In caso di pignoramento bisogna evitare la vendita della casa all’asta

Vendere casa prima dell'asta

Ho la casa cointestata al 50% con il mio compagno: per mutuo non pagato ci è arrivata la decadenza del beneficio del termine.

In più il mio compagno ha debiti con equitalia per circa 70 mila euro.

La casa andrà all'asta a breve mi chiedevo se riesco a prendere qualche soldo dalla vendita all'asta.

Riusciamo a venderla anche se c’e un’ipoteca di secondo grado di Equitalia per circa 12 mila euro?

Oppure, a  questo punto mi conviene farla andare all'asta? la banca è la prima ad essere saldata perchè il mutuo è cointestato.

Quello che rimane è al 50% e, dato che i debiti con equitalia li ha il mio compagno, qualcosa mi dovrebbe rimanere.

E’ più probabile che resti qualcosa, se si attiva lei insieme al suo compagno, e cerca di vendere l’immobile prima del pignoramento e della successiva espropriazione

A questo punto occorre che il prezzo di vendita copra ed estingua i crediti di banca e agente della riscossione.

Dal punto di vista procedurale e normativo non vi sono ostacoli alla vendita libera, anche se l’immobile fosse stato già pignorato.

Il dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, infatti, ha introdotto delle novità sulla vendita dei beni: il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.

L’eventuale eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

Occorre, pertanto un accordo a tre. Equitalia incassa il ricavato della vendita e potrebbe versare il residuo su un conto corrente intestato al debitore ma vincolato presso la banca creditrice.

Comunque, anche se il debito del suo compagno fosse il doppio e lei dovesse “rimetterci” 12 mila euro, le suggerisco caldamente di tentare la strada della vendita libera. Con l'asta lei ci rimetterà molto di più.

Se c’è capienza nel 50% del ricavato dall'alienazione volontaria per coprire tutto il debito con Equitalia e la metà di quello con la banca, nessuno potrà costringerla a contribuire per la sua parte all'estinzione del credito esattoriale.

Altrimenti, è sempre molto meglio cercare un accordo fra i comproprietari ed evitare espropriazione tramite incanto.

9 Settembre 2012 · Ludmilla Karadzic




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2 risposte a “In caso di pignoramento bisogna evitare la vendita della casa all’asta”

  1. ginevra ha detto:

    Buongiorno, mi sono separata nel 2013 da mio marito.Ho acquistato nel 2011 una casa su cui grava un mutuo cointestato.Il mio ex marito, non ha più pagato le rate dopo la separazione, quindi sono stata costretta a pagarle io da sola, comprese le spese condominiali per evitare spese legali e che la banca mi revocasse un fido aziendale.
    In tale casa ad oggi continua a viverci SOLO lui, tanto che ha addirittura comunicato al comune di residenza, che io non sono più ivi residente.Vengo al punto, la casa è ovviamente cointestata al 50%, lui ha debiti con equitalia ( solo suoi ) per circa 80-100 mila euro ( non lo so esattamente )+ tasse non pagate dell anno 2013 per circa 93 mila euro ( sempre solo sue ). Come andrà a finire? Ossia io continuo a pagare e ho un diritto di credito, ho fatto ricorso al giudice perchè oltre a pagare tutto io, non posso nemmeno viverci, oltre a tutto ciò che già basterebbe, mi chiedo se andrà all’asta una casa che di fatto è sua solo al 50% e che io non ho intenzione di vendere…Qualcuno comprerà la sua quota? o venderanno l’immobile per intero ( obbligando me a vendere al prezzo delle patate) ? premetto che eravamo in SEPARAZIONE dei beni.Grazie per il vostro riscontro, di cuore,Ginevra.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se i debiti del coniuge separato sono riconducibili a quelli per cui agisce Equitalia, può stare tranquilla per quel che attiene la temuta espropriazione.

      Almeno fino a quando il debitore risiederà nell’immobile di cui è comproprietario (e se si tratta dell’unico immobile in possesso) Equitalia non può procedere all’espropriazione ed alla vendita all’asta.

      Equitalia potrà iscrivere ipoteca giudiziale sulla quota di comproprietà (misura cautelare alla quale non può, comunque, seguire l’espropriazione) solo quando il credito vantato supererà i 120 mila euro.

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