarcitorio.

Praticamente si attiva, nella stessa causa, un contenzioso contestuale e parallelo al tempo stesso che riguarda la Compagnia ed il proprio assicurato, che nella specie è il tour operator.

Ciò a prescindere dall'eventuale risarcimento riconosciuto al consumatore turista in base alla polizza infortuni, di cui comunque si tiene conto se già riconosciuto e liquidato in via stragiudiziale.

Al contrario, il turista può agire per tutti i danni che ritiene di avere subito in conseguenza dell'inadempimento dell'organizzatore del viaggio, avviando una causa sia nei confronti del tour operator, sia nei confronti della Compagnia limitatamente alla copertura da polizza infortuni.

Determinazione del risarcimento danni da vacanza rovinata

L’organizzatore, come già ricordato, è chiamato a rispondere dei danni alla persona e/o dei danni diversi da quelli alla persona, derivanti dal mancato o inesatto adempimento agli obblighi assunti in base al contratto di viaggio, anche quando si avvale di altri prestatori di servizi.

Per la quantificazione del danno si considerano i seguenti elementi:

  1. per un inadempimento di scarsa importanza (disservizio) si tiene conto del valore della prestazione mancata in tutto o in parte, valutando il corrispettivo pagato dal consumatore per usufruire dei servizi compresi nel contratto di viaggio nonché l’eventuale servizio sostitutivo prestato dall'organizzatore in luogo di quello mancato in tutto o in parte;
  2. per i danni patrimoniali lamentati, che si prova essere stati la conseguenza dell'inadempimento, il turista ha diritto al rimborso integrale di tutte le spese sostenute di cui riesce a fornire il relativo riscontro;
  3. quanto ai soli danni fisici, questi possono essere risarciti sulla base della polizza infortuni anche in via stragiudiziale ed a prescindere dal coinvolgimento del tour operator; per la liquidazione si tiene conto della tabella unica per la determinazione del risarcimento del danno biologico (tabella unica nazionale). Tale via si persegue, in genere, nelle ipotesi di infortunio accidentale di lieve entità ( microlesioni) non correlato ad un’ipotesi di inadempimento del tour operator;
  4. per la determinazione del danno da vacanza rovinata, danno non patrimoniale di non agevole quantificazione, si tiene conto, in linea generale, del pregiudizio correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

I diritti del consumatore sui pacchetti turistici

Oggigiorno, sono sempre più numerosi i consumatori che prenotano la propria vacanza online, scegliendo pacchetti turistici personalizzati su siti ad hoc. Ma i diritti del consumatore/turista che ha acquistato la vacanza sul web non sono ancora ben chiari agli utenti. Vediamoli insieme.

E’ buona regola sempre, e nell'attuale situazione economica più che mai, affrontare un acquisto con la giusta consapevolezza ed una corretta informazione.

Bisogna, quindi, sapere che la Commissione Europea ha esteso la protezione prevista dalla direttiva sui viaggi Tutto compreso anche ai pacchetti turistici personalizzati, introducendo nuovi vantaggi per i consumatori e le imprese.

Ciò vale anche quando si decide di acquistare i viaggi tutto compreso, i cosiddetti pacchetti turistici, data la loro complessità e considerato che le possibilità di un disservizio sono molteplici.

E' pertanto opportuno, prima di procedere nell'acquisto, conoscere i propri diritti e le modalità per farli valere per potersi tutelare al meglio.

La disciplina normativa dei pacchetti turistici, dapprima inserita nel D. Lgs. 206/2005 ( Codice del Consumo), è stata poi modificata dal D. Lgs. 79/2011 ( Codice del Turismo) che, finalizzato ad un riordino complessivo della materia, ha fatto confluire in un testo legislativo autonomo gli articoli 82-100 del Codice del Consumo che devono, pertanto, ritenersi abrogati.

Il nuovo riferimento normativo per i "pacchetti viaggio" e' pertanto il decreto legislativo79/2011, Allegato1, articoli 32 e seguenti.

Con questo cambiamento la normativa e' rimasta sostanzialmente la stessa, con due eccezioni che hanno peso opposto.

In senso negativo il legislatore ha introdotto la possibilità, per il venditore di pacchetti viaggio a distanza (per telefono o via internet) di negare il diritto di recesso al consumatore precisando l'esclusione sul contratto o dandone comunicazione scritta.

In senso positivo, almeno apparentemente, e' stato invece finalmente definito il concetto di danno da vacanza rovinata, fin'ora delineato solo in sede giudiziaria, da sentenze.

Le nuove norme, comunque, rafforzano i diritti degli europei che optano per un pacchetto turistico tradizionale ed estendono la tutela a coloro che creano il proprio pacchetto scegliendone le varie componenti.

Sono ormai lontani i tempi in cui tutti si rivolgevano ad un'agenzia di viaggi per prenotare una vacanza, dopo aver analizzato con cura una pila di opuscoli alla ricerca della soluzione perfetta.

I viaggiatori hanno assunto un ruolo più attivo nella scelta del pacchetto turistico, selezionandone spesso online le varie componenti, come l'albergo e le date dei voli.

Le disposizioni per i pacchetti turistici English tengono conto di questa evoluzione, adattando la normativa del 1990 sui viaggi tutto compreso all'era digitale.

La precedente normativa, già di per sé una conquista fondamentale, garantiva che chiunque desiderasse prenotare una vacanza poteva ricevere tutte le informazioni necessarie prima della firma del contratto, ottenendo un rimborso se parte della vacanza veniva modificata e trasferire la prenotazione ad un'altra persona.

Inoltre, conferiva all'organizzatore l'onere di prevedere servizi alternativi se parte del pacchetto non poteva essere fornito.

Ma le norme, successivamente introdotte sono andate oltre, prevedendo:

  • controlli più severi sui supplementi di prezzo e l'obbligo per gli operatori di trasferire al cliente eventuali riduzioni di prezzo
  • informazioni più chiare sulle responsabilità
  • il diritto al risarcimento dei danni morali quando la vacanza non è all'altezza delle aspettative
  • la presenza di uno sportello unico cui rivolgersi in caso di problemi.

La tutela è stata estesa da coloro che comprano pacchetti preconfezionati a coloro che personalizzano il pacchetto acquistando, dallo stesso fornitore e nell'ambito di un unico contratto, due o più servizi con le componenti da abbinare.

Se il 23% circa dei turisti continuano ad optare per i pacchetti turistici tradizionali, un ulteriore 20% preferisce oggi adattare i servizi offerti alle proprie esigenze.

I diritti del consumatore sui viaggi organizzati

Ogni anno, in prossimità delle ferie, sia estive che occasionali, siamo inondati da una marea di offerte che decantano vacanze a prezzi stracciati. I viaggi organizzati, si sa, sono comodi. A volte basta una firma ed tutto pronto. Altre volte, invece, capita di incorrere in truffe o avere a che fare con agenzie poco raccomandabili. Per evitare problemi e prevenire eventi spiacevoli, abbiamo predisposto un elenco di consigli per i consumatori

Innanzitutto, come primo consiglio, è bene ricordare di leggere attentamente il depliant dell'offerta. Oltre alla pubblicità devono essere presenti le condizioni generali del contratto. Se non ci sono, lasciate perdere quel tour operator o agenzia di viaggi.

Inoltre, è buona norma farsi rilasciare copia del contratto con timbro e firma. Se l'agenzia vuole rilasciare solo la ricevuta della caparra, non firmate il contratto. In caso di firma, comunque, l'anticipo o caparra non può superare il 25% del prezzo totale. Se vi chiedono di più lasciate stare. Il saldo va effettuato 30 giorni prima della partenza, non prima. Nei casi invece in cui sia inadempiente il tour operator, il consumatore può recedere e pretendere il doppio della cifra.

Non dimenticate poi di controllare le ipotesi di aumenti previste dal contratto o dal depliant (variazioni del costo di trasporto, delle tasse aeroportuali e del cambio). Se non sono scritte, diffidate. In ogni caso gli aumenti non possono superare il 10% del valore del viaggio.

Se, poi, improvvisamente non sia più possibile per voi partire, dovete sapere che è possibile essere sostituiti, almeno quattro giorni prima del viaggio. In alternativa, è possibile può pagare la penalità che per i voli aerei di linea è diversa dai collegamenti speciali. L'agenzia di viaggi o il tour operator devono avere sempre un'assicurazione per la responsabilità civile verso l'utente, che deve essere indicata nel contratto.

Proseguendo, se, prima del viaggio, ci sono delle variazioni significative della vacanza (cambio della categoria dell'albergo, slittamento di più giorni della partenza), il contratto può essere annullato dal turista o si può scegliere un'altra vacanza, anche più costosa, senza che questo comporti un aumento di prezzo. Se le variazioni avvengono durante il viaggio il tour operator deve rifondere la differenza di costo.

Concludendo, se comunque durante la vacanza ci siano stati problemi di altro genere e vogliate avviare una contestazione, ricordate di documentare tutto.

Al ritorno, dovrete inviare all'agenzia e al tour operator, entro 10 giorni, una lettera di protesta (raccomandata con ricevuta di ritorno), chiedendo il rimborso o il risarcimento dei danni. In caso di risposta insoddisfacente si può ricorrere al giudice di pace.

Consigli utili al consumatore/turista che effettua viaggi e vacanze all'estero

Vi forniamo alcuni consigli utili da seguire per passare delle vacanze serene e senza particolari inconvenienti.

Con le vacanze ormai alle porte, un numero ragguardevole di cittadini, sia italiani che europei, progettano spostamenti all'interno del continente e anche al di fuori di esso.

Vi forniamo, dunque, qualche consiglio utile per risolvere i problemi più comuni.

L'assistenza consolare quando si effettuano vacanze extracontinentali

La prima cosa da sapere, è che un cittadino di uno Stato membro dell’UE è automaticamente cittadino della UE e ha quindi diritto all'assistenza consolare quando si trova fuori dal territorio dell’Unione (anche se il suo paese non vi è rappresentato).

È possibile rivolgersi al consolato o all'ambasciata di un qualsiasi altro Stato membro della UE in caso, ad esempio, di arresto, di incidente grave o di smarrimento di documenti importanti.

Si ha diritto a essere assistiti anche in situazioni di crisi: gli Stati membri della UE devono aiutare se necessario qualunque cittadino UE come se fosse un proprio concittadino.

Per sapere se un paese ha una rappresentanza nello Stato in cui ci si intende recare, consultare il sito web sulla protezione consolare della Commissione europea.

Cosa fare quando durante le vacanze si smarrisce un bambino

L’Unione europea ha concordato un numero telefonico comune (116 000) per segnalare la scomparsa di un bambino in qualsiasi Stato membro della UE.

È possibile rivolgersi a tale numero se si è genitori di un minore scomparso, smarrito o scappato di casa, o se si hanno informazioni su un minore scomparso.

Esso mette in contatto con un’organizzazione di esperti in grado di fornire sostegno e assistenza pratica d’ordine psicologico, giuridico o amministrativo.

Cosa fare se durante le vacanze si hanno problemi con la compagnia aerea, l’autonoleggio o l’operatore turistico

Grazie alle norme UE sui diritti dei passeggeri, se il volo o il viaggio subiscono un ritardo di un certo numero di ore, è lecito attendersi un equo risarcimento dalla compagnia di trasporto che li ha organizzati.

Se saranno stati annullati e sarà necessario pernottare in un hotel lontano dalla destinazione finale, l’operatore aereo o ferroviario dovrà accollarsi tale servizio.

Prima di iniziare il viaggio, controllare le modalità con cui poter reclamare i propri diritti presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di autobus in tutta Europa o scaricare l’applicazione per smartphone.

Vacanze serene anche per i disabili

La normativa UE sui diritti dei passeggeri protegge i disabili e le persone a mobilità ridotta da discriminazioni negli spostamenti aerei o ferroviari e dà loro lo stesso accesso ai trasporti degli altri cittadini.

Chi ha diritto a fruire di parcheggi per disabili quando viaggia in automobile nel proprio paese d’origine, fruisce dello stesso diritto anche nel resto d’Europa. A questo scopo è sufficiente munirsi del modello standardizzato del contrassegno unificato UE per disabili.

Vacanze con pacchetti tutto compreso

La direttiva sui viaggi "tutto compreso" tutela i consumatori europei in vacanza e copre i pacchetti vacanza "tutto compreso" in cui ricorrano almeno due delle seguenti prestazioni:

  1. trasporto,
  2. alloggio,
  3. altri servizi turistici come, ad esempio, visite guidate (venduti a un prezzo "tutto compreso").

La tutela garantita dalla direttiva riguarda: informazioni negli opuscoli, diritto di annullamento senza corresponsione di penali, responsabilità nei confronti dei servizi (p.es. hotel di standard inferiore a quello indicato) e tutela in caso di fallimento del tour operator o della compagna aerea.

In seguito a nuove proposte della Commissione europea e del Parlamento europeo, questa tutela sarà in futuro estesa a turisti che avranno prenotato pacchetti personalizzati via Internet (presso uno o più professionisti con legami commerciali tra loro).

Circa 120 milioni di persone beneficeranno così di una tutela aggiuntiva.

Le cautele da avere se si effettuano vacanze in multiproprietà

Grazie alla normativa UE chi vende contratti di multiproprietà deve fornire al cliente informazioni dettagliate in tempo utile, prima che questi sia vincolato da un contratto e indicare il prezzo da pagare, una descrizione del prodotto e il periodo e la lunghezza esatti del soggiorno cui il cliente ha diritto in forza del contratto. Queste informazioni vanno fornite nella lingua del cliente se questi lo desidera.

La normativa prevede che il cliente possa recedere dal contratto entro un periodo di ripensamento di 14 giorni di calendario e che il venditore non possa chiedere al cliente alcuna forma di anticipo o di deposito durante tale periodo.

Prima della conclusione del contratto il venditore deve esplicitamente attirare l’attenzione del cliente sull’esistenza del diritto di recesso, sulla lunghezza del diritto di recesso e sul divieto di chiedere anticipi durante il periodo di recesso.

Roaming e tariffe dei cellulari in ambito di vacanze all'estero

L’UE fa risparmiare chi viaggia imponendo ulteriori ribassi tariffari: il ribasso maggiore è quello sulle tariffe per i dati in roaming che scende da 45 cent per MB a 20 cent per MB (calcolati per kilobyte usato).

Dall’1 luglio 2014, alcuni operatori di telefonia mobile in Europa consentono agli abbonati di scegliere prima del viaggio un contratto di roaming separato e, se esiste, un fornitore locale di servizi mobili di dati in roaming nel paese che si intende visitare.

È così possibile, quando si è in vacanza, comparare le offerte di roaming nonché prezzi e benefici delle offerte più attraenti.

È una buona notizia: ci si può rilassare e godere l’estate senza perdere il contatto con la famiglia e gli amici rimasti a casa. E ancora migliore è la notizia che l’UE sta lavorando a nuove norme tese a eliminare in modo generalizzato le tariffe di roaming!

Così, dal prossimo Natale, le tariffe di roaming apparterranno al passato e si potrà chattare, inviare testi, scaricare e navigare in qualsiasi paese UE, come da casa propria!

Vacanze con animali

Chi si sposta all’interno della UE può portare con sé senza problemi un animale da compagnia, rispettando le regole seguenti.

Cani, gatti o furetti vanno vaccinati contro la rabbia: la vaccinazione va trascritta sul passaporto dell’animale da compagnia.

L’animale da compagnia di chi si rechi in Irlanda, Finlandia, Malta o nel Regno Unito va sottoposto anche a un trattamento antiparassitario.

Se il cane o il gatto hanno meno di 3 mesi d’età o se l’animale da compagnia non è un cane, né un gatto né un furetto, è possibile che siano applicate norme specifiche a seconda dei paesi.

Anche i cittadini UE che rientrano a casa con animali da compagnia originari di zone esterne alla UE devono possedere il relativo passaporto.

A seconda della propria destinazione turistica, non è escluso che l’animale vada sottoposto ad altre analisi oltre alla vaccinazione antirabbica prima di andare in vacanza.

Chi risieda in Andorra, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano e abbia un passaporto sanitario per animali da compagnia, ha gli stessi diritti dei cittadini UE.

Prima della partenza, controllare le prescrizioni del paese che si intende visitare.

Attenzione a cosa riportate a casa quando rientrate dalle vacanze

È illegale rientrare nel proprio paese dalla maggior parte dei paesi non membri della UE portando con sé prodotti a base di carne o latticini indipendentemente dal fatto che siano destinati al consumo personale o a essere regalati ad altri.

Chi torni dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia o dall’Islanda può portare con sé fino a 10 chili di taluni prodotti di origine animale, latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali (anche per animali da compagnia) necessari per motivi sanitari.

Per essere trasportati, tali prodotti devono essere contenuti in confezioni sigillate, non pesare più di due kg né richiedere refrigerazione prima di essere aperti.

È possibile portare con sé dalla Groenlandia determinati prodotti ittici e alcuni crostacei fino a un peso massimo di 20 chili.

Le restrizioni di peso non si applicano alle isole Færøer e all’Islanda.

Per altri prodotti di origine animale (p.es. miele), esiste un limite di due kg.

Quanto sopra non si applica né al trasporto di prodotti di origine animale tra paesi all’interno della UE né a trasporti in provenienza da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

La UE può introdurre restrizioni se si manifestano malattie infettive in animali di paesi terzi.

In caso di dubbio, è buona regola informarsi presso il servizio veterinario del punto di entrata nella UE (aeroporto, porto, valico stradale, ecc.).

È importante rammentare che queste regole esistono per proteggere la salute di tutti e del patrimonio zootecnico UE da gravi patologie animali.

Vacanze e credito al consumo: le direttive

La direttiva sul credito al consumo garantisce determinati diritti al momento di un acquisto a credito.

Gli annunci pubblicitari sul credito al consumo devono essere trasparenti e di facile comprensione.

Prima di firmare un contratto, si devono ottenere informazioni sufficienti e atte a poter comparare le diverse offerte sul mercato

Una volta firmato un accordo, occorre ottenerne una copia: se si cambia idea, si dispone di 14 giorni per recedere dal contratto

Si deve poter restituire il credito prima della scadenza, versando una penale equa.

Risarcimento danni per problemi con acquisti durante le vacanze

Chi risieda nella UE, in Norvegia o in Islanda, una volta tornato a casa può ottenere un’assistenza gratuita.

In caso di viaggi all’interno della UE, in Norvegia o in Islanda, contattare il Centro europeo dei consumatori (ECC) del proprio paese se si sono incontrati problemi a noleggiare un’automobile, a prenotare una vacanza "tutto compreso" o un biglietto aereo.

L’ECC può anche aiutare a risolvere problemi emersi al momento di ordinare online da un altro paese europeo accessori per le vacanze.

Indipendentemente dal luogo dove avviene un acquisto all’interno della UE, esistono diritti fondamentali in quanto consumatori che non possono essere conculcati.

La garanzia è di due anni: il venditore deve riparare o sostituire gratuitamente i prodotti difettosi.

Se ciò andasse troppo per le lunghe o fosse eccessivamente svantaggioso per il cliente, si può chiedere il rimborso o una riduzione del prezzo.

Le garanzie commerciali non si sostituiscono alla garanzia minima di due anni ma possono completarla.

Qualunque sia la nazionalità dell’acquirente, le norme dell’Unione sulla tutela dei consumatori si applicano agli acquisti di beni o alla prestazione di servizi in qualunque punto vendita situato nel territorio della UE.

Le garanzie sono disciplinate per legge in tutta Europa. Una direttiva UE specifica il livello minimo di tutela degli acquirenti.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la normativa fissata dalla UE nella legislazione nazionale; questa può offrire livelli di tutela anche più elevati.

Grazie al procedimento europeo per controversie di modesta entità, è possibile recuperare i propri soldi in tre semplici fasi, una volta acquistato un prodotto difettoso all’estero.

Si può ricorrere a questa procedura in tutti i paesi della UE–Danimarca esclusa– e in moltissimi casi. Si tratta di un’alternativa rapida ed economica alle tradizionali procedure giudiziarie e può oggi essere usata nelle controversie commerciali, anche in quelle dei consumatori fino a un controvalore di 2 000 euro.

Basta presentare al tribunale competente un modulo standard.

Un’altra buona notizia per i consumatori è che le nuove norme UE sui diritti dei consumatori entrano in vigore il 13 giugno 2014.

Grazie a esse tutti i cittadini della UE potranno restituire entro 14 giorni merci eventualmente acquistate a distanza, via Internet, per posta o per telefono.

Come fare per consultare un medico quando si effettuano vacanze all'estero

Coloro che si ammalino o subiscano un infortunio mentre viaggiano all’interno di un paese UE o in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia o in Svizzera, hanno diritto a cure di emergenza.

A tal fine, occorre portare con sé la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).

Essa fa sì che le cure sanitarie saranno prestate alle stesse condizioni e allo stesso costo delle persone assicurate nel Paese di destinazione. Non dimenticare pertanto di chiedere al competente servizio sanitario nazionale il rilascio, a titolo gratuito, di tale tessera.

Per tenere sotto mano i numeri d’emergenza in caso di necessità e per ulteriori informazioni sulle cure coperte, i relativi costi, le modalità di rimborso e le persone da contattare in caso di smarrimento della tessera, scaricare la speciale applicazione per smartphone.

Coloro che soffrono di una malattia cronica e che hanno bisogno di una specialità medicinale durante gli spostamenti all’estero sono avvertiti di farsi rilasciare dal proprio medico curante una prescrizione transfrontaliera prima di iniziare il viaggio.

La grande truffa dei voli low cost per il consumatore/turista

Volare low cost, non sempre risulta conveniente: a partire dal costo extra del bagaglio in più, ogni cosa ha un sovrapprezzo; cuffie per guardare film e ascoltare musica, sigarette elettroniche, junk food per non restare digiuni, scelta del posto, internet wireless per connettersi mentre si vola. Normative difficili da interpretare. E che, soprattutto, rendono irrealizzabile il sogno di spendere quanto previsto all'acquisto del biglietto.

Il nuovo formato di valigia, che EasyJet ha immesso nelle proprie normative, è solo un esempio del rischio di vedere lievitare il proprio budget. Dal 2 luglio 2014, infatti, l'azienda inglese ha deciso di ridurre di un terzo le dimensioni del bagaglio a mano, adattandola a poco più di un porta laptop.

Così, stringi e accorcia, chi viaggia con EasyJet potrà concedersi un bagaglio di lunghezza massima di 50 centimetri, alto 40 e largo 20.

Colti di sorpresa? Bisognerà caricare la valigia in stiva e pagare un extra, che sarà di 30 euro se si verrà intercettati ai banchi di accettazione. Ma salirà a 50 euro se la "truffa" verrà individuata al gate d'imbarco. Considerando che un ticket Easy Jet costa spesso pochi euro, il rischio è quello di pagare di più per un bagaglio a mano che per se stessi.

Altra compagnia low cost che "beffa" sulla dimensione della valigia è la ungaro-polacca Wizzair. La prima nel mondo ad introdurre il trolley a mano a pagamento. Ai viaggiatori spetta un nuovo compito: la complessa differenziazione tra bagaglio a mano grande e bagaglio a mano piccolo.

Le dimensioni del primo sono 56 cm per 45 mentre quelle del piccolo scendono a 42 per 32. Chi ha quello "maxi" paga un supplemento, mentre chi è miracolosamente riuscito a giocare a tetris se la cava gratuitamente.

Politica più generosa e contro tendenza per la low cost spagnola Iberia. Secondo la politica dell'azienda, dal 3 luglio la dimensione del bagaglio si allarga e passa da 55 centimetri per 40 a 56 per 45.

Superata la complicata controversia del bagaglio a mano può ancora succedere di tutto.

Infatti, è bene non dimenticare mai di stampare la carta d'imbarco con Ryanair. L'extra per la riemissione del ticket si aggira intorno ai 60 euro. Nervosi a causa dell'inconveniente? Niente paura, la compagnia irlandese è l'unica che consente di fumare tranquillamente a bordo. Ma, ovviamente, solo sigarette elettroniche da acquistare in volo.

Persino il cortese Belgio non si oppone alla lusinga di lasciare il passeggero turbato.

Volando oltre le tre ore con la Thomas Cook Airlines Belgium la visione del film è gratuita. Peccato che, per riuscire anche a sentirlo, bisogna investire tre euro nelle cuffiette. Sale invece a sei euro la visione con JetBlue.

E se invece aveste il desiderio di restare connessi ad internet, magari mentre siete in volo? Ethiad, Oman Air, Virgin, Lufthansa, Egypt Air, Delta e Air Canada più svariate altre compagnie consentono la connessione wi-fi in volata. Ma può essere molto costoso. Solo quattro "flotte" offrono il servizio free, ovviamente solo in business class, dove il costo del biglietto è molto più alto.

Discriminazione sul peso, questa volta non del bagaglio ma dei viaggiatori, per United Airlines che costringe gli obesi all'acquisto di due biglietti al posto di uno. Chi decide di voler scegliere la poltrona per la Southwest ha diritto di farlo solo pagando dieci dollari.

Cosa aspettarsi dal futuro? Molti hanno minacciato la toilette a pagamento. Per ora il primordiale diritto rimane gratis. Ma non è chiaro ancora per quanto.

Ah, il low cost.

Per la corte di giustizia europea è illegittimo il supplemento per il bagaglio se il consumatore non viene avvertito

Stop ai voli con bagagli imbarcati a peso d’oro senza la preventiva comunicazione: per la Corte di Giustizia Europea il supplemento per le valigie è vessatorio, ma solo nel caso in cui il consumatore non venga correttamente informato.

A chi viaggia spesso, quante volte è capitato: dopo aver acquistato un biglietto aereo su internet, di solito si tratta di un volo low cost, giunti al check-in, l’assistente di voloinvita a pagare il supplemento prezzo per le valigie più pesanti o per il baule in più.

Ma è legittima questa pratica, molto diffusa, attuata dalle compagnie aeree? È giusto imporre un sovrapprezzo sul peso dei bagagli?

In questo senso, segnaliamo un'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Da quanto si evince dalla pronuncia, le compagnie aeree ben possono il supplemento di prezzo per i bagagli a stiva nei velivoli, ma solo se il consumatore viene preventivamente avvertito del possibile sorplus.

Pertanto, le compagnie aeree sono libere di attuare prezzi con maggiorazioni per le valigie fuori dagli standard imposti dalle condizioni generali di contratto, riportate all'atto dell’acquisto del biglietto.

Da ciò ne conviene che la società ha un obbligo di informazione e trasparenza cui è tenuta per quanto riguarda i supplementi di prezzo, che devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e devono esser oggetto di un esplicito consenso da parte del cliente: altrimenti, il supplemento richiesto è illegittimo.

Come deve tutelarsi il consumatore quando subisce il furto di oggetti nell'hotel in cui sta villeggiando

E’ importante, per il consumatore/turista, essere a conoscenza che l’albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione per tutto quello che il cliente ha con sé in camera o più in generale all'interno dell'albergo, incluse le cose del cliente di cui l’albergatore assume la custodia al di fuori dell'albergo, come disposto dall'articolo 1783 del Codice Civile.

Non bisogna, quindi, lasciarsi ingannare dagli avvisi che, talvolta, si trovano nelle strutture ricettive e che escludono la responsabilità dell'albergatore. Perciò, se se in camera o in qualunque altra parte dell'albergo trovate cartelli del tipo La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze o di oggetti non lasciati in custodia, sappiate che sono avvisi ingannevoli e che di fatto non hanno alcun valore giuridico.

Affidamento degli oggetti all'albergatore

Il cliente di un hotel non è obbligato ad affidare i propri effetti personali in custodia all'albergo, ma così facendo, rischia di non vedersi effettuare integralmente il risarcimento del danno.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia 28812 del 5 Dicembre 2008, ha stabilito che: In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica revisione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'articolo 1783 cod. civ., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'articolo 1785 bis cod. civ.

Responsabilità limitata dell'albergatore

La responsabilità a carico dell'albergatore è limitata al valore dell'oggetto deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

L’albergatore, infatti, è tenuto a garantire la sicurezza delle cose portate in albergo dalla clientela ed è responsabile per gli eventuali danni, perdite o furti, salvo che essi non siano imputabili al cliente stesso, oppure dovuti a forza maggiore o alla particolare natura della cosa.

Su questo punto è intervenuta ancore la Suprema Corte, la quale con la sentenza numero 24739 del 28 Novembre 2007, ha sancito che: La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'articolo 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito.

Naturalmente, per ottenere il risarcimento, è necessario provare che il furto sia stato commesso e fornire prova del valore degli oggetti rubati (ad es. attraverso fatture, scontrini, garanzie o perizie nei casi in cui si tratti di oggetti antichi e di valore).

Responsabilità illimitata dell'albergatore

La responsabilità, invece, diventa illimitata (articolo 1785-bis del codice civile) qualora risulti la colpa dell'albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari (ad es. omessa vigilanza sulle chiavi delle camere), a meno che, il proprietario dell'hotel, non provi che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente.

Anche questo tema è stato chiarito dai giudici di piazza Cavour, i quali, con la pronuncia 10493 del 7 Maggio 2009, hanno stabilito che: L'albergatore risponde, ai sensi dell'articolo 1785-bis cod. civ., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.

La responsabilità, inoltre, è sempre illimitata nel caso in cui gli oggetti sottratti siano stati preventivamente consegnati al direttore dell'albergo affinché li custodisse in cassaforte oppure quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare come:

  • carte valori;
  • danaro contante;
  • oggetti di valore.

L’albergatore, tuttavia, può rifiutarsi di ricevere oggetti di valore eccessivo o di natura ingombrante o pericolosi quando le condizioni di gestione dell'albergo non glielo consentono.

Quando non c'è risarcimento - La denuncia tardiva

Il cliente non potrà avvalersi del diritto al risarcimento se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denuncia il fatto all'albergatore con un ritardo ingiustificato.

L'albergatore, inoltre, non assume alcuna responsabilità quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono imputabili al cliente (lascia ad es. il portafoglio al bar o nella hall dell'albergo oppure si dimentica di chiudere la porta della propria camera), a forza maggiore (una rapina o un evento naturale come un’alluvione) o alla natura della cosa.

Scomparsa oggetti in hotel - qualche consiglio

Naturalmente si consiglia di sporgere denuncia anche alle forze dell'ordine locali. Se vi trovate all'estero e il valore degli oggetti smarriti o deteriorati è consistente mettetevi in contatto con il consolato italiano.

Questi principi sulle responsabilità si applicano non solo agli alberghi ma anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, ristoranti, ecc.

Come il consumatore può tutelarsi dalle spese mediche quando effettua viaggi all'estero

Nel paragrafo che segue vi illustreremo tutto quanto riguarda l'assistenza sanitaria per il viaggio e la tessera europea di assicurazione malattia (Team).

Ecco come evitare brutte sorprese in caso di viaggio all’estero per malattie, visite o strutture sanitarie ospedaliere.

L'assistenza sanitaria all'estero

Quando si decide di intraprendere un viaggio all'estero, per prevenire spiacevoli sorprese, bisogna mettere in conto che alcuni imprevisti potrebbero rovinare il piacere della vacanza.

Per questo motivo, prima di fare i bagagli è consigliabile usare alcune accortezze, per partire con maggiore serenità.

Se non si è diretti in Paesi nei quali ci sono particolari problemi di sicurezza, segnalati e costantemente aggiornati sul sito curato dall’Unità di crisi del ministero degli Esteri, una delle principali incognite quando si esce dai confini nazionali è rappresentata dalla possibilità di avere bisogno di assistenza sanitaria.

Gli standard medici, infatti, variano da Stato a Stato, e in molti posti le strutture, soprattutto quelle private,possono rivelarsi ben più costose di quelle italiane.

Comunque, per i viaggi all’interno dell’Unione europea ci si può munire della Tessera europea di assicurazione malattia (Team), di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Ma se ci si vuole coprire anche per le spese di strutture sanitarie private, oppure si sta per intraprendere un viaggio in un Paese extra Ue, è consigliabile munirsi di assistenza sanitaria, tramite una polizza assicurativa con dei massimali di copertura adeguati, in modo da potersi tutelare non solo dal rischio di dover usufruire di cure mediche, ma anche dal rischio di dover affrontare spese più elevate connesse a situazioni più gravi, per esempio la necessità di rimpatrio in aeroambulanza.

Alternativamente, si può valutare l’opportunità di un’assicurazione per il viaggio, che oltre alla copertura medica prevede anche altre forme di tutela: perdita dell’aereo,smarrimento dei bagagli, rientro anticipato dalla vacanza
.
Se si prenota il viaggio con un’agenzia, sia su canale fisico sia online, spesso è disponibile l’opzione per aggiungere al costo del biglietto anche il pagamento di una polizza emessa da un partner assicurativo dell’agenzia.

L'assistenza sanitaria all'interno dell'Ue con la Tessera Team

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004.

Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS) o della Carta Regionale dei Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.

La TEAM, viene rilasciata, in linea di principio a tutte le persone iscritte e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia.

Eccezioni riguardano:

  • i lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e distaccati all’estero;
  • gli studenti (titolari di modello E106 o S1) iscritti all’AIRE
  • i pensionati (e loro familiari) in possesso di un modello E121 o S1 (dal 1° maggio 2010 con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale)
  • i familiari di lavoratori, che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia, in possesso di modello E109 o S1

Inoltre, la TEAM spetta anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari iscritti al SSN e non a carico di Istituzioni estere.

L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova.

L’assistenza sanitaria è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile.

Si rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull'assistenza sanitaria in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni.

E’ bene sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all'istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competente per la Francia).

In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria.

Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all'estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.

La TEAM ha validità sei anni, eccetto diversa indicazione da parte della Regione/ASL di appartenenza. In prossimità della scadenza, l’Agenzia delle entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera.

Si può richiedere alla propria ASL di appartenenza un certificato sostitutivo della TEAM solo nei seguenti casi eccezionali:

  • furto o smarrimento, se la tessera è stata già ricevuta, presentando copia della relativa denuncia
  • partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non è stata ancora ricevuta

In quest’ultimo caso, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ha previsto la possibilità per le ASL di richiedere on-line la tessera per gli assistiti che ne facciano richiesta.

Dalla data della richiesta occorreranno circa 30 giorni per riceverla. E’ sempre possibile, da parte delle ASL, rilasciare un certificato sostitutivo provvisorio compilato a mano.

Se i dati anagrafici riportati sulla TEAM fossero errati, il cittadino potrà rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate per chiederne la correzione.

Allo stesso modo, in caso di smarrimento o furto, il cittadino potrà richiederne un duplicato.

E’ bene ricordare che il Ministero della Salute non ha alcuna competenza nell’emissione e distribuzione della TEAM.

Le tutele per il consumatore durante gli spostamenti sui traghetti

Molti Italiani, di solito, scelgono di trascorrere la villeggiatura in qualche isola per trovare un po’ di relax: naturalmente, per farlo, utilizzano i traghetti per muoversi verso queste oasi

di pace. Ecco, allora, qualche suggerimento per evitare brutte sorprese e trascorrere un periodo lontano dallo stress.

Le aziende piu' importanti che effettuano spostamenti coi traghetti hanno un proprio sito web, attraverso il quale e’ possibile avere le informazioni sugli orari, sui prezzi, sui percorsi, sulla tipologia della nave, compreso l’anno di costruzione, le foto con i locali comuni e le cabine.

Una visita al sito internet, quindi, e' sempre utile.

Fondamentale e', anche, chiedere spiegazioni sulla classificazione delle cabine, la loro dislocazione e i servizi offerti. Le cabine basse, vicine ai motori, sono, infatti, pi§ rumorose e il rischio e’ quello di passare la notte in bianco.

In seguito, buona norma e' sicuramente osservare attentamente i depliant illustrativi. Qui, spesso, si vede solo la prima classe, il che puo' indurre a credere in un servizio standard;

Ricordiamo che per coloro che sono privi di auto e' bene chiedere se esiste una scala mobile interna o ascensori per salire.

Per quanto riguarda il costo dei biglietti, quelli andata e ritorno possono essere scontati e, soprattutto, i residenti o i nativi delle isole possono avere riduzioni sul prezzo. Qualora avvenga una sovraprenotazione (overbooking) si ha diritto al rimborso del biglietto o a partire con il traghetto successivo.

Proseguendo, a volte puo' capitare che i traghetti non partano, causa maltempo. Quindi, prima di partire e' necessario telefonare alla Compagnia per conoscere eventuali variazioni o problemi insorti.

Se il traghetto non puo’ partire per cause di forza maggiore, infatti, si ha diritto al rimborso del biglietto o a partire con un traghetto successivo.

Se non si parte per colpa della Compagnia il biglietto puo' essere rimborsato, utilizzato in data successiva o trasferito su un’altra Compagnia.

In piu’ si ha diritto al pernottamento in albergo e altre spese.

E’ possibile anche fare causa, presso il Giudice di Pace, per mancato godimento delle vacanze.

In caso di ritardo superiore ai 90 minuti si ha diritto a scelta tra trasporto alternativo e rimborso del bigliett e all’assistenza commisurata al caso, ovvero spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, ed in casi estremi soggiorno di una o piu' notti a bordo o in una struttura a terra.

Infine, se vi spostate con un veicolo, va dichiarata la vettura alimentata a GPL pena il marcato imbarco. L’automobile che con i bagagli supera 1.80 metri paga come una roulotte.

Quando l'antitrust sanziona le compagnie che offrono viaggi per mancata trasparenza

Molto spesso, a causa di pratiche commerciali scorretta o azioni pubblicitarie poco trasparenti, l'antitrust ha multato diverse note aziende: vediamo gli ultimi aggiornamenti in questo senso.

Ryanair ed Easyjet multate dall'Antitrust per poca trasparenza

Nel mirino dell'Antitrust è finita l'offerta delle assicurazioni facoltative abbinate all'acquisto dei biglietti e gli ostacoli posti all'esercizio del diritto di rimborso.

Easyjet e Ryanair sanzionate per la mancata trasparenza sulle offerte delle assicurazioni facoltative.

In seguito di segnalazioni pervenute da numerose associazioni di consumatori, dopo un'indagine, Agcm ha deciso di sanzionare le due società di trasporti aerei.

In particolare, spiega l'Antitrust, le multe sono state decise al termine di due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette.

Le sanzioni deliberate sono di 850.000 euro per Ryanair e 200.000 per easyJet.

L'Autorità, inoltre, ha dato a Ryanair 30 giorni di tempo perché comunichi le iniziative adottate per rimuovere i comportamenti sanzionati.

Nel caso di Easyjet, invece, ha tenuto conto delle modifiche apportate dal vettore aereo inglese nel corso del procedimento sia alle informazioni rese sul sito che alle procedure di indennizzo, irrogando una sanzione più contenuta.

Per l'Autorità, sia Ryanair che Easyjet hanno violato il Codice del Consumo in quanto non hanno fornito, o lo hanno fatto in modo assolutamente insufficiente e inadeguato, informazioni essenziali sulla polizza facoltativa destinata a coprire i rischi per l'annullamento del viaggio.

In particolare, nella fase di acquisto sul web, è risultata sommaria l'indicazione dei rischi effettivamente coperti dal contratto di assicurazione, al quale si rinvia solo tramite link.

Inoltre non è immediatamente reso chiaro l'ammontare della franchigia prevista in caso di indennizzo, elevata in proporzione al costo del biglietto.

Ugualmente non viene spiegato che il risarcimento non copre le tasse e i diritti aeroportuali.

L'omissione o la non agevole reperibilità delle informazioni necessarie possono in sostanza indurre in errore i consumatori sulla natura del rischio assicurato, molto più limitato in caso di annullamento del viaggio, nonché in merito alle numerose limitazioni e restrizioni previste dalla polizza di assicurazione, spingendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Infine, a Ryanair l'Autorità ha contestato anche il meccanismo di deselezione dell'opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare, risultato particolarmente macchinoso e poco trasparente: vi si accede, con difficoltà, tramite la tendina della scelta del Paese di residenza, sotto la dicitura Non mi assicurare posizionata, all'interno di un elenco di 21 nazioni, fra i paesi Netherlands e Norway.

Con una nota la società irlandese dice: "Prendiamo atto di questa decisione e, anche se siamo in disaccordo e abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di fare appello, modificheremo il nostro sito web di conseguenza".

Royal Caribbean multata per pratica commerciale scorretta

Azioni commerciali poco chiare, aggiunta di costi al listino pubblicizzato, crociera gratis, ma solo per modo di dire, per i bambini.

Sono solo alcuni dei rilievi che l'Antitrust ha contestato a Royal Caribbean, multando la compagnia dei viaggi in crociera con una sanzione da 150.000 euro per pubblicità scorretta.

In particolare, secondo l'Antitrust, Royal Caribbean avrebbe diffuso informazioni commerciali ingannevoli o incomplete in ordine al costo delle crociere, addebitando costi aggiuntivi al prezzo pubblicizzato (quali le tasse portuali/aeroportuali, il contributo per la gestione amministrativa della polizza assistenza, le quota di assicurazione e di iscrizione, le quote di servizio etc.), risultando notevoli difformità tra l'importo iniziale promosso nella homepage e quello effettivamente richiesto ai passeggeri al momento dell'acquisto.

Inoltre, avrebbe prospettato come gratuite le crociere per i minori laddove in realtà venivano addebitati oneri supplementari, come ad esempio le tasse portuali e la quota di assicurazione e avrebbe presentato in modo poco chiaro e contraddittorio talune informazioni, essenziali per i potenziali acquirenti delle crociere, concernenti la possibilità e le condizioni per esercitare i propri diritti contrattuali, quali il diritto di recesso o di rimborso in caso di modifiche contrattuali e variazioni di prezzo.

Il periodo oggetto di esame è la fine del 2013, relativo alla crociera sulla nave Majesty of the Sea.

Successivamente, è stata effettuata una simulazione sul sito web e sono risultate informazioni incomplete in ordine al prezzo globale delle crociere su:

  • tasse portuali/aeroportuali
  • contributo per la gestione amministrativa della polizza assistenza
  • quote di assicurazione e di iscrizione
  • quote di servizio
  • adeguamento del prezzo complessivo della crociera a seguito dell'aumento del costo del carburante.

Concludendo, secondo l'Antitrust, malgrado le correzioni apportate dalla società durante l'istruttoria, il layout del sito internet, rilevato al momento dell'avvio del presente procedimento e successivamente modificato, non garantisce ai consumatori una chiara percezione, sin dal contatto iniziale, del prezzo complessivo delle offerte dei servizi turistici disponibili.

8 Aprile 2015 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!