Legittimi ed efficaci gli avvisi di accertamento sottoscritti dai funzionari dell’Agenzia delle entrate cui è stato conferito l’incarico dirigenziale senza concorso pubblico

La Corte di cassazione mette la parola fine alla vicenda degli avvisi di accertamento fiscali sottoscritti dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, cui era stato conferito un incarico dirigenziale senza concorso pubblico.

I contribuenti che hanno fatto ricorso, chiedendo l’annullamento delle cartelle esattoriali originate da quegli avvisi di accertamento, dovranno pagare adesso anche gli onorari degli azzeccagarbugli da cui sono stati indotti ad intraprendere un contenzioso giudiziale dall'esito quantomai scontato.

Un epilogo analogo a quello che vide confermare la validità delle cartelle esattoriali mute emesse prima del giugno 2008 (le cartelle esattoriali prive della firma del responsabile del procedimento).

Già con la precedente sentenza 18448/15 i giudici della Corte di cassazione avevano spiegato che nel processo tributario, caratterizzato dalla impugnazione dell’avviso di accertamento per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non puo' che essere limitata ai soli motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado. Con la conseguenza che, ove il contribuente abbia inteso limitare la materia controversa ad alcuni determinati vizi di validita' dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non puo' procedere d’ufficio, annullando il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio.

In poche parole, i giudici della Corte di cassazione avevano già deciso che l’invalidita' dell’atto amministrativo che consegue al vizio di incompetenza dell’autorita' che lo ha emesso puo' essere fatta valere soltanto dal contribuente, con specifico motivo di ricorso, proposto avanti le Commissioni tributarie nel termine di decadenza previsto dalla legge.

Con la sentenza 22810/15 la Corte di Cassazione ha concluso che sono legittimi e pienamente efficaci gli atti riferibili ai funzionari delle Agenzia delle Entrate ai quali è stato conferito l’incarico dirigenziale senza concorso pubblico.

Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, la normativa vigente impone, sotto pena di nullità, che gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio siano sottoscritti dal capo ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che questi ultimi debbano necessariamente rivestire anche una qualifica dirigenziale.

Pertanto, non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza numero 37 del 2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti che al momento ricoprivano funzioni di capo ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'articolo 42 del dpr 600/73, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita.

10 Novembre 2015 · Annapaola Ferri




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!