Verbale di multa e contestazione differita

L'articolo 201 C.d.S., comma 1, dispone che qualora la violazione alle norme relative alla circolazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione (con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ove necessario), deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento.

In tema di notifica delle contestazioni delle infrazioni alle norma del codice della strada, ai sensi dell'articolo 201 di quest'ultimo, è sufficiente che entro il termine di legge (novanta giorni) sia tentata la notifica nei confronti del destinatario risultante dai registri, dovendosi assumere il momento della conoscenza del mancato perfezionamento della notifica quale elemento che impone la necessità di svolgere ulteriori accertamenti anche in ordine all'identificazione dell'effettivo trasgressore, al quale la violazione può essere contestata nel termine pieno di novanta giorni.

Il notificante, per provare di aver tentato la notifica nei confronti del destinatario entro i novanta giorni dall'accertamento della violazione, deve allegare le ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica del verbale deve ritenersi eseguita oltre il termine di novanta giorni dalla violazione.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza numero 21042 del 13 settembre 2013.

In pratica, una volta ottenuto l'indirizzo del proprietario del veicolo dal PRA, l'amministrazione deve notificargli il verbale entro 90 giorni dall'infrazione. Eventuali trasferimenti di proprietà del veicolo, cambi di residenza del proprietario nonché l'individuazione dell'effettivo trasgressore saranno oggetto di successivi accertamenti, con una eventuale ulteriore notifica del verbale oltre il termine dei 90 giorni, che risulterà pienamente legittima essendo stato effettuato, nei termini, il primo tentativo.

17 Settembre 2013 · Ornella De Bellis


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