Usura sopravvenuta – Se il tasso di mora supera il valore di soglia gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti

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In tema di contratti di prestito, ed in particolare di mutuo fondiario, la giurisprudenza di legittimità ha già ampiamente chiarito che possono ritenersi usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi di mora: non v'è ragione, infatti, per escluderne l'applicabilità della soglia di usura anche nelle ipotesi di ritardo colpevole nel pagamento delle rate, dal momento che tale ritardo non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.

Vale pertanto il principio di diritto per cui il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.

Tuttavia, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito. In sostanza, è necessario che siano non usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio concretamente applicati; ma in tutta evidenza, irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro.

Resta da capire se, in caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche di quelli corrispettivi, cosa succede: nessun interesse, né corrispettivo né moratorio, è dovuto dal debitore oppure solo gli interessi corrispettivi risultano dovuti, in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d'usura.

In assenza di precedenti di legittimità sul punto, ha provato a risolvere la questione il Tribunale di Chieti con la sentenza 230/15. I giudici teatini ritengono che l'usurarietà degli interessi moratori travolge solo questi ultimi e non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.

Infatti, questo il ragionamento giuridico seguito, se gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari; tanto più che in mancanza di tasso di mora, s'applica comunque quello corrispettivo o legale. Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno ad incrementare il capitale finché il rimborso rateale prosegue nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine, ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero, ed immediatamente, il capitale maggiorato dagli interessi corrispettivi.

Il principio di diritto che può allora essere enucleato, a parere dei giudici teatini, è quello in base al quale se il superamento del tasso soglia riguarda solo gli interessi moratori, la nullità prevista dal codice civile (ex art. 1815) colpisce esclusivamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi, convenzionalmente fissati al di sotto del tasso di usura.

7 Settembre 2015 · Chiara Nicolai




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