Validità della girata in bianco di un assegno trasferibile in nome e per conto di una società

Com'è noto, la girata di un assegno trasferibile (quindi con importo facciale minore di mille euro) può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira l’assegno (girante) viene apposta anche l’indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E’ in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare l’assegno.

Esempio di girata in bianco e' quella che il beneficiario dell’assegno (indicato direttamente dal traente che emette l’assegno o indirettamente dal girante) appone nel momento in cui presenta l’assegno all'incasso, essendo tale adempimento necessario per esimere il trattario (la banca, o l’ufficio postale) che effettua il pagamento, da ogni responsabilità al riguardo.

La legge prescrive, per la validità delle sottoscrizioni apposte sull'assegno bancario, ivi inclusa quella di girata in bianco, il nome (anche abbreviato o con la sola iniziale) ed il cognome, ovvero, in caso d’imprenditore individuale, la ditta.

Ne discende che, per la firma di un soggetto giuridico, non è sufficiente l’indicazione della ragione o denominazione, occorrendo il nome (anche abbreviato o con la sola iniziale) ed il cognome della persona fisica che sottoscrive per il soggetto giuridico, pur senza necessità di una specifica formula da cui risulti il rapporto di rappresentanza.

La dicitura di emissione o di girata, seppure non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, deve essere, pur sempre tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e il soggetto giuridico, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che l'emissione o la girata sia stata effettuata dal sottoscrittore in nome e per conto del soggetto giuridico.

In tale prospettiva, qualora nella serie di girate apposte su un assegno bancario, quella di una società risulti da un illeggibile fregio a mano, apposto dopo un timbro con la denominazione sociale, deve negarsi la validità di tale girata, e quindi escludersi la regolare continuità delle girate, con conseguente responsabilità della banca trattaria (quella di chi emette l'assegno) che non ha verificato la regolare continuità delle girate; nessuna responsabilità, invece, può essere ascritta alla banca girataria per l’incasso (quella presso la quale viene incassato l'assegno) .

Questi i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10079/16.

19 Maggio 2016 · Simonetta Folliero




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