Il convivente more uxorio affidatario dei figli avuti con il proprietario ha diritto ad opporsi alla vendita della casa familiare ed ottenere la revocatoria dell’atto

In tema di famiglia di fatto e nella ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio, l’attribuzione giudiziale del diritto di continuare ad abitare nella casa familiare al convivente, cui sono affidati i figli minorenni o che conviva con figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti (per motivi indipendenti dalla loro volontà), e' da ritenersi possibile in base al principio di responsabilita' genitoriale sancito dalla Corte Costituzionale per effetto della sentenza n. 166/1998, nonché degli articoli 261 (che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti), 147 e 148 (comprendenti il dovere di apprestare un’idonea abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacita') del codice civile, in correlazione all’art.

30 della Costituzione (e' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio).

Il convivente di fatto con il proprietario dell'immobile, nonché affidatario dei figli comuni (minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) riveste la qualità di detentore qualificato dell'immobile destinato a casa familiare, essendo il suo diritto personale di godimento sul predetto bene del tutto equiparabile a quello riconducibile alla posizione del comodatario.

Tali consolidati principi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui l'originario proprietario dell'immobile abbia trasferito la proprietà del bene medesimo, rimanendo immutato il vincolo costituito dal comodato preesistente, giustificato da un doppio qualificato titolo detentivo: il primo costituito dalla convivenza di fatto con il proprietario, il secondo dalla destinazione dell'immobile a casa familiare, prima della alienazione a terzi, e dalla cristallizzazione di tale ulteriore vincolo mediante l'assegnazione della casa familiare.

A tale ultimo riguardo deve osservarsi che non rileva neanche l'eventuale anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione dell'immobile a casa familiare disposto dal Tribunale per i minorenni, dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo al convivente non proprietario è preesistente al trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell'immobile a casa familiare impressa anche dal proprietario genitore e convivente il coniuge affidatario della prole fino al suo allontanamento volontario.

Riconoscendo la qualità di detentore qualificato del convivente non proprietario ed affidatario dei figli, e della destinazione a casa familiare impressa all'immobile, risulta opponibile tale vincolo di scopo (che si protrae fino a quando i figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, conservino tale habitat domestico) al terzo acquirente nonché giustificata ed accoglibile l’azione revocatoria dell'atto di trasferimento dell'immobile proposta dal detentore qualificato.

Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 17971/15.

15 Settembre 2015 · Ornella De Bellis


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