Conseguenze di un verbale nullo sull’efficacia della sanzione
La notifica della multa va effettuata entro 90 giorni
Nel caso di contestazione immediata dell'infrazione, la notifica avviene attraverso la consegna diretta del verbale al presunto trasgressore. Altrimenti, quando non è possibile contestare immediatamente l'infrazione, attraverso la consegna del verbale al domicilio del proprietario del veicolo, entro 90 giorni dalla data in cui si ritiene sia stata commessa l'infrazione.
Contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada
Nel caso di contestazione immediata dobbiamo sempre verificare che:
- nel verbale consegnato dopo la contestazione immediata sia presente la firma dell'agente accertatore.
Se manca la firma, la notifica deve ritenersi come mai avvenuta e la sanzione è. pertanto, inefficace.
- l'agente accertatore abbia consegnato al presunto trasgressore il verbale redatto al momento in cui contesta la multa. Se non lo ha fatto, la notifica del verbale deve essere ritenuta mai avvenuta. Un eventuale atto notificato successivamente al domicilio del presunto trasgressore è già viziato dalla precedente mancata notifica, che avrebbe dovuto essere fatta contemporaneamente alla contestazione immediata.
- il verbale non sia stato redatto e consegnato al presunto trasgressore da un agente ausiliario del traffico. In questo caso siamo in presenza di un difetto gravissimo di notifica. L'ausiliario del traffico non è abilitato ad effettuare contestazione immediata dell'infrazione, ma soltanto a redigere una specie di attestazione dell'infrazione, che per essere efficace deve essere trascritta in un verbale vero e proprio redatto e firmato da un agente. Nel caso in cui 1′ausiliario abbia contestato immediatamente la multa, compilato il verbale e proceduto alla consegna dello stesso, il verbale che consegna non è assolutamente valido e può essere impugnarlo, perché egli non aveva alcun potere per emetterlo.
Contestazione differita dell'infrazione al codice della strada
Parliamo adesso della notifica nel caso in cui non è stata effettuata la contestazione immediata.
Innanzitutto dobbiamo verificare che non ci siano difetti di procedura a monte ai quali possiamo appellarci per il ricorso. In pratica, cioè, è necessario verificare che la contestazione immediata da parte dell'agente accertatore non sia stata effettuata per i soli motivi previsti dalla legge.
A tale scopo ricordiamo che chi redige il verbale, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la possibilità di contestazione differita, deve specificare nel verbale perchè non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa. E lo deve spiegare in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle "standard", da "copia e incolla" che ormai si leggono abitualmente nei verbali.
Solo in alcuni casi specifici, stabiliti rigorosamente dall'articolo 201 del C.d.S, è possibile addurre, e registrare nel verbale, una motivazione generica per giustificare l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata. Li elenchiamo di seguito:
- veicolo lanciato a eccessiva velocità;
- attraversamento incrocio con semaforo a luce rossa;
- accertamento con dispositivi autorizzati quali autovelox o impianti di rilevazione semaforici;
- rilevazione dei veicoli che accedono alle Zone a Traffico Limitato (ZTL);
- sorpasso vietato;
- veicolo in sosta ed assenza del trasgressore.
In tutte le altre possibili situazioni l'agente accertatore deve motivare la mancata contestazione immediata.
Il verbale che non motiva la mancata contestazione immediata dell'infrazione deve ritenersi nullo. Il concetto da tener presente è, in pratica, questo: la mancata contestazione immediata, pur se ammessa nei casi appena elencati, non è sostituita dalla notifica del verbale presso il domicilio del proprietario del veicolo.
Quando non ricorrono le circostanze previste dal citato articolo 201 del C.d.S., l'accertatore deve spiegare in modo sufficientemente dettagliato le ragione per cui non ha potuto procedere al fermo del veicolo ed alla contestazione immediata con consegna del verbale.
Motivazioni in caso di contestazione differita dell'infrazione al codice della strada
Per non restare nel vago, riportiamo di seguito alcune consuete motivazioni, diffusamente utilizzate dagli agenti accertatori, per giustificare l'impossibilità di contestazione immediata dell'infrazione. Sono rigidamente ordinate secondo la loro ricorrenza statistica nelle verbalizzazioni per violazione al C.d.S.:
- impossibilità di raggiungere il veicolo;
- impossibilità di fermare il veicolo in modo conforme al regolamento;
- impossibilità di fermare il veicolo a causa del traffico intenso.
Esaminiamo la prima motivazione, e cioè l'"Impossibilità di raggiungere il veicolo". E' pacifico che siamo dinanzi ad una affermazione incoerente ed illogica. Se l'infrazione elevata dall'accertatore non contempla l'eccesso di velocita' (nel qual caso sarebbe bastata l'indicazione prevista dal C.d.S.per "veicolo lanciato a velocità eccessiva") non si comprende come possa risultare impossibile il fermo di un veicolo che viaggia a velocità non superiore ai 50-55 km/h, ad esempio in una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
Passiamo alla seconda motivazione fra quelle in voga presso gli agenti accertatori per nascondere lo spiccato tropismo del vigile accertatore ad elevare infrazione senza contestazione immediata (e dunque senza doversi sobbarcare, fra l'altro, l'eventuale ulteriore fatica di dover trascrivere le osservazioni del presunto trasgressore). Ci riferiamo alla impossibilità di fermare il veicolo in modo conforme al regolamento. Cosa significa? Assolutamente niente. Se il verbale non contiene ulteriori elementi al riguardo, che specificano il perchè non sia stato possibile fermare il veicolo, ci troviamo al cospetto di una evidente esemplificazione di verbale nullo e di sanzione inefficace.
Affrontiamo nel merito l'ultimo "pretesto", la terza classificata fra le motivazioni più gettonate dagli agenti accertatori per motivare le cause della mancata immediatezza della contestazione di infrazione. Si tratta dell'"Impossibilità di fermare il veicolo a causa del traffico eccessivo". Anche in questo caso rileviamo illogicità ed incoerenza. Se non c'è un ingorgo, non si evidenzia alcun problema a procedere al fermo del veicolo dopo un breve inseguimento. Se, invece, ci troviamo di fronte a quelle scene ormai consuete nelle grandi e piccole città d'Italia, in cui un veicolo resta fermo imbottigliato nel traffico per ore, non si capisce come anche un vigile appiedato non possa procedere al fermo del veicolo per contestare immediatamente l'infrazione. Anche in tale fattispecie il verbale redatto risulta nullo e la sanzione comminata inefficace.
Occorrerà, ovviamente, tener conto anche di tutte le eventuali varianti equivalenti di questo tipo di motivazioni generiche, illogiche, incoerenti e contraddittorie.
Ma, se non ricorre alcuno dei presupposti a cui abbiamo accennato, non ci resta che concentrarci sulla notifica effettuata presso la nostra residenza per verificare l'eventuale esistenza di vizi procedura li che ci consentano di impugnare la multa.
Verifica del verbale di multa
La prima verifica consiste nel controllare che fra data di contestazione dell'infrazione e data della notifica della multa non siano passati più di 90 giorni.
Alla notifica di una multa possono provvedere i vigili urbani, i messi comunali, gli ufficiali giudiziari. In qualche caso la Pubblica Amministrazione può ricorrere ai servizi postali e, dunque, alla notifica provvede una addetto dell'ufficio postale.
La notifica della multa può avvenire:
a) con la consegna diretta della multa al destinatario presso la sua residenza;
b) attraverso consegna dell'atto ad altra persona presente nell'abitazione del destinatario;
c) mediante consegna al portiere tramite i servizi di notifica postali
d) mediante consegna al portiere tramite servizi di notifica diversi da quelli postali ;
e) tramite deposito al comune dell'ultima residenza conosciuta (o luogo di nascita) e affissione al comune; in caso di irreperibilità temporanea, irreperibilità per domicilio sconosciuto o rifiuto di altre persone a ricevere la multa;
f) tramite deposito del plico presso l'Ufficio postale a fronte di irreperibilità temporanea del destinatario o rifiuto di altre persone a ricevere la multa, quando la notifica è effettuata avvalendosi dei servizi postali;
g) mediante consegna al vicino di casa.
Nei casi (d) (e) (f) (g) deve contestualmente essere inviata al destinatario una raccomandata a/r che lo avverta rispettivamente della consegna al portiere (d), del deposito al comune (e), della giacenza presso l'ufficio postale (f), dell'avvenuta consegna al vicino (g).
Attenzione: nel caso (c) quando la notifica è effettuata a mezzo di servizi postali non era previsto l'invio al destinatario di raccomandata a/r per avvertirlo della avvenuta consegna del plico al portiere. E’ intervenuta successivamente la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale è stato decretato che la notifica al portiere è valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza ha confermato inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, anche nel caso di notifica al portiere - quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” - sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullità’ della notifica. Dunque, Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani del portiere tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008
Nel caso (e) - notifica attraverso messi, vigili urbani o ufficiali giudiziari - la notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale. La data di affissione nell'albo comunale coincide quasi sempre con il giorno successivo a quello in cui viene redatta la relazione di notifica di irreperibilità del destinatario, comunque, si evince dalla visura degli atti. Anche qui, una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si dà per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall'invio della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia' i 10 giorni vengono conteggiati.
Nel caso (f) - consegna tramite deposito del plico presso l'Ufficio postale - la notifica si intende effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui l'ufficio postale ha inviato al destinatario raccomandata a/r per avvertirlo del deposito. La contravvenzione resta, di solito, sei mesi presso l'ufficio postale disponibile per il ritiro da parte del destinatario. Quindi viene riconsegnata all'Ufficio Contravvenzioni del Comune per compiuta giacenza. Anche in questo caso la data di avvenuta notifica si può evincere dalla visura della ricevuta di avvenuto invio della prescritta raccomandata a/r.
Quando la notifica del verbale è nulla
Solo i doggetti indicati dalla legge possono effettuare la consegna dei verbali di multa presso la residenza del destinatario. In particolare i vigili urbani, i messi comunali, gli ufficiali giudiziari, gli addetti degli uffici postali (i postini).
Questa la ragione per cui la qualifica del notificatore deve essere specificata nella relata di notifica, ovvero nel documento che costituisce una sorta di verbale di quella delicata operazione definita "notifica" il cui obiettivo consiste, appunto, nel portare a conoscenza dell'infrazione commessa e della sanzione comminata il presunto trasgressore o chi per lui (proprietario del veicolo). Se questa operazione non viene condotta secondo tutte le formalità previste dalla legge a garanzia del destinatario dell'atto, la notifica si considera inesistente e la sanzione inefficace.
La notifica è un momento cruciale dell'intero processo sanzionatorio. Processo che si fonda, in definitiva, su semplici regole stabilite rigidamente dalla legge. Regole che, tuttavia non vengono sempre rispettate, per superficialità, pressappochismo e soprattutto fidando nell'eventuale "ignoranza" del destinatario.
E, allora, ogni volta che viene notificata una multa, chi ha il compito di recapitarla deve redigere una relazione scritta chiamata "relata di notifica" in cui vanno obbligatoriamente riportati il giorno, l'ora, il luogo e il nominativo della persona alla quale è stato consegnato la busta contenete l'atto relativo alla multa, nonché le generalità di chi effettua la notifica (nome, cognome e qualifica).
La relata di notifica va sempre esaminata per verificare che in essa il notificatore abbia riportato tutti i dati previsti dalla legge. In modo particolare va controllato che ci sia, ben chiara, in evidenza, la qualifica del notificatore.
Se la qualifica del notificatore è assente, la notifica deve essere intesa come mai avvenuta e la sanzione comminata valutata come inefficace.
La notifica è nulla anche se nella relata di notifica manca l'indicazione del destinatario o manca la data in cui è avvenuta la consegna.
Ed è ovviamente nulla se la notifica viene effettuata tramite società private.
Gli altri casi più frequenti di notifica nulla del verbale di multa
1) La notifica è nulla se eseguita fuori dalle ore di rito cioè prima delle sette e dopo le ventuno (dato che per la notifica occorre rispettare gli orari; la domenica o durante una festività.
2) La notifica è nulla se eseguita dopo la morte della persona a cui era indirizzata la multa. L'obbligazione di pagare le sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi, e questi non sono destinatari dei verbali fatti contro il defunto. Gli eredi non possono essere destinatari di alcuna richiesta di pagamento di sanzioni riguardanti la persona deceduta.
3) La notifica all'interessato non reperito nel suo domicilio o residenza deve considerarsi nulla se si effettua il deposito al comune senza la successiva raccomandata con avviso di ricevimento del notificatore dell'avvenuto deposito al comune.
4) La notifica è nulla se effettuata a persone non conviventi con il destinatario dell'atto o a persone conviventi col destinatario ma di età inferiore ai 14 anni o a persone conviventi ma incapaci di intendere e di volere. Se la notifica è effettuata a parente non convivente con il destinatario, affinchè la notifica risulti nulla è necessario che il soggetto che ritira il plico non dichiari e sottoscriva di essere convivente del destinatario.
Nel caso di soggetti di età inferiore ai 14 anni o incapaci di intendere e di volere la notifica è comunque nulla anche in presenza di qualsiasi dichiarazione sottoscritta.
Qualora la notifica venga effettuata a parente non convivente ed il notificatore ometta l'annotazione di convivenza del soggetto che ritira il plico (o pur redigendo tale annotazione ometta di farla sottoscrivere) è fatto obbligo al destinatario di produrre, nel ricorso finalizzato alla pronuncia di nullità della notifica, un certificato anagrafico storico da cui si evinca che alla data di consegna dell'atto relativo alla multa il parente risultava non convivente.
5) La notifica è nulla se l'atto viene notificato al vicino di casa e:
- il vicino non sottoscrive un'apposita ricevuta (di solito controfirma l'originale dell'atto che resta al notificatore);
- il destinatario non riceve un avviso con raccomandata A/R che lo informa di detta notifica al vicino;
- non è attestata nella relata di notifica la mancata presenza nella casa d'abitazione dell'interessato.
I requisiti devono sussistere tutti e tre: la mancanza di uno solo di essi rende inefficace la notifica.nel caso della notifica ad un vicino, infatti, la legge, a garanzia della certezza della avvenuta comunicazione al destinatario, impone ulteriori formalità rispetto alla notifica eseguita a persona convivente.
6) La notifica al portiere deve ritenersi del tutto inefficace, qualora non sia effettuata ricorrendo ai servizi postali, se:
- il notificatore non attesta di aver eseguito preventivamente la ricerca del destinatario, o di una persona di famiglia, o di addetto alla casa (e/o all'ufficio) nella residenza indicata;
- il portiere, all'atto della ricezione, non sottoscrive l'atto per ricevuta;
- il notificatore non invia al destinatario una raccomandata dell'avvenuta consegna al portiere.
I requisiti devono sussistere tutti e tre: la mancanza di uno solo di essi rende nulla la notifica.
Nella relata di notifica, l'ufficiale giudiziario dovrà dunque indicare perché ha consegnato l'atto al portiere (ad es. il destinatario è assente al momento della notifica). Il portiere è tenuto a sottoscrivere l'atto che riceve, e tale sottoscrizione deve essere presente anche nella copia del verbale che rimane a lui.
Nella relata di notifica, l'ufficiale giudiziario dovrà dunque indicare perché ha consegnato l'atto al portiere (ad es. il destinatario è assente al momento della notifica). Il portiere è tenuto a sottoscrivere l'atto che riceve, e tale sottoscrizione deve essere presente anche nella copia del verbale che rimane a lui.
Pertanto se siete sicuri di non avere mai ricevuto uno di questi avvisi, ma improvvisamente venite a conoscenza di una multa a vostro carico tramite una cartella esattoriale, sappiate che potete impugnarla.
Ma prima recatevi negli uffici Contravvenzioni del Comune (c'è ovunque) per chiedere copia della relata di notifica.
Notifica del verbale di multa al portiere
E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.
La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone.
Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio”, sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullità della notifica.
Nei casi di consegna al portiere il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r
Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale.
Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata A.R: in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani del portiere, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto "milleproroghe"), tale obbligo c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.
Sembrerebbe allora che anche nel caso di consegna al portiere tramite i servizi di notifica postali sia necessaria la successiva comunicazione al destinatario con raccomandata a/r.
Notifica del verbale di multa ad un indirizzo errato
Sono da considerarsi nulle le sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada se consegnate ad un numero civico di casa errato. Oppure se l’ufficiale giudiziario dimentica di affiggere alla porta dell'abitazione del destinatario l’avviso con cui si dà comunicazione della sanzione amministrativa.
Parola di Cassazione che ha dato ragione ad un automobilista della capitale Sante C., che si era visto recapitare a casa una cartella esattoriale con la quale il Comune di Roma gli intimava il pagamento di 331 euro in seguito a tre sanzioni amministrative di cui peraltro non era mai stato portato a conoscenza.
Le raccomandate, ricostruisce la sentenza 19323 della seconda sezione civile, ”non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza”. In una delle notifiche, poi, ”risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante”.
Per il giudice di pace di Roma, nell’aprile 2005, l’automobilista era tenuto a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l’assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito con raccomandata con avviso di ritorno. Secondo il giudice di pace, dunque, ”la compiuta giacenza si riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno”.
Contro questa decisione Sante C. ha fatto ricorso in Cassazione facendo notare diversi errori di notifica che rendevano nulle le multe, vale a dire il numero civico di casa sbagliato, la mancata affissione alla porta di casa dell'avviso di deposito delle multe in comune. Insomma, l’atto di avviso dell'avvenuto deposito delle multe secondo l’automobilista non era giunto a sua conoscenza e tanto bastava per invalidare la cartella esattoriale.
Piazza Cavour ha giudicato ”fondato” il ricorso e lo ha assolto annullando la cartella esattoriale in cui si intimava all'automobilista di sborsare le oltre 300 euro di multa.
In particolare i supremi giudici mettono in chiaro che ”non si può prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l’avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti”.
Sicché, concludono gli ‘ermellini’, ”il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica” vuoi perché l’ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico dell'abitazione o perché ha dimenticato di affiggere alla porta l’avviso, ‘’se non giustificato, non può che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio”.
Di conseguenza, ”in assenza di notifica valida l’obbligo di pagare la somma dovuta si estingue”.
Il Comune di Roma è stato inoltre condannato a pagare 400 euro di spese processuali.
La notifica per giacenza decorre dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata a/r, anche se effettuata tramite messo comunale o ufficiale giudiziario
Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si dà per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall'invio della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia' i 10 giorni vengono conteggiati.
Per fare una domanda sulle corrette procedure di notifica del verbale di multa, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.
Ho firmato una contestazione immediata ma successivamente mi sono accorto che l’indirizzo di residenza del trasgressore è completamente errato. la multa è contestabile al prefetto? se si con quale motivazione? Vi ringrazio per la disponibilità
Si tratta di un errore formale che non inficia la validità della multa: fa testo la targa dell’auto ed il proprietario coobbligato è comunque tenuto a pagare la sanzione amministrativa.
il comando di polizia ha respinto la mia richiesta di annullamento del verbale arrivatomi oltre i 90 giorni previsti con questa motivazione “In data 30/08/2019 è stato spedito l’accertamento della sanzione all’indirizzo risultante dagli archivi del Ministero al 23/08/2019: omissis n. 95
A tale indirizzo il destinatario risultava irreperibile. Si è quindi provveduto ad effettuare ulteriori ricerche ed il giorno 28/09/2019 il Comune comunicava nuovo indirizzo di residenza. A far data da tale giorno decorrevano i termini per affidare l’atto del sistema postale, nello specifico entro il 27/12/2019. Poichè la spedizione Þ avvenuta il 17/12/2019 la notifica è avvenuta nei termini”
E’ stato il Comune stesso, anni fa, a cambiare i numeri civici per cui per quale motivo deve essere mia responsabilità di registri non aggiornati?
Se vuole aver ragione deve necessariamente rivolgersi al giudice di pace: la controparte, specie se Pubblica Amministrazione, ammette spontaneamente di aver torto.
Ho preso giustamente un verbale all’uscita di una superstrada dove il limite era 50 ed io andavo a 60. non mi è stata mai notificata questa multa, cioè a casa non ho ricevuto nulla nemmeno il classico avviso in cartolina della raccomandata, quindi non ero a conoscenza della multa presa. Dopo 5 mesi mi arriva una notifica che accetto e mia sorpresa trovo all’interno un doppio verbale per mancata presentazione dei documenti del guidatore in fase di infrazione. La cifra ovviamente è lievitata moltissimo superando i 600€.
Mi sono recato immediatamente dai vigili facendo notare che la notifica della multa non è mai arrivata e quindi ero impossibilitato a portare i documenti di verifica non sapendo di aver preso una multa. Morale della favola mi hanno detto che mi era stata messa nella buca postale l’avviso di giacenza presso le poste italiane (che io non ho trovato) e quindi dovevo pagare la multa o fare ricorso prendendomi il rischio di pagare il doppio in caso di condanna da parte del giudice di pace.
La relata di notifica non me l’hanno fatta vedere, non sono un avvocato, e non so se la mia parola valga la loro. Non sono loro che devono dimostrarmi che hanno notificato quel verbale e come?
All’ufficio contravvenzioni del comune, dove è stata elevata la contravvenzione, deve chiedere per iscritto (diritto di accesso agli atti tutelato ai sensi della legge 241/90) copia della ricevuta AR in cui si attesta la temporanea irreperibilità del destinatario. Se tale documento esiste, vuol dire che la notifica del verbale di multa è stata perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale. In tale ipotesi, inutile fare ricorso perché, purtroppo, la parola del postino conta più della sua.
Nulla la multa notificata da una società privata
Una recente sentenza del giudice di pace di Firenze sulla notifica di una multa al codice della strada, potrebbe aver riaperto le speranze di una certezza del diritto? Purtroppo no, ma viene solo confermato il caos che impera nel settore.
I particolari
Il Giudice di pace di Firenze ha ritenuto illegittima una multa notificata da una agenzia privata. Rifacendosi ad una sentenza del Tar Toscana (1): che aveva sancito la legittimità del sistema di affidamento delle notifiche a società private, purché i soggetti che si occupano fisicamente delle notifiche siano investiti dal Comune delle funzioni pubbliche di «messo notificatore.
Tra l’altro, anche una sentenza di Cassazione (2) aveva ritenuto come inesistenti le notifiche fatte da agenzie private concessionarie del servizio postale. Il Tar aveva solo meglio specificato lasciando una certa apertura.
Ma il ministero dell’Interno (3) ha emesso un parere con cui ha fatto sapere che l’invio postale delegato a società private non confligge con il codice della strada e il relativo regolamento (4).
In teoria, quindi, il parere del ministero, anche perché in data successiva (2008) alla sentenze di Tar e Cassazione (2008) avrebbe dovuto far piazza pulita e messo la parola fine alla questione.
In teoria!! Perché in pratica si tratta «solo» di sentenze e pareri che, per quanto autorevoli, restano tali e non sono legge, che è l’unico riferimento che i cittadini hanno per sapere se hanno ragione o torto su qualcosa e per i giudici per emettere le loro sentenze. E se la legge oggi appare vaga, probabilmente non lo era nel 1982 quando fu fatta e l’abitudine di avvalersi di agenzie private esterne per le notifiche era un fenomeno più limitato di ora.
Ma i tempi cambiano, le esigenze e i metodi altrettanto e, siccome le leggi non cambiano, ecco che in soccorso arriva la giurisprudenza e i pareri.
Risultato
Cosa deve fare un cittadino che si vede recapitare una multa da parte di un’agenzia privata e non dalle Poste Italiane o dai messi dell’autorita’ che ha accertato l’infrazione?
Stante la situazione deve tirare una monetina in aria e decidere se tentare la sorte!! Col rischio di vedersi gli importi delle multe raddoppiati in caso di non accoglimento del ricorso o, in caso di accoglimento, vedersi il Comune che fa ricorso perché anch’esso spera che i giudici d’Appello seguano una interpretazione piuttosto che un’altra.
Viva la certezza del diritto. Continuiamo a farci male?
(1) n. 3962 del 14.09.2006
(2) n.20440 del 21.09.2006
(3) parere n.3079 del 20.05.2008
(4) l’art. 201 (notifica postale ai sensi della legge 890/82) e art.285 del regolamento che prevede l’invio di uno degli originali del verbale o di copia autentica al trasgressore.
“La prima verifica consiste nel controllare che fra data di contestazione dell’infrazione e data della notifica della multa non siano passati più di 150 giorni”
Vorrei sapere cosa implica il fatto che la notifica sia stata prima fatta ad una socetà di locazione (annuale) dell’ auto e pervenga al multato dopo i 150 giorno (200gg).
Grazie
Nulla. Sono appunto casi come quello da lei segnalato che costituiscono eccezione alla regola dei 150 giorni, e per i quali sono ammessi tempi più lunghi per la notifica del verbale.
Sono da considerarsi nulle le multe se consegnate con il numero civico di casa sbagliato o se l’ufficiale giudiziario dimentica di affiggere alla porta dell’abitazione del destinatario l’avviso con cui si da’ comunicazione della sanzione amministrativa.
Parola di Cassazione che ha dato ragione ad un automobilista della capitale Sante C., che si era visto recapitare a casa una cartella esattoriale con la quale il Comune di Roma gli intimava il pagamento di 331 euro in seguito a tre sanzioni amministrative di cui peraltro non era mai stato portato a conoscenza.
Le raccomandate, ricostruisce la sentenza 19323 della seconda sezione civile, ”non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza”. In una delle notifiche, poi, ”risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell’ufficiale notificante”
Per il giudice di pace di Roma, nell’aprile 2005, l’automobilista era tenuto a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l’assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito con raccomandata con avviso di ritorno.
Secondo il giudice di pace, dunque, ”la compiuta giacenza si riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno”.
Contro questa decisione Sante C. ha fatto ricorso in Cassazione facendo notare diversi errori di notifica che rendevano nulle le multe, vale a dire il numero civico di casa sbagliato, la mancata affissione alla porta di casa dell’avviso di deposito delle multe in comune.
Insomma, l’atto di avviso dell’avvenuto deposito delle multe secondo l’automobilista non era giunto a sua conoscenza e tanto bastava per invalidare la cartella esattoriale.
I giudici di Piazza Cavour hanno giudicato ”fondato” il ricorso e lo hanno assolto annullando la cartella esattoriale in cui si intimava all’automobilista di sborsare le oltre 300 euro di multa.
In particolare i supremi giudici mettono in chiaro che ”non si puo’ prescindere dalla verifica dell’esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall’avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l’avviso di deposito-giacenza dell’atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell’interessato, privandolo cosi’ della possibilita’ di tutelare i propri diritti”.
Sicche’, concludono gli ‘ermellini’, ”il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica” vuoi perche’ l’ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico dell’abitazione o perche’ ha dimenticato di affiggere alla porta l’avviso, ”se non giustificato, non puo’ che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio”.
Di conseguenza, ”in assenza di notifica valida l’obbligo di pagare la somma dovuta si estingue”. Il Comune di Roma e’ stato inoltre condannato a pagare 400 euro di spese processuali.
Nella fase 4 si parla di inserimento nella cassetta delle lettere della raccomandata in cui si avvisa della giacenza della multa presso l’ufficio postale.
Karalis si meravigliava invece dell’inserimento diretto nella cassetta delle lettere della raccomandata contenete il verbale.
Mi dichiaro incompetente.
Una cartella esattoriale non può essere spedita come una qualsiasi lettera.
Ti è stata data dal postino?
Qualcuno ha firmato per te?
Devi prima approfondire questo aspetto.
Perchè se veramente fosse così non so cosa dirti. Dovresti e potresti comportarti come se non ti fosse mai arrivata. Ma è assurdo.
Per il resto lasciamo stare. I 150 gg non hanno nulla a che fare con l’iscrizione a ruolo.
Ma temo ci sia un pò di confusione nella tua domanda, per cui mi astengo da ogni valutazione.
Puoi fare ricorso al Prefetto o al GdP per il termine abbondantemente superato dei 150 giorni.
Non credo possano addursi ritardi per l’individuazione della residenza del trasgressore, essendo il tuo cambio di residenza avvenuto ormai da due anni circa.
Certo, sarebbe stato meglio se il portiere non avesse ritirato la multa. Avvertilo comunque per la prossima volta.
In ogni caso potresti anche considerare l’ipotesi si non fare ricorso adesso ed aspettare la cartella esattoriale.
In questo caso ci sarebbe una notifica completamente sballata a supportare il tuo ricorso recuperatorio (non dovresti neanche richiamare il superamento del termine dei 150 giorni).
C0cc0bill ti ha solo indicato quale articolo di legge invocheranno per giustificare il superamento della soglia limite dei 150 giorni per la notifica.
Per non sbagliare (ma è come dire rinuncia al ricorso) calcola i 150 giorni dal 19 maggio . E non mi dire che sono dentro i 150 giorni partendo dal 19 maggio mentre sono fuori calcolando i 150 giorni dal 26 aprile. Lo so già. Del resto come fare a vincere quando ad uno dei due giocatori è consentito di barare e di giocare con carte truccate e all’altro no?
Commento (*) di c0cc0bill | Domenica, 26 Ottobre 2008
Ciao scusa,
quindi secondo te è meglio non fare ricorso al giudice di pace?
Grazie mille.
Bella domanda MIRKO!
Come regola generale, il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.
Tale notifica (ovvero, l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l’art.201 comma 1- da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.
E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e’ facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.
L’unica cosa certa sono i 150 giorni dalla data dell’infrazione, quando la violazione viene contestata immediatamante.
Ecco un’altra delle ragioni per cui spesso si dice che la contestazione differita della violazione comprime i diritti di difesa del trasgressore.
Per non sbagliare (ma è come dire rinuncia al ricorso) calcola i 150 giorni dal 19 maggio . E non mi dire che sono dentro i 150 giorni partendo dal 19 maggio mentre sono fuori calcolando i 150 giorni dal 26 aprile. Lo so già. Del resto come fare a vincere quando ad uno dei due giocatori è consentito di barare e di giocare con carte truccate e all’altro no?
Puoi fare nulla purtroppo.
Loro hanno la ricevuta di invio AR e sono a posto.
Perchè non l’hai ricevuta? il postino avrà certamente scritto che eri temporaneamente irreperibile e sicuramente avrà anche relazionato di aver lasciato l’invito a ritirare la raccomandata AR.
La legge di accesso agli atti è lo strumento che ci può aiutare.
Ci si reca all’Ufficio Contravvenzioni della città in cui è avvenuta l’infrazione, e si chiede, compilando l’apposito modulo, la visura della relata di notifica relativa alla contravvenzione.
La risposta sarà scritta e con copia conforme allegata dei documenti in possesso della PA.
Dopodichè si fanno tutte le valutazioni che si ritengono opportune (anche quella di prendere a botte il portiere …).
A parte gli scherzi, direi che è sempre il primo passo da fare per evitare ricorsi avventati basati sul difetto di notifica.
Mia moglie, per non farmi incazzare, strappava tutte le multe (che beccava lei) correttamente notificate. Dovetti studiare a mie spese come fare per sgamarla, dopo che, col passare degli anni, cominciai a capire che le cartelle esattoriali erano diventate davvero troppe.
Che bello (o che brutto, dipende dai punti di vista) quando l’impiegato dell’Ufficio Contravvenzioni, dietro richiesta di accesso agli atti, mi spiattellava, con un sorriso sornione, tutte le relate con una firma che avevo, purtroppo, già avuto modo di vedere ….. sul registro di matrimonio!
In questo caso la notifica è come fosse mai avvenuta.
Solo quando la notifica è effettuata da addetto delle Poste Italiane la consegna al portiere non richiede una successiva raccomandata AR al destinatario.
Nel caso in cui il notificatore è un Ufficiale Giudiziario, la consegna dell’atto al portiere richiede il successivo invio di una raccomandata AR al destinatario per informarlo che l’atto è stato consegnato al portiere.
Perchè quesa differenza? Io non l’ho mai capito.
Bene. Cominciamo a capirci.
Noi cerchiamo di tutelare i nostri lettori, i quali, a volte, preferirebbero però essere incitati a fare ricorso comunque.
Se hai ragionevoli certezze che il Comune citato in giudizio non presenti in quella sede una ricevuta AR a te inviata, puoi senz’altro procedere.
La cartella non va assolutamente pagata.
Il ricorso al GdP va fatto entro 30 gg dalla notifica della cartella. In sei copie tutte firmate.
Non c’è bisogno di avvocato.
Non devi eleggere nessuno.
Il ricorso può essere spedito per raccomandata AR. Ti verrà comunicato l’esito.
Attenzione – Per evitare un eventuale fermo amministrativo dell’automobile va richiesta al giudice anche la sospensiva del fermo amministrativo.
Nella sezione MULTE ed in quella indicata CARTELLA ESATTORIALE trovi tutti gli approfondimenti necessari.
L’ufficio postale deduce bene.
Lasciamo stare gli avvisi che il postino dovrebbe lasciare nella cassetta delle lettere. Quegli avvisi creano solo confusione (vengono scambiati per avvisi A.R:). E poi non sapremo mai se il postino ha lasciato davvero l’avviso e mai potremo contestare che non lo abbia fatto.
Mettiamola così:
Se il Comune ha nel fascicolo la ricevuta di una raccomandata AR (che non deve essere quella di un atto giudiziario, ma di una semplice comunicazione di giacenza della multa presso l’Ufficio Postale) la notifica è stata correttamente effettuata.
Inutile cercare di fare ricorso “recuperatorio” contro la cartella esattoriale per difetto di notifica della contravvenzione.
Puoi anche farlo, ma se in sede di giudizio la Polizia Municipale, ovvero il Comune, produce la ricevuta di invio della raccomandata [bada bene, non la ricevuta di ritorno firmata (o meno) da te] tu perdi il ricorso.
Allora vai all’U.O. Contravvenzioni e verifica se almeno hanno la ricevuta di invio, con una richiesta di visura (accesso agli atti).
Se nel fascicolo c’è la ricevuta io ti consiglierei di soprassedere.
E allora devi ricevere una raccomandata AR che ti allerta sull’avvenuta notifica a mezzo portiere.
Inoltre, come tu stesso rilevi, è prescritto che l’ufficiale giudiziario, al momento della notifica la portiere, dovrebbe far riferimento all’impossibilità di reperire il destinatario.
Così come dovrebbe essere indicata esplicitamente, o resa evidente dal contesto (intestazione o timbro sulla relata di notifica) la qualifica dell’agente notificatore (messo comunale, ufficiale giudiziario, polizia municipale).
Devo pensare che si tratti dell’avviso di giacenza della raccomandata che ti avvisa che la multa è custodita presso l’ufficio postale.
L’avviso di giacenza (ma dovrebbe essere un cartoncino) viene lasciato non solo per le multe, ma anche per qualsisasi raccomandata AR quando il destinatario è temporaneamente irreperibile.
La mancata contestazione immediata nel passaggio con il rosso è prevista dalla legge, e dunque non è impugnabile.
Se la seconda infrazione si aggancia alla prima sarà difficile opporsi per la mancata contestazione immediata.
La deduzione che sia un ufficiale giudiziario è giusta. Infatti, fino a poco tempo fa, in caso di notifica effettuata a mezzo servizio postale la raccomandata non veniva inviata in caso di consegna al portiere.
Con il decreto milleproroghe di inizio anno, pare che questo obbligo (la raccomandata al destinatario nel caso in cui la notifica venga fatta indirettamente al portiere) sia esteso anche al notificatore delle poste.
La qualifica del soggetto incaricato della notifica compare nella relata di notifica. Non quella sul verbale.
Scusa Daniele, non è per caso che tu abbia ricevuto una cartella esattoriale?
Non devi dire nulla ai tuoi genitori.
Anche se la notifica a familiare non convivente è nulla, potrebbero, se i tuoi genitori la riconsegnassero, chiedere informazioni sul tuo nuovo indirizzo. O trovare qualche cavillo.
Devi aspettare la cartella esattoriale. Poi recarti a visionare la relata di notifica all’Ufficio Contravvenzioni e quindi, munito di un certificato di residenza storico, chiedere lo sgravio per difetto di notifica, non essendo questa intervenuta nei 150 giorni prescritti al corretto indirizzo del destinatario.
P.S. Per l’avviso va bene, ma la raccomandata A/R non capisco proprio come sia stata lasciata nella cassetta delle lettere. E’ Incredibile … Assicurati che non sia stata inserita da qualche vicino che l’ha ritirata per te, firmando la ricevuta al tuo posto credendo di farti una cortesia …
Non è legale, perchè l’infrazione può e deve essere rilevata direttamente dall’agente accertatore (polizia municipale, agenti di pubblica sicurezza, polizia stradale ecc..) e non tramite interposta persona (per ostruzione del passo carrabile nemmeno gli ausiliari del traffico sono abilitati a rilevare l’infrazione).
Ma è perfettamente possibile che ciò avvenga, dal momento che nel verbale non rileverai mai l’ ammissione della avvenuta comunicazione del numero di targa da parte del proprietario del passo carrabile all’amico agente accertatore.
Al massimo sarà segnalata una richiesta di intervento sul posto con l’infrazione direttamente accertata dal verbalizzante.
Se un lettore mi chiede informazioni io devo dare quelle corrette e scoraggiare un ricorso se non ci sono i presupposti teorici.
Ma potrai ben capire che mi trovo pienamente d’accordo con te e spero vivamente che tu riesca a spuntarla in questa che, ormai, è evidentemente solo una giusta, sacrosanta questione di principio.
In questo caso la tua presenza in udienza può essere decisiva. E’ un ricorso da affrontare interagendo con il giudice.
Tienici informati Gennaro.
Gennaro, non ti lasciare confondere da quel “..l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale..”
Quella non è la sentenza!! La frase riportata va intesa come ” ….l’automobilista debba ricevere un secondo avviso di notifica del verbale, questa volta con raccomandata AR …”
Il postino andava a casa del multato, non lo trovava e scriveva un foglietto, lasciato da qualche parte, in cui avvertiva che alla posta c’era una multa per il multato.
Così si andò ad ingrossare il numero di cause davanti al GdP.
Perchè il postino diceva io l’ho lasciato l’avviso. Il multato rispondeva ma quando mai .. io stavo a casa o c’era qualche mio familiare. E non ho trovato nessun avviso scritto dal postino. Una parola contro l’altra, verba volant e scripta manent.
E allora si decise di fare così:
Il postino lascia l’avviso (o almeno dovrebbe farlo) torna in ufficio e consegna un rapportino in cui scrive che ha lasciato l’avviso perchè il multato non c’era. E riconsegna in Ufficio anche il plico con la multa del multato.
Un altro impiegato (un altro, non il postino) legge il rapportino ed allora prepara una RACCOMANDATA AR per il multato. Missiva che parte come una qualsiasi raccomandata (non come multa, ma come raccomandata anonima qualsiasi). Dentro c’è scritto: caro multato, vieni qui in ufficio perchè c’è una multa per te …. . Dunque la stessa cosa che il postino avrebbe dovuto scrivere su un cartoncino e lasciare in cassetta postale del multato. Ma, stavolta, c’è una ricevuta ed una registrazione nei sistemi informatici, che attestano che almeno l’invio della raccomandata c’è stato.
La ricevuta la allega alla multa.
Aspetta 10 giorni se nessuno ritira la multa, prende multa e ricevuta e la riconsegna all’ufficio contravvenzioni (la casa comunale).
A questo punto se il multato ha litigato con il postino, questo neanche la raccomandata gli porta. E non gli lascia nemmeno l’avviso che c’è una raccomandata.
Siamo d’accordo, allora, il processo di notifica presenta comunque una falla nelle garanzie del multato. Ma è altresì chiaro che statisticamente non tutti i postini litigano con tutti i destinatari.
Ora se dopo qualche anno, il multato riceve una cartella esattoriale, e fa ricorso perchè afferma che la multa non gli è stata mai notificata, perde il ricorso.
Perchè il Comune tira fuori la ricevuta della raccomandata inviata a suo tempo dall’impiegato delle poste.
E non importa se il postino nemmeno quella raccomandata consegnò al multato. Purtroppo.
Certo che è vero. E’ sacrosanto.. Funziona così.
Ma è quello che stiamo dicendo qui da giorni ormai.
Avviso lasciato dal postino + raccomandata AR = notifica corretta.
E se la PA mostra la ricevuta della Raccomandata AR i ricorsi si perdono ….
Adesso mi fai arrabbiare Gennaro.
Quella notizia l’abbiamo anche noi e siamo stati i primi a diffonderla. Comunque a parte gli scherzi, e tornando serie la cosa va interpretata.
Ovvero:
Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito il comma 153 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti. Frattanto un’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 377/2007) ha praticamente affossato centinaia di migliaia di contravvenzioni perché la relativa cartella esattoriale non riportava il nome del responsabile del procedimento amministrativo. L’ordinanza apre la strada a una marea di ricorsi al giudice di pace. Tutto discende dall’art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato e il responsabile del procedimento”.
O, meglio:
Dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l’Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali – come ad es. l’ICI – e le sanzioni per violazione contestata – dalla Polizia Municipale -di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del contribuente/debitore/trasgressore.
Il ruolo per l’Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il c.d. visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l’agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica della cartella esattoriale (che altro non è se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato ottemperanza si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l’Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.
Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può – in ultima analisi – impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.
Permettetemi comunque di consigliarvi – qualora accadesse – di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.
In conclusione, pertanto:
1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;
2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto)
3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione).
4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.
Il ricorso contro una cartella non sospende l’attività dell’Agente della riscossione. A meno che, insieme al ricorso, non sia stata presentata anche la domanda di sospensione del fermo amministrativo.
La notifica è stata correttamente effettuata entro i termini al trasgressore (contestazione immediata).
La multa, in assenza di altre motivazioni, è valida anche se rinotificata oltre i 150 giorni al proprietario del veicolo.
Condivido il tuo approccio Antonello.
Mi sembra chiaro che avendo tu ben compresa la dinamica del processo di notifica ed i suoi obiettivi (non si può pretendere che il destinatario possa semplicemente servirsi della propria irreperibilità per non far notificare una multa) aggiungi qualcosa in più: la querela per falso, integrata da eventuali testimonianze.
Non è la prima volta che un addetto alle notifiche non si preoccupa di passare al domicilio del destinatario. E ciò accade sempre più spesso in ragione del fatto che le poste “arruolano” lavoratori stagionali pagati in funzione dei risultati. Oppure retribuiti poco, molto poco per cui non di rado questi addetti cercano di completare il servizio in tempi contingentati.
A me è capitato spesso di reclamare con l’ufficio postale della mia zona. Faccio un lavoro in cui il flusso di posta ricevuta è costante ed in qualche modo controllato. Inizialmente, ci hanno provato a non consegnare posta. Poi, dopo qualche esposto ai carabinieri le cose sono tornate nella normalità.
Ma i disservizi di raccomandate AR, la cui consegna non è nemmeno tentata, sono all’ordine del giorno.
Certo, non si può basare il ricorso semplicemente sulla parola. Occorre qualcosa in più. La querela per falso mi sembra un accorgimento tecnico che va nella giusta direzione.
Se puoi, fammi conoscere gli sviluppi e l’esito del ricordo.
Grazie
Gennaro, bravo. L’hai letto nella risposta da me fornita alla domanda proposta da Loredana.
Mi fa piacere che tu stia studiandoti tutto il Blog.
Attenzione però, Gennaro. Il ricorso non lo puoi fare. Lo perderesti.
L’avviso di cui si parla nella sentenza di Cassazione è quello redatto a mano e lasciato nella cassetta delle lettere dall’addetto alle notifiche che ti avvisa della giacenza del plico (contravvenzione) presso l’Ufficio Postale.
A questo avviso, nel tuo caso, è seguita una Raccomandata AR, di cui la PA ha mantenuto traccia, tanto è vero che te ne ha rilasciato fotocopia.
Come ti ho già scritto se dopo l’avviso e l’invio della Raccomandata AR il destinatario risulta irreperibile la procedura di notifica può senz’altro intendersi effettuata correttamente.
In sintesi non è che la Cassazione dica che ci vogliano due Raccomandate AR per una notifica corretta. La Cassazione, con la sentenza citata, afferma che all’avviso redatto a mano dall’addetto e lasciato in cassetta postale deve necessariamente seguire una Raccomandata AR. Non necessariamente riscontrata dal destinatario, ti aggiungo io per chiarezza.
Nè vale che tu non abbia mai trovato l’avviso redatto a mano. Proprio per questo viene inviata successivamente la Raccomandata AR. La esistenza della ricevuta di invio di tale raccomandata attesta la corretta procedura di notifica.
Mi dispiace.
Avrebbero dovuto mandare un raccomandata A/R per comunicarti la giacenza presso l’Ufficio Postale.
Lo hanno fatto? Non lo sappiamo.
Il fulcro delaa questione è questo. Arriva il postino. Non trova il destinatario. Lascia un avviso redatto a mano avvertendo che il plico con la contravvenzione giace presso l’Ufficio Postale. Dopo sei mesi per compiuta giacenza il plico con la contravvenzione torna all’Ufficio Contravvenzioni. E scatta l’iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale.
Questo procedimento di notifica è viziato dalla mancanza di qualsiasi tutela per il destinatario. Chi ci dice che l’addetto delle poste abbia effettivamente lasciato l’avviso di giacenza nella cassetta postale? Chi ci assicura che un terzo non si sia divertito ad estrarre l’avviso dalla cassetta?
Per ovviare a questo problema la legge prevede che l’Ufficio Postale debba inviare al destinatario una raccomandata A/R (con attestazione di ricevimento – AR significa avviso di ricevimento ma io preferisco indicare il prodotto come raccomandata con attestazione di ricevimento, che è più chiaro secondo me) che lo metta al corrente della giacenza.
La ricevuta della raccomandata va a far parte della documentazione che attesta l’esecuzione di una notifica effettuata secondo legge.
Se il destinatario risulta ancora irreperibile e non riceve la raccomandata (e dunque non firma l’attestazione di ricevimento), pazienza, son cavoli suoi. Tutti i tentativi sono stati esperiti da parte della PA e quindi può partire la procedura di iscrizione a ruolo.
Dunque, la corretta notifica del verbale è condizione necessaria e indispensabile per l’esistenza della cartella esattoriale. Dalla irregolare notifica del verbale di contravvenzione discende l’inefficacia del titolo esecutivo (cartella esattoriale)
Allora è questo che bisogna sapere.
L’Ufficio Contravvenzioni è tenuto a mostrare e dare copia della ricevuta A/R. E di tutto l’atto sanzionatorio, se vogliamo. Pagando ovviamente i diritti previsti per la richiesta.
Se dicono (a voce) che non la hanno due possono essere i motivi:
a) superficialità e noncuranza. La cosa è rischiosa perchè se davanti al GdP salta fuori la ricevuta tu perdi il ricorso;
b) non la hanno effettivamente.
Quindi non bisogna ascoltare quello che ti dicono verbalmente. Qui siamo di fronte ad una richiesta di accesso agli atti della PA da parte dell’interessato.
Bisogna recarsi all’Ufficio Contravvenzioni compilare un modulo per la visura della relata di notifica e a fronte di questo modulo ritirare poi una risposta scritta.
Per cui se c’è copia della ricevuta relativa all’invio della raccomandata AR, si paga l’importo dichiarato in cartella e ci si mette l’anima in pace.
Altrimenti, ma solo quando si ha la certezza di una notifica errata, si fa ricorso al GdP allegando il documento che attesta l’assenza di una qualsiasi raccomandata AR nel processo di notifica.
Non si fa ricorso ad Equitalia (che è parte nel procedimento sanzionatorio) ma al GdP per le sanzioni amministrative (multe)).
Capisco che è comunque un danno perdere intere mezze giornate per non pagare una multa. E’ chiaro che chi lavora, ci rimette comunque alla fine, anche se riesce a non pagare la contravvenzione.
Ed è altresì evidente che affidarsi ad un avvocato costa troppo e, facendo i conti della serva, non ne vale assolutamente la pena.
Ma sono questi, appunto, i ragionamenti che fa la Pubblica Amministrazione. E su tali riflessioni da parte del sanzionato i Comuni contano per incamerare quattrini non dovuti.
Ora se si vuole affermare un principio, si perde il tempo necessario e si fanno le cose per bene.
O ci si affida ad una associazione di consumatori. Noi Consumatori difesa dei cittadini di Napoli è diretta dall’avv. Angelo Pisani, una celebrità per i ricorsi vinti contro la PA per cartelle pazze e multe ingiuste o notificate contro legge. E basta solo qualche spicciolo di iscrizione per ricevere tutela.
Altrimenti si paga comunque la multa e AMEN, per chi la paga e per me che inserisco inutili kappa di byte in queste pagine.
Se vuoi spiegazioni sulla contravvenzione, perchè e per come è stata fatta, devi rivolgerti ai vigili.
Ma Equitalia POLIS ha ricevuto incarico dal COMUNE di NAPOLI di riscuotere l’importo della cartella esattoriale.
Il Comune di Napoli gli ha certamente passato copia della documentazione, vale a dire copia del verbale e relata di notifica.
Se non vuoi recarti negli uffici di Equitalia Polis puoi andare all’Ufficio Contravvenzioni di Napoli. Ogni città ne ha uno. Non credo che Napoli faccia eccezioni.
Non sai dove sta l’Ufficio? Chiama allora lo sportello telematico di Noi Consumatori – difesa dei cittadini (www.noiconsumatori.it – infoline 081556777. Ti sapranno dire dove recarti per avere copia della relata di notifica di una multa.
Sabrina, dovevi chiedere le relazioni di notifica delle cartelle, non le copie delle cartelle.
Comunque forse sarebbe il caso di farti accompagnare negli uffici dell’agente esattoriale da un fiscalista.
Perchè così non se ne esce.
Piano Gennaro.
Qua la prima cosa da appurare, prima di fare ricorso, è se qualcuno e chi ha ricevuto la notifica della multa che è all’origine della cartella esattoriale.
E se la notifica del verbale di multa è stata effettuata correttamente.
Quindi dovresti recarti dall’agente esattoriale (Equitalia Polis) meglio se personalmente e chiedere di prendere visione ed ottenere copia di:
1) verbale della multa
2) relata di notifica della multa da cui nasce la cartella esattoriale.
Poi, semmai, ne riparliamo.
P.S. Auguri per l’onomastico!
1) tentativo di notifica (consegna dell’atto) al destinatario tramite addetto delle poste;
2) se non riesce per temporanea irreperibilità del destinatario, avviso di tentata notifica lasciato in cassetta postale (redatto a mano su cartoncino) in modo che il destinatario possa ritirare l’atto presso le poste. L’atto ritorna all’ufficio postale e la notifica si intende comunque eseguita a partire dal 10° giorno successivo a quello di tentata notifica;
3) trascorso un determinato periodo di giacenza presso l’ufficio postale senza che nessuno ritiri l’atto, invio al destinatario di una raccomandata AR per rendergli noto che l’atto giace presso l’ufficio postale e che trascorsi sei mesi sarà rinviato al mittente (casa comunale);
4) tentativo di consegna della raccomandata AR; se non riesce per temporanea irreperibilità del destinatario
a) avviso di giacenza raccomandata presso la posta;
b) inserimento della raccomandata direttamente nella cassetta postale.
Avevo inteso che si fosse alla fase (2).
Invece si era alla fase (4) con opzione (b).
A questo punto la notifica è completata. Per loro che tu abbia o meno firmato la cartolina di ritorno ha poca importanza. Sicuramente nella relata di notifica della raccomandata ci sarà scritto che non eri reperibile.
Anche il fatto che qualcuno possa portare via la raccomandata lasciata in cassetta postale non è rilevante, per loro.
Perchè hanno la ricevuta dell’invio della raccomandata.
Per questo, quando si vede arrivare una cartella esattoriale di una multa di cui si è sicuri di non aver ricevuto notifica bisogna comunque recarsi all’esattoria per verificare che nella documantazione non salti fuori la ricevuta della raccomandata.
Certo, in questo modo, teoricamente, le notifiche si potrebbero fare a tavolino, senza neanche tentare una notifica reale. L’ufficiale giudiziario o il messo comunale danno qualche garanzia in più, in tal senso.
Ma ormai si esternalizza tutto, pur di risparmiare …
Quella notifica non serve a nulla.
Chiunque può sottrarre la lettera dalla cassetta postale e non c’è prova alcuna che l’addetto l’abbia effettivamente consegnata.
Più sopra nella risposta a Claudio scrivo: “Partiamo dall’avviso lasciato dal portalettere nella cassetta postale. In quel momento il destinatario non ha alcuna garanzia di notifica. La data in cui viene lasciato l’avviso in cassetta postale non ha alcuna valenza nel procedimento di notifica della multa.
Il portalettere, in teoria, potrebbe non aver lasciato nulla o potrebbe aver sbagliato cassetta. Con alcuni tipi di cassetta postale condominiale, l’avviso potrebbe rimanere in posizione tale da essere comunque estratto dalla cassetta senza alcun bisogno di aprirla con le chiavi. Quindi l’avviso potrebbe essere asportato da terzi. Oppure potrebbe, l’avviso, perdersi fra le pieghe degli annunci pubblicitari cartacei di spam che quotidianamente vengono riversati nelle cassette postali tradizionali, ecc…”
Vedrai che ti arriverà una raccomandata AR di avviso dell’avvenuto deposito del plico nella casa comunale.
E la data di spedizione della raccomandata varrà come data di notifica.
Se ciò non avvenisse, la notifica è nulla, rendendo nullo il relativo provvedimento.
In conclusione la data in cui viene lasciato l’avviso è un elemento unilaterale, di parte ed arbitrario. Dunque un pezzo di carta senza alcun valore nel processo sanzionatorio.
Proprio per questo la legge, volendo salvaguardare il diritto di notifica certa che deve essere garantito al destinatario, prevede che dopo l’avviso, venga comunque inviata una raccomandata A.R. che notifichi la giacenza presso l’ufficio postale o presso la casa comunale del plico contenente i documenti relativi alla contravvenzione.
Se per irreperibilità o per altre motivazioni il destinatario non è in grado di ritirare la raccomandata, nè presso la propria abitazione, nè presso l’ufficio postale (dopo l’ulteriore avviso lasciato in cassetta o sotto la porta dell’abitazione) resta comunque presso la PA riscontro di una procedura corretta di notifica da far valere nel prosieguo del procedimento sanzionatorio.
Senza tale riscontro la notifica non è avvenuta nelle modalità previste dalla legge e, dunque, non è valida.
Constatata l’irreperibilità, l’ufficiale giudiziario può segnalarla e i vigili urbani assumere informazioni.
A volte è lo stesso ufficiale o messo notificatore che chiede di fare la notifica (è possibile) a un vicino o a un parente.
Gli avranno allora indicato l’indirizzo dei tuoi genitori.
La raccomandata. Quello di cui si parlava nella risposta a Paolo, prima dei tuoi commenti. Ed è quello che cercavo di spiegarti. Devono avere almeno una ricevuta di raccomandata al tuo vecchio indirizzo, in cui ti avvertivano del deposito nella casa comunale.
Perchè se la relata è solo quella relativa al deposito nella casa comunale, la notifica è nulla.
Loro si salvano solo se hanno almeno una ricevuta di raccomandata AR al tuo vecchio indirizzo.
Che tu non abbia ricevuto nulla, ripeto, è anche possibile perchè eri andata via dalla residenza che risulta al Comune. Ma che loro non abbiano il riscontro dell’avvenuta notifica tramite raccomandata, non è concesso. E’ come se non ti avessero mai notificato nulla.
In effetti è così Paolo.
Da me non suonano il citofono e mettono direttamente l’avviso nella cassetta postale.
Poi devo andare a ritirare i plichi all’ufficio postale che dista più di un km da casa. Con una fila che non ti dico.
Ma ormai funziona in questo modo. Spesso sono persone esterne a contratto che lavorano sulla quantità di notifiche che riescono a consegnare e quindi, i più onesti ti lasciano l’avviso.
Altri non vengono neanche nel portone….
Se negli anni precedenti non ti avessero notificato nulla, le cartelle non sarebbero valide perchè prescritte e dovresti chiedere lo sgravio all’Agente esattoriale per intervenuta prescrizione.
Allora recati all’esattoria e chiedi di ottenere lo sgravio per intervenuta prescrizione.
Probabilmente ti faranno vedere le relate di notifica delle cartelle fatte ad esempio nel 2004 o giù di lì.
In quel caso, allora, le cartelle sono ancora valide, perchè ti hanno notificato (nel 2004 per esempio) l’esistenza di un provvedimento a tuo carico. Ma tu, forse sfrattata, non hai potuto saperlo.
E questa è colpa tua, perchè non hai tempestivamente effettuato il cambio di residenza.
Fammi sapere se mi sono spiegata meglio.
Ok scusami, non avevo capito io.
L’avviso lasciato dall’ufficiale giudiziario, messo comunale o postino ha poca importanza.
I 150 gg. vanno calcolati dalla data della multa alla data di deposito nella casa comunale.
L’addetto viene, e deve lasciarti un avviso.
Dopodichè devono averti mandato una raccomandata A/R.
Come si risolve il tutto?
Recandosi dall’Agente esattoriale e chiedendo copia delle relate di notifica inerenti la cartella esattoriale.
Ci dovrà essere una ricevuta di raccomandata A/R oppure un verbale di consegna a un portiere, ad un vicino o ad un familiare.
In ogni caso la verifica della procedura di notifica è la prima cosa da fare prima di decidere eventuali ricorsi.
Sabrina,
La prescrizione è quinquennale. Ma nel tuo caso può darsi che ti abbiano notificato (al vecchio indirizzo) la cartella prima della prescrizione, interrompendone i termini.
Quindi l’unica cosa da fare è recarsi dall’Agente Esattoriale di zona e chiedere copia (o visura) delle notifiche.
Equitalia dovrebbe, a richiesta dell’interessato, consegnare una copia conforme della relata di notifica.
Chi cambia domicilio (per qualsiasi motivo) deve effettuare il cambio di residenza al Comune. Se non lo hai fatto, tutte le notifiche al vecchio domicilio (quello da cui eri assente) risultano valide. Per Equitalia, e per chiunque, ai fini di qualsiasi notifica, tu risultavi risiedere all’indirizzo da cui eri stata sfrattata.
Risultando valide le notifiche al vecchio domicilio, i termini di prescrizione vanno calcolati tenendo conto delle notifiche fatte al vecchio domicilio (anche se non le hai ricevute).
Di solito si accorgono delle castronerie che commettono.
Però, volendo tentare, puoi aspettare la notifica della multa. Pagherai in più le spese di notifica. E potrebbero correggere la data, ma commettere qualche altra stupidaggine nella notifica.
A te la scelta, Andrea.
Cerchiamo di capirci bene:
Se hai trovato un foglio lasciato dalla “vigilessa” sull’auto, quello non è un verbale ma un preavviso di contravvenzione. In questo caso, purtroppo per te, il verbale che ti sarà notificato a casa risulterà corretto.
Se invece hai ricevuto una contestazione immediata, cioè hai firmato il verbale consegnatoti dalla “vigilessa” allora è un altro discorso.
In questo caso il verbale risulterebbe redatto in una data posteriore a quella in cui è stata commessa l’infrazione. La data in cui è stato redatto il verbale (2 settembre) si rileva dalla sequenzialità del numero cronologico del verbale.
Ora un verbale deve essere redatto nell’imediatezza dell’infrazione. Quando ciò non avviene nel verbale deve essere specificato che è stato redatto successivamente. Cosa che, nel tuo caso, ovviamente, non è stata fatta.
Altrimenti la circostanza di due date difformi, una relativa alla data di infrazione (2 agosto) l’altra relativa alla data di redazione del verbale (2 settembre come si desume incontrovertibilmente dal numero cronologico del verbale stesso) possono generare confusione circa il giorno in cui è stata commessa l’infrazione.
Il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
Va proposto ricorso al prefetto ma non per errore materiale della data della compilazione del verbale, bensì per “verbale redatto un mese dopo l’accertamento dell’infrazione”.
In assenza di notifica (cioè consegna dell’atto a qualcuno) non c’è relazione di notifica.
Il notificatore prende appunti “di servizio” che serviranno poi a completare la procedura di notifica. Ad esempio se si tratta di un portalettere, dopo aver messo l’avviso in cassetta postale torna all’ufficio e dice “Questo non ci stava e ho lasciato l’avviso” per cui l’ufficio prepara la lettera raccomandata A.R. Questa è la notifica!
Ed io ripeto: se proprio vogliamo fare ricorso facciamolo su elementi di cui c’è già stato riscontro nei diversi gradi di giudizio ed in Cassazione.
Cerchiamo di non inventarci nulla, daniel. Anche perchè io non sono una giurista e non potrei risponderti correttamente su aspetti non vagliati in precedenza, nè seguirti per strade giuridicamente inesplorate.
Facciamola semplice. Se il notificatore bussa a casa del destinatario deve accertarsi che il soggetto che riceve il plico sia parente e convivente. In questo caso se la nonna gli dice di non essere convivente non può consegnare.
Se la nonna gli dice però di essere vicina di casa (e sottoscrive) potrebbe anche consegnare il plico.
L’importante è che la relata sia corretta. E che siano corretti gli atti consequenziali.
Se il notificatore è un ufficiale giudiziario dopo aver consegnato alla nonna convivente non deve fare altro.
Se consegna alla nonna vicina di casa deve inviare raccomandata A.R. al destinatario per informarlo della consegna fatta alla nonna vicina di casa.
Se il notificatore è un portalettere la notifica si conclude con la consegna alla nonna vicina di casa senza ulteriori formalità. In questo caso la procedura è identica alla consegna effettuata alla nonna convivente.
Se nella relata di notifica non compare la qualifica dell’agente, la notifica è nulla.
In primis, la ratio di questa norma è quella di far capire al destinatario se la notifica sia stata o meno effettuata da servizi abilitati per legge.
In secondo luogo, poichè le procedure di notifica possono differire a seconda del servizio la qualifica del notificatore serve a rendere edotto il destinatario su quale sia la procedura di notifica a lui applicata. Ad esempio nel caso di consegna al portiere, se è un ufficiale giudiziario ad effettuare la notifica deve essere successivamente inviata una raccomandata A.R. – se invece il notificatore è un portalettere allora la notifica si conclude con la consegna.
Ora se è questa la ratio, alcuni giudici di pace ritengono che la qualifica dell’agente notificatore possa automaticamente dedursi dalla presenza, sulla relata di notifica, di altri elementi come l’intestazione “POSTE ITALIANE”, taanto per fare un esempio..
Quindi attenzione, le regole non vanno applicate letteralmente, ma avendo ben chiaro lo scopo che si prefiggono a garanzia dei diritti del destinatario notificato.
Se il destinatario è messo comunque in condizione di capire, da altri elementi, con chi sta avendo a che fare (vigile urbano, messo del comune, ufficiale giudiziario, portalettere) e a desumere da questi elementi come deve comportarsi per esercitare il suo diritto alla difesa dal provvedimento sanzionatorio, allora può risultare molto costoso aggrapparsi all’interpretazione pedissequa di una norma.
La data corretta di notifica è quella del ritiro del plico presso l’ufficio postale.
No.
Quando la notifica è effettuata a mezzo dell’apposito servizio delle Poste Italiane, quando cioè il notificatore è un impiegato delle Poste Italiane, in caso di consegna del plico al portiere dello stabile in cui ha residenza il destinatario della multa, non è previsto l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.
La procedura di notifica si esaurisce in modo corretto con la consegna del plico al portiere.
Solo nel caso in cui l’agente notificatore sia un vigile urbano, un messo comunale o un ufficiale giudiziario, è necessaria – in caso di consegna del plico relativo alla multa al portiere o ad un vicino – l’invio di una raccomandata A.R. al destinatario per informarlo delle generalità della persona a cui è stato consegnato il provvedimento sanzionatorio.
nel caso specifico la data di notifica deve intendersi quella relativa all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane, ovvero l’opzione (c).
No. Una cartella esattoriale relativa ad una multa notificata al destinatario tramite cartolina di avviso lasciata nella cassetta delle lettere sarebbe nulla, perchè viziata da una notifica nulla.
Come già scritto in un precedente commento la notifica deve essere perfezionata dal successivo invio di una raccomandata A.R. al destinatario, che lo avvisi della giacenza del provvedimento.
Così come sancito da una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n° 346/98) che afferma che non è sufficiente un solo avviso di giacenza, ma occorre una successiva lettera raccomandata con avviso di ricevimento che informi il destinatario della giacenza stessa.
Solo in seguito a questa formalità la notifica del provvedimento sanzionatorio può ritenersi conclusa.
Pertanto saremmo in presenza, nel caso di una eventuale cartella esattoriale, di una violazione dell’art. 140 del c.p.c. per notifica effettuata all’interessato, non presente al momento della stessa, senza il rispetto di alcune formalità imposte.
La notifica è nulla (e la relativa sanzione inefficace) in base all’art. 140 del codice di procedura civile, perchè la notifica è stata effettuata all’interessato, non presente al momento della stessa, senza il rispetto di alcune formalità imposte.
La notifica al destinatario della multa non reperito al suo indirizzo di residenza deve considerarsi nulla se si effettua il deposito alla casa comunale senza:
1) aver apposto un avviso alla porta del destinatario;
2) aver inviato al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo dell’avvenuto deposito presso la casa comunale.
L’attestazione rilasciata dalle Poste e relativa all’avvenuto invio della raccomandata A.R. al destinatario della multa, va a far parte integrante della relata di notifica e pertanto deve essere prodotta al destinatario che ne richiede copia all’agente della riscossione.
L’assenza di tale attestazione rende nulla la notifica della multa, la sanzione comminata e la conseguente cartella esattoriale di cui va richiesto lo sgravio.
La legge prescrive che debbano essere compiute entrambe le formalità perchè sia valida la notifica e cioè avviso sulla porta del destinatario ed invio di raccomandata A.R.
E’ tuttavia ovvio che è difficile asserire e provare che il notificatore non vi abbia lasciato il prescritto avviso sulla porta della vostra abitazione.
Pertanto se l’agente della riscossione produce la ricevuta che attesta l’invio al vostro indirizzo di residenza di una raccomandata con avviso di ricevimento, sconsiglio vivamente di instaurare qualsiasi contenzioso.
In questo caso pagate l’importo della cartella esattoriale.
Il notificatore ha presunto, sbagliando, che tuo fratello fosse con te convivente.
La notifica è nulla e la sanzione inefficace in base all’art. 139 c.p.c. perchè si tratta di notifica effettuata a parente non convivente, nella residenza del destinatario.
Puoi inoltrare ricorso al prefetto, ma in questa circostanza è fatto obbligo al ricorrente di produrre certificato anagrafico storico, da allegare al ricorso, in cui risulti che alla data della notifica il parente che ha firmato la notifica non era convivente con il destinatario del provvedimento.
L’agente notificatore deve chiedere alla persona presente nell’abitazione del destinatario se sia parente convivente del destinatario della multa.
Solo a risposta affermativa può consegnare il plico relativo alla contravvenzione. Ma, ovviamente, deve:
a)richiedere un documento di identità alla persona a cui effettua la consegna;
b)trascrivere gli estremi del documento di identità nella relata di notifica;
c)annotare la dichiarazione di parentela e convivenza resa dal soggetto che prende in carico il plico:
d) far controfirmare la relata da tale soggetto.
Se tuo fratello avesse firmato una relata di notifica in cui fosse stata annotata la dichiarazione di parentela e convivenza con il destinatario della multa, un tuo eventuale ricorso avrebbe comportato l’imputazione di tuo fratello per dichiarazioni false rese ad un agente notificatore.
Nel caso in questione la nullità della notifica discende dalla errata convinzione dell’agente notificatore di una automatica correlazione fra parentela e convivenza.
Verissimo.
Per le verifiche postali sono abilitati solo gli agenti postali e quindi le Poste Italiane.
Non è possibile notificare attraverso altri servizi di recapito.
La qualifica dell’agente notificatore deve risultare del timbro sulla relata di notifica.
Puoi tranquillamente fare ricorso al Prefetto: la notifica è viziata da nullità evidente e la sanzione, di conseguenza, è inefficace.
Il Prefetto non può che prenderne atto.
Scusami se rispondo incollando quanto scritto a proposito in un altro commento e scusami se non ti faccio i conti, ma non sono brava con i numeri…..
Partiamo dall’avviso lasciato dal portalettere nella cassetta postale. In quel momento il destinatario non ha alcuna garanzia di notifica. La data in cui viene lasciato l’avviso in cassetta postale non ha alcuna valenza nel procedimento di notifica della multa.
Il portalettere, in teoria, potrebbe non aver lasciato nulla o potrebbe aver sbagliato cassetta. Con alcuni tipi di cassetta postale condominiale, l’avviso potrebbe rimanere in posizione tale da essere comunque estratto dalla cassetta senza alcun bisogno di aprirla con le chiavi. Quindi l’avviso potrebbe essere asportato da terzi. Oppure potrebbe, l’avviso, perdersi fra le pieghe degli annunci pubblicitari cartacei di spam che quotidianamente vengono riversati nelle cassette postali tradizionali, ecc…
In conclusione la data in cui viene lasciato l’avviso è un elemento unilaterale, di parte ed arbitrario. Dunque un pezzo di carta senza alcun valore nel processo sanzionatorio.
Proprio per questo la legge, volendo salvaguardare il diritto di notifica certa che deve essere garantito al destinatario, prevede che dopo l’avviso, venga comunque inviata una raccomandata A.R. che notifichi la giacenza presso l’ufficio postale del plico contenente i documenti relativi alla contravvenzione.
Il problema che si pone è allora quello di capire se la notifica parte dalla data di invio di tale raccomandata A.R. o dal momento in cui il destinatario ritira il plico all’ufficio postale.
Rispondo affermando che i tempi di notifica partono dalla data di invio della raccomandata A.R. effettuata dall’ufficio postale dopo che il portalettere ha lasciato l’avviso.
Solo a questo punto, infatti, la procedura di notifica può dirsi completamente e correttamente conclusa. La data di invio della raccomandata A.R., a differenza dell’avviso lasciato da un postino, è fissata nel registro centralizzato delle operazioni effettuate all’ufficio postale. Quel registro svolge una sorta di funzione “notarile” e garantisce altresì la tracciabilità dell’invio. Se il destinatario è assente dalla propria residenza gli verrà lasciato ancora un avviso di giacenza. Ma a quel punto la procedura di notifica è conclusa. Tutti i tentativi per la consegna del verbale sono stati effettuati.
D’altro canto, la notifica non potrebbe partire dal momento in cui il destinatario ritira il plico dopo l’invio della raccomandata A.R. successiva al primo avviso. Semplicemente perchè potrebbe non ritirarlo affatto…. O potrebbe ritirarlo solo a partire dal 151° giorno dalla data in cui è stata commessa l’infrazione, rendendo la notifica nulla. Oltre al fatto che, come abbiamo visto, il destinatario potrebbe essere addirittura assente e quindi neanche ritirare l’atto e firmare la ricevuta di ritorno.
Ciò aiuta a capire anche perchè, se invece il destinatario decide di ritirare il plico dopo il primo avviso del portalettere, senza attendere la successiva raccomandata A.R., la notifica della multa è data dalla data di ritiro del plico effettuato del destinatario (o di un suo delegato).
La notifica non può partire dal momento in cui il portalettere lascia il primo avviso in quanto, come abbiamo detto, la procedura di notifica, a quel momento, è appena iniziata e, ciò che è più importante, non ha ancora offerto al destinatario alcuna garanzia di notifica CERTA.
Ma se il destinatario ritira il plico, è allora che viene a conoscenza del contenuto di esso, e quindi dell’infrazione commessa e della sanzione comminata.
Questa è la ratio …
E dunque, rispondendo alla tua domanda, io avrei aspettato l’invio della raccomandata A.R. dall’ufficio postale. Quella è la corretta data di notifica dell’atto.
Se fra data infrazione e data di invio raccomandata AR da parte dell’ufficio postale (che chiude la procedura di notifica al destinatario in modo incontestabile e secondo quanto previsto dalla legge) intercorrono più di 150 gg., allora la notifica deve considerarsi nulla e la sanzione inefficace.
Ma, mettendo da parte ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, e restando ai fatti ormai non modificabili, nel tuo caso la data di notifica è: Data ritiro Atto Giudiziario: venerdì 22/08/08.
Se tu l’avessi ritirata lunedì o martedì o … ?
Inutile fare queste elucubrazioni mentali. Di solito l’ufficio postale addetto alle notifiche degli atti giudiziari conosce i limiti temporali entro cui deve operare (cioè sa quando scadono i 150 gg dalla data dell’infrazione). Pertanto è molto probabile (io direi certo) che sabato ti avrebbero inviato una raccomandata A.R. per informarti della giacenza e quindi per interrompere i termini (la scadenza dei 150 gg).
A quel punto non avresti avuto comunque scampo, se la cosa può consolarti.
No Claudio, non credo proprio che ritirando la multa venerdì tu abbia perso l’occasione per rendere invalida la notifica e inefficace la sanzione comminata.