Vademecum del debitore – gestire in autonomia i rapporti con finanziarie e società di recupero crediti

Innanzitutto il debitore deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione

Innanzitutto il debitore deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione del debito. Occorre dunque che le venga trasmessa copia conforme della documentazione attestante la cessione dei diritti dal creditore originario al soggetto giuridico con cui sta perfezionando il concordato.

La comunicazione di cessione o affidamento in gestione del credito

Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuto trasferimento del credito (in gestione o cessione) per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo.

Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali e personali fornite dal debitore.

L’obbligo di informativa deve essere assolto dalla società cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria - o chi agisce su suo mandato - invia al debitore.

Spesso il credito viene ceduto più volte. Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR. Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l’adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.

L’ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all'originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).

Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.

In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.
Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione “legale”, chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.

In conclusione, l’ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso.

Lei deve poi assicurarsi che l'accordo stragiudiziale sia sottoscritto dalla controparte, prima di effettuare qualsiasi pagamento. Infatti, il pagamento degli importi pattuiti nell’accordo transattivo a saldo e stralcio deve essere condizionato ad una precedente firma congiunta del debitore e del creditore su due documenti di liberatoria: la ricevuta di avvenuto pagamento del debito e la liberatoria da inoltrare alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) per ottenere la cancellazione dall'elenco dei cattivi pagatori.

La ricevuta di avvenuto pagamento del debito

Con la ricevuta di avvenuto pagamento del debito il creditore si dichiara soddisfatto del rimborso concordato (indicare sempre gli estremi identificativi del finanziamento oggetto di accordo transattivo nonché le modalità con cui avviene il pagamento) comprensivo di interessi legali e di mora conseguenti al ritardato pagamento del debito e di ogni spesa correlata al recupero del credito.

Il creditore dovrà altresì dichiarare di essere legittimamente titolato alla escussione del debito de quo ed allegare alla liberatoria la lettera di cessione del credito conferita dal creditore originario.

Questa è il documento che garantisce il debitore da future pretese avanzate dal creditore originario e/o dalla stessa società di recupero crediti cessionaria.

In essa si fa riferimento ad un pagamento con accordo transattivo a saldo e stralcio sia del debito pregresso che degli interessi legali e di mora e delle spese di esazione. In questo modo evitiamo che domani qualcuno ci possa citare in tribunale per ottenere i danni derivanti dal ritardato pagamento del debito.

Liberatoria da inoltrare alle Centrali Rischi dei cattivi pagatori

Bisogna in tutti i modi evitare che il pagamento del debito venga classificato come risultato di una trattativa a saldo stralcio. Infatti, se noi inviassimo il documento di cui al punto precedente per ottenere la cancellazione della segnalazione che ci riguarda dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) tale cancellazione verrebbe effettuata solo dopo tre anni a partire dalla data del documento.

Si tratterebbe infatti dell'attestazione del pagamento di un debito con sofferenze e morosità, sanate solo parzialmente.

Inoltre, c’è da aggiungere che alla CRIF non cancellano mai il debitore, se nella liberatoria si accenna ad una soluzione di concordato transattivo. La ragione è che CRIF cerca comunque di mantenere traccia, nell’archivio EURISC, dei debitori che non hanno saldato l’intero debito, pur se il contenzioso con il creditore ha avuto termine.

E’ necessario dunque ottenere una liberatoria da parte del creditore in cui non si faccia alcun riferimento al tipo di accordo a saldo e stralcio, ma solo alla regolarizzazione del pagamento del debito.

In pratica, nella seconda liberatoria, dovrà essere sancito che il debitore ha regolarizzato tutte le pendenze relative al credito erogato al debitore, senza alcun riferimento alle modalità con cui ciò è avvenuto. Modalità che è necessario invece descrivere nel documento di “liberatoria a garanzia di future pretese” per evitare che ci vengano reiterate, negli anni a venire, ulteriori richieste di pagamento.

Di seguito lo schema e le info per accedere ai propri dati in CRIF e richiedere la cancellazione della segnalazione relativa al proprio nominativo, avendone acquisito il diritto.

crif tempi

Estratto conto con il dettaglio degli interessi applicati

La somma prestata, che deve essere restituita al creditore al termine del periodo di ammortamento concordato, costituisce l’obbligazione pecuniaria principale. Gli importi, che contrattualmente rappresentano il costo del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono, invece, l’obbligazione pecuniaria accessoria.

Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:

1. Interessi Legali - il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Interessi Convenzionali - Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (articolo 1284 del codice civile, terzo comma).

3. Interessi Moratori - Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

E’ evidente che l’importo che il debitore deve corrispondere all'ultima società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.

Il debitore deve essere messo allora nella condizione di verificare che nella formazione dell'importo richiesto a saldo del credito vantato, le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta. Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci) dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui i tassi sono stati applicati nel tempo.

Una eventuale perizia di parte (alcune società svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l’estratto conto cronologico, che:

  • non siano stati implementati meccanismi di anatocismo (gli interessi su interessi vietati per legge);
  • gli interessi moratori applicati non abbiano superato la fatidica soglia dei tassi usurari fissata dalla Banca di Italia in ciascun periodo di competenza (aspetto di rilevanza penale );
  • non siano rilevabili errori materiali di calcolo (come a tutti, per carità, può accadere).

E veniamo adesso alle modalità di pagamento.

Non firmare assegni con data successiva a quella di emissione

Alcune società di recupero crediti propongono, all'accettazione del debitore, un accordo transattivo che prevede una ipotesi a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse, con un abbattimento degli importi a capitale e una riduzione degli interessi maturati.

All’accordo transattivo si aggiunge, non di rado, un piano di rientro del debito basato su una rimodulazione degli importi e delle scadenze convenute nel contratto originario. Si tratta, in pratica, di un piano di rateazione tipico di una operazione di consolidamento dell'esposizione debitoria: rate di importo più contenuto a fronte di un periodo di ammortamento di durata maggiore.

Ecco, dunque, pronto il piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi. E' a questo punto che, il più delle volte, viene servita la polpetta avvelenata.

Si propone, cioè, l’accettazione del “vantaggioso” accordo subordinandolo alla sola condizione che il debitore emetta assegni post datati, a beneficio della società di recupero crediti, in numero, importo e scadenze temporali che ricalcano quanto previsto nel piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi.

Perchè per la società di recupero crediti è di vitale importanza l’emissione di assegni post datati da parte del debitore?

Per comprendere lo spiccato tropismo delle società di recupero crediti verso l'assegno post datato (peraltro vietato dalla legge) bisogna esaminare l’aspetto che maggiormente interessa la società di recupero crediti. Ma possiamo già anticipare che il debitore, il quale accetta di emettere un assegno post datato a beneficio del creditore, si comporta un pò come il condannato all'impiccagione che prepara il cappio al boia.

L’assegno è un titolo esecutivo. Cosa vuol dire?

Vuol dire che nel caso in cui, per una qualsiasi motivazione, non siete più in grado di pagare le rate dell'accordo a saldo e stralcio (cioè le cambiali) la società di recupero crediti non deve necessariamente chiedere al giudice un decreto ingiuntivo, ma può procedere al pignoramento di beni mobili ed immobili del debitore con un semplice precetto.

Per illustrare la differenza fra le due diverse procedure giudiziali (decreto ingiuntivo+precetto e precetto) esaminiamo l’immagine seguente:

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Tenendo in conto che per ottenere un decreto ingiuntivo sono necessari tempi mediamente lunghi e comunque non certi (oltre a spese legali non trascurabili) si capisce perchè le società di recupero crediti propongano l’emissione di assegni non datati al debitore.

Una motivazione ampiamente sufficiente acchè i debitori non firmino mai assegni post datati a beneficio delle società di recupero crediti.

Sanzioni cui è soggetto il debitore quando firma assegni post datati

La legge vieta espressamente l'emissione di assegni bancari postdatati e prevede, qualora venga indicata una data posteriore a quella di effettiva emissione, l'applicabilità del bollo delle cambiali (12 per mille) e delle sanzioni previste dal dpr 642/1972, articolo 25 (da 20 a 50 volte l'imposta non corrisposta).

Le sanzioni sono comminate dall'Ufficio del Registro (presso l'Agenzia delle Entrate) a carico di chi ha emesso l'assegno e dietro segnalazione della banca che riceve il titolo prima della scadenza, stante l'obbligo a suo carico di pagarlo nel caso vi sia la copertura (l'assegno, pur se postdatato, conserva la sua validità di mezzo di pagamento).

Nel caso in cui l'assegno risulti invece scoperto, la regolarizzazione (ovvero il pagamento del bollo e delle sanzioni) è necessaria per poter dare al titolo efficacia esecutiva e per poterlo protestare. Alla regolarizzazione può procedere lo stesso portatore/beneficiario (il creditore) recandosi presso l'Agenzia delle entrate. Con le successive azioni esecutive questi potrà poi rivalersi sul debitore.

Inoltre l’articolo 31 prescrive: “L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”.

L'esperienza ci racconta di frequenti casi in cui le società di recupero crediti hanno presentato all'incasso gli assegni postdatati, dopo il mancato pagamento di una o più rate previste nell'accordo transattivo con il debitore. Esponendo il debitore a pesanti sanzioni amministrative ed al protesto.

Significato del termine «accordo transattivo»

Un contratto stipulato fra creditore e debitore, nel quale le parti reciprocamente rinunciano a qualcosa, ponendo fine a un contenzioso esistente o prevenendo una lite giudiziale, si indica con il termine «accordo transattivo».

La lite che la transazione mira a comporre, può essere sia giudiziale che stragiudiziale: il che comporta che lo strumento transattivo possa essere utilizzato anche quando la situazione debitoria sia talmente grave da aver indotto il creditore ad adottare iniziative di carattere giudiziario.

La lite termina attraverso la transazione a seguito di reciproche concessioni che le parti si fanno.

La gestione del recupero dei crediti comporta infatti spesso la necessità per il creditore od il suo legale di andare incontro alle necessità ed alle richieste del cliente insolvente per concordare, in via bonaria, il rientro del debito.

Naturalmente tale necessità non può pregiudicare la possibilità di insistere per il recupero coattivo o di attivare un titolo esecutivo, in caso di mancato rispetto degli accordi.

Sul piano pratico attuativo le concessioni che il creditore può fare consistono in un abbattimento degli interessi maturati ed eventualmente anche di parte del capitale ovvero di una ulteriore dilazione nel tempo del debito esistente.

È appena il caso di evidenziare che le scelte sulle concessioni da accordare ai debitori saranno sempre frutto di una valutazione soggettiva sulle effettive possibilità di recupero del credito, sia in termini di tempo che di solvibilità dello stesso debitore in caso di azione esecutiva.

A questo proposito occorre precisare che la transazione può presentarsi in due forme: semplice o novativa.

Transazione novativa

Si ha la transazione novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita dalla transazione; diversamente la transazione è non novativa.

Dunque la transazione novativa si distingue da quella semplice per il fatto di essere negozio non ausiliario, bensì principale nel senso che in esso diritti ed obbligazione trovano la loro unica fonte.

Transazione semplice

Nella transazione semplice, invece, fonte di tale diritto ed obbligazione resta quella su cui si fonda il rapporto originario.

Possiamo dire che si ha transazione novativa quando dalla transazione sorge un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, che viene sostituita dalla prima, e che può aversi transazione novativa anche in difetto di un’espressa manifestazione di volontà delle parti, quando il complesso dei patti della transazione sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.

Vanno bene dieci rate da 270 euro per un debito di 2700 euro?

L’importo da rimborsare al creditore a seguito di una trattativa che chiude il contenzioso sul debito, è sempre frutto di considerazioni che si basano anche sulle proprie possibilità economiche.

Appena qualche mese fa su Repubblica, Eugenio Scalfari scriveva a proposito dei concordati: “Si parla di concordato quando un creditore si trova di fronte ad un credito pressoché inesigibile. Invece di perdere tutto propone un concordato al debitore. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento del valore. Coi tempi che corrono il livello è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 per cento, con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perder tutto, accettano …”.

Dunque un accordo transattivo, oggi, non è conveniente per il debitore se si chiude su una cifra superiore al 20-30% del debito originario.

Inoltre solo se la cifra pattuita nell'accordo transattivo è sensibilmente diversa da quella prevista dal contratto originario (o dal debito formatosi, nel caso delle revolving) sarà possibile invocare gli effetti novativi del concordato nell'eventualità in cui il debitore non riuscisse a rispettare le scadenze di pagamento.

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai


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4 risposte a “Vademecum del debitore – gestire in autonomia i rapporti con finanziarie e società di recupero crediti”

  1. Anonimo ha detto:

    Vivo in paese Ue da circa 4 anni. In Italia ho lasciato una casa che stanno mettendo all’asta ma ho avuto molti problemi finanziari. Nel caso la vendita della casa non riesce a soddisfare tutti i creditori possono venire a pignorare il conto bancario e lo stipendio?
    Siamo iscritti all’AIRE.
    Mia moglie lavora part-time e io percepisco un assegno di disoccupazione.

  2. Anonimo ha detto:

    Cambiale protestate ed in possesso di una finanziaria: il debitore vuole assolvere al pagamento totale. La finanziaria pretende di rilasciare la quietanza liberatoria entro 2 mesi. Tenendo presente che alla richiesta del numero pratica e del soggetto addetto alla stessa, dicono che non è necessario. Come si può effettuare un bonifico non identificando a quale pratica si riferisce? ed è possibile effettuare il pagamento senza ricevere quietanza liberatoria? Tenendo presente che il creditore è disponibile a recarsi presso la finanziaria e pagare con moneta legale.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il numero di posizione debitoria, con identificazione del codice fiscale del debitore, somma dovuta e modalità della sua formazione (interessi applicati) sono elementi fondamentali da conoscere. Così pure non si può rinunciare ad una quietanza liberatoria salvo buon fine del bonifico con, soprattutto, impegno del creditore a restituire tutte le cambiali.

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