La multa immediatamente contestata – quando il verbale è nullo e la sanzione inefficace
Abbiamo già visto, nell’articolo dedicato alla multa in genere, che un verbale può, a giusta ragione, ritenersi nullo se inesatto o incompleto. Continuiamo l’analisi dei motivi di incompletezza e/o inesattezza di un verbale, limitatamente al caso in cui la multa venga immediatamente contestata.
Per inciso, la multa dovrebbe essere sempre contestata immediatamente quando si commette una infrazione. La contestazione differita dovrebbe essere effettuata solo in alcuni casi, che il legislatore ha specificatamente previsto per far fronte a situazioni del tutto eccezionali.
E, invece, la contestazione differita è ormai diventata la norma con cui vengono accertate infrazioni e comminate multe. Ma avremo modo di esaminare anche questo aspetto, con la dovuta attenzione.
Per ora limitiamoci a dire che quando la multa è contestata al trasgressore immediatamente, il verbale è nullo se:
- è stato firmato da un agente diverso da quello presente al momento della contestazione della violazione. Il verbale contiene sempre una sezione in cui sono riportati i dati dell'agente accertatore. Per i moduli del corpo della polizia municipale del Comune di Roma la sezione è, ad esempio, quella contrassegnata dal numero 3. Attenzione: tale sezione oltre a data e località (in cui viene accertata l’infrazione) riporta anche la dicitura “verbalizzanti”, mentre in realtà, all'interno della sezione, la formula di rito recita: “ noi sottoscritti …… abbiamo accertato che …” Ebbene in questa sezione devono essere riportati i dati relativi all'agente accertatore (e non verbalizzante). La sezione 11 invece è riservata all'agente verbalizzante (colui che redige e firma il verbale). Ora, può accadere che l’infrazione venga rilevata da un agente che poi, per motivazioni diverse, non partecipa alla stesura del verbale. Ebbene se, nell'ipotesi appena richiamata, nel verbale alla sezione 3 non è riportata la generalità esatta dell'agente accertatore, ovvero se agente accertatore e agente verbalizzante coincidono, il verbale è nullo. Ci troviamo nel campo dell'inesatta verbalizzazione, costantemente censurata dalla giurisprudenza. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
- è stato firmato da un agente diverso da quello presente al momento della contestazione della violazione ma non viene indicata la motivazione per cui l’agente accertatore non ha partecipato alla redazione del verbale e non lo ha firmato. In questa eventualità le indicazioni riportate nella sezione riservata all'agente accertatore e quelle riferite nella sezione riservata all'agente verbalizzante sono corrette. Ma, è altresì necessario spiegare, nel verbale, ed a cura dell'agente verbalizzante, le ragioni per le qualil’agente accertatore non abbiapartecipato alla verbalizzazione. Siamo nel campo della incompleta verbalizzazione, altro motivo di nullità del verbale e di inefficacia della sanzione.
- non è riportata nel verbale la dichiarazione rilasciata del contravventore in merito alla contestazione dell'agente accertatore. In ogni verbale c’è una apposita sezione finalizzata ad accogliere le dichiarazioni delle parti. Se tali dichiarazioni non sono state messe a verbale ci troviamo nella fattispecie di una inesatta verbalizzazione. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
- non è completamente riportata la dichiarazione del contravventore in merito alla contestazione dell'agente accertatore. La sezione riservata alle dichiarazioni delle parti ha, ovviamente, uno spazio limitato nel layout del modulo del verbale. Ora se il trasgressore ritiene di dover sollevare osservazioni riguardo la dinamica del fatto che ha portato alla contestazione della violazione nonché sulle modalità di accertamento della infrazione stessa è un suo diritto che talidichiarazioni vengano integralmente riportatenel verbale, anche se non è disponibile lo spazio necessario a recepirle. Un foglio con funzioni di integrazione al verbale dovrebbe essere allegato al verbale stesso in modo da consentire al trasgressore di esercitare un suo precipuo diritto. Se questa possibilità non viene concessa al trasgressore, la verbalizzazione è da ritenersi incompleta. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace. Anche nel caso in cui l’agente verbalizzante si rifiuti di trascrivere le dichiarazioni rese dal trasgressore ritenendole dilatorie ed artificiose, egli deve riportare nel verbale tali motivazioni. Ma, anche in questa evenienza, la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal contravventore costituiscono un valido motivo di ricorso.
Naturalmente l’ipotesi su cui si fonda l’eventuale ricorso per le motivazioni esposte ai punti 1. e 2. è il presupposto che il trasgressore abbia contezza della differenza che passa fra agente accertatore ed agente verbalizzante e che, nel momento in cui il trasgressor econtesta l’inesatta o incompleta verbalizzazione (ovviamente in fase di ricorso, altrimenti si rischia di concedere al “nemico” la possibilità di rimediare all'errore che sta commettendo) l’agente accertatore e quello verbalizzante riconoscano di essere incorsi in tale fattispecie. Del resto, la correttezza degli agenti del corpo della polizia municipale, dei carabinieri, della GDF ecc… costituisce, per quanto ci riguarda, un dato di fatto che non può assolutamente essere messo in discussione in questa sede. Anche perché la inesatta o incompleta verbalizzazione potrebbero essere successivamente rilevate dalla testimonianze di terze parti.
Bisogna chiarire altresì che gli agenti accertatori e/o quelli verbalizzanti sono di solito due. Ma qui basta dire che se la inesatta o incompleta verbalizzazione è riconducibile anche e solo al caso in cui si confondano, nel verbale, i dati relativi alle funzioni accertatrici e verbalizzanti di uno solo dei due agenti.
Sul presupposto di correttezza dell'agente verbalizzante si basa anche l’eventualericorso per le motivazioni esposte ai punti 3. e 4.
Allora chiederei può essere una scusa valida, l’addormentamento a casa di amici ed il successivo panico che ha fatto si di farmi compiere azioni sbagliate nel tentativo di tornare a casa frettolosamente?
L’addormentamento va bene, con in più una ragione ben valida che spieghi perché era assolutamente necessario tornare a casa quella mattina.
sono ancora l’anonimo del 23 aprile 2021 :D
Effettivamente percorrendo quella strada non avrei avuto molte speranze, poi più giusto è forse dimostrare l’illegittimità della misura Lockdown.
Quindi per capire questo dovrei capire quale è la legge su cui si basa l’esistenza del lockdown? ancora i DPCM di Conte oppure un DL Draghi?
Comunque si potrebbero percorre due vie a parer mio: la contrapposizione della misura di lockdown con gli articoli 2, 3 e 13 della costituzione e forse altri, comunque o ci si può basare sulla libertà di circolazione e personale ma ora forse è più difficile per via del DL oppure sulla inadempienza della repubblica a mantenere uno stato di equità e pari dignità e diritti per i lavoratori e la libertà di iniziativa economica.
Voi che dite? sono troppo fantasiose? :D
Ha consultato il link consigliato? Con il ricorso, conviene lasciar perdere disquisizioni dottrinali sull’incostituzionalità dei DPCM e più terra terra rivolgersi al Giudice di Pace per accampare qualche urgenza impellente e estemporanea (incombente causa di forza maggiore) per la quale si è rimasti per strada dopo le 22.
Ciao a tutti sono stato fermato e multato di recente per aver violato le norme anti covid-19 del coprifuoco.
mi sono fin da subito mostrato disponibile e giustificato dicendo che stavo tornando alla mia residenza tardi perché purtroppo mi ero addormentato a casa di amici (Io pensavo che il ritorno alla residenza fosse comunque concesso). Fatto sta che quando i carabinieri hanno deciso di farmi il verbale covid, io ho contestato subito dicendo (e magari sbagliando) che questi DPCM o DL sono incostituzionali e sono in contrasto con diversi articoli della costituzione per diversi motivi. Faccio una precisazione, al di la di quando me lo hanno chiesto inteso come momento specifico, queste erano le mie dichiarazioni. Ebbene non sono state messe nel verbale, in quanto nell’apposito spazio di DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE vi è solo una scritta: NULLA. Io alla fine ho continuato a dire loro che informarsi a riguardo era loro responsabilità e alla fine non ho firmato il verbale, ma me n’è stata consegnata una copia.
In questo caso se facessi ricorso, non ci sarebbe bisogno di scomodare la costituzione per i DL di Draghi, ma se non sbaglio non essendo presente la mia dichiarazione e nemmeno la mia firma al termine del verbale il giudice di pace potrebbe considerare il mio ricordo accettabile, in quanto il verbale risulta incompleto o cose simili?
Grazie per l’aiuto. Ho serie volontà di fare ricorso perché può aiutare anche altre persone. Questo lo farei però solo in caso di una accettabile difesa che mi dovrò preparare in pochi giorni. Ogni aiuto è ben accetto.
Spiace deluderla, ma il verbale di sanzione amministrativa è valido così come è: lei non ha rilasciato dichiarazioni (NULLA) e vale quanto verbalizzato dagli agenti a meno che lei non abbia testimoni ed intenda procedere per querela di falso allo scopo di dimostrare che i due verbalizzanti abbiano trascritto il falso. Che lei non abbia sottoscritto il verbale è assolutamente irrilevante (magari potesse bastare così poco per rendere nullo un verbale di accertamento di infrazione).
Il suggerimento è quello di presentare, nei termini, ricorso al giudice di pace competente per territorio dove estata accertata l’infrazione: non è necessaria assistenza legale e molte operazioni se è fortunato possono essere condotte online, qui.
Nel WEB troverà materiale sufficiente per confezionare un ricorso per la sua situazione (ad esempio, qui).
Buona fortuna.
Fortunato, Max.
Certo che puoi fare ricorso. E se non si vince un ricorso così, non se ne vincono più in nessun modo.
La multa è validissima.
Per ottenere qualche vantaggio reale, in funzione di un possibile ricorso, ha molto più senso far riportare le proprie osservazioni nello spazio a ciò riservato del verbale. Anzichè non firmare.
Non va presentato, a mio parere, perchè qui non si vuole comunque negare di aver parlato al cell durante la guida.
Semplicemente si credeva che dovessero essere gli agenti a decidere se riportare o meno le dichiarazioni del presunto trasgressore.
Per questo il verbale è stato firmato.
Poi un avvocato da me interpellato mi ha detto … e di come siano andate le cose ne è testimone X Y di cui si allega dichiarazione asseverata (presso la cancelleria del GdP).
Il verbale è nullo indipendentemente o meno dall’infrazione accertata. E’ nullo perchè è stato negato un diritto al sanzionato.
La presenza di un testimone è l’unico caso in cui è possibile proporre ricorso nel momento in cui il verbale è sottoscritto dal presunto trasgressore e, nello spazio riservato alle dichiarazioni, non risultino essere state riportate le osservazioni che questi ha chiesto di mettere a verbale. Nè alcun riferimento alla richiesta avanzata.
Il verbale deve ritenersi nullo in quanto le dichiarazioni del presunto trasgressore sono un elemento costitutivo del procedimento sanzionatorio.
Nel ricorso al giudice di pace non enfatizzerei il comportamento degli agenti, non parlerei di intimidazioni nè di abusi e minacce per la firma del verbale. In questo caso avresti dovuto presentare una denuncia immediata e rischi comunque di dover poi rispondere ad una querela per calunnia e diffamazione.
Mi limiterei a riferire che l’agente accertatore ha ritenuto non rilevanti le tue dichiarazioni e che solo in un momento successivo sei venuto a conoscenza della circostanza che, invece, queste dichiarazioni avrebbero dovuto comunque essere messe a verbale senza una preventiva censura sull’utilità e sul merito delle stesse.
Naturalmente è necessaria anche una dichiarazione asseverata del tuo amico presente alla scena, da allegare al ricorso. Ma che riguardi soltanto la tua richiesta, negata, di riportare a verbale dichiarazioni relative all’infrazione sanzionata.
Siamo sempre lì, a mio parere.
Dovevi chiedere di riportare eventuali contestazioni. E, nel caso il vigile si fosse rifiutato o avesse riportato parzialmente le dichiarazioni da te rese, senza annotare la circostanza nell’apposito spazio, avresti non dovuto controfirmare il verbale.
La firma apposta dal presunto trasgressore non si riferisce certo alla condivisione di quanto scritto nel verbale dall’accertatore (tanto è vero che, pur firmando, è possibile poi ricorrere su quanto riportato nel verbale).
Ma è da ritenersi almeno indicativa della condivisione di quanto riportato nello spazio riservato alle dichiarazioni del presunto trasgressore.
Se hai firmato il verbale con la dicitura “nulla” o con la parte riservata al presunto trasgressore barrata, non c’è nulla da fare.
E’ il presunto trasgressore che deve richiedere l’inserimento di dichiarazioni a verbale e firmare solo dopo che queste siano state recepite.
Se non sono recepite completamente perchè l’accertatore le ritiene ininfluenti o comunque per mancanza di spazio, la circostanza deve essere riportata nel verbale prima della firma.
L’imprecisione dell’ora non è rilevante in questo contesto, dal momento che diviene probante l’orario riportato sulla foto.
Per quanto riguarda l’autovelox questo era controllato da agenti, risulta omologato e quindi l’omessa “dichiarazione di taratura” è ininfluente.
Non credo sia consigliabile, in queste condizioni, l’opzione del ricorso.
“… Anche nel caso in cui l’agente verbalizzante si rifiuti di trascrivere le dichiarazioni rese dal trasgressore ritenendole dilatorie ed artificiose, egli deve riportare nel verbale tali motivazioni. Ma, anche in questa evenienza, la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal contravventore costituiscono un valido motivo di ricorso…”
Non aver voluto utilizzare un foglio allegato per le integrazioni del trasgressore. In questo caso il verbale è solo incompleto perchè c’è la motivazione (mancanza di spazio). La legge non prevede la nullità del verbale quando l’agente accertatore non ritiene di utilizzare fogli allegati per recepire le osservazioni del trasgressore.
Il verbale resta incompleto ma valido.
La mancanza di spazio rende ammissibile il ricorso del trasgressore che quindi potrà integrare al Prefetto o al GdP quello che non è stato trascritto nel verbale.
Beh, li hai aiutati un pochino. Bastava lasciare il periodo troncato e non firmare …
Invece con l’indicazione della causa (mancanza di spazio) per la non verbalizzazione della dichiarazione del trasgressore, il verbale conserva la sua validità (anche se è incompleto).
l’incompletezza, però è sempre una motivazione coerente per ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace ed illustrare in quelle sedi quanto non è stato verbalizzato per mancanza di spazio.