Usura sopravvenuta – Vanno comunque restituiti al debitore gli interessi corrisposti in misura superiore al tasso soglia anche se il contratto di prestito fu sottoscritto prima dell’entrata in vigore della legge antiusura

Quando gli interessi originariamente pattuiti sono al di sotto del tasso soglia oppure sono determinati in epoca antecedente all'emanazione della normativa, ma nel corso del rapporto superino il tasso soglia, deve procedersi alla riduzione del tasso a quello legale.

Anche se il contratto dovesse ritenersi valido al momento genetico perché stipulato anteriormente all'entrata in vigore della normativa antiusura, la nullità sara’ applicabile in caso di sopravvenuta illiceità del tasso.

Ne consegue che il contratto deve adeguarsi al tasso soglia.

Si intendono usurari gli interessi che superano il limite legale nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento. Il fatto che le sanzioni penali e civili, stabilite nell'articolo 644 del codice penale e nell'articolo 1815 del codice civile, trovino applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, non determina alcuna efficacia irrazionalmente sanante della natura usuraria di tassi d'interesse previsti in contratti preesistenti.

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura, pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia, operabile anche d'ufficio dal giudice, delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore.

Pertanto ove il rilievo dell'usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice del merito è tenuto ad accertarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita ai sensi della legge 108/1996, ex articolo 2.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione 9405/2017.

20 Maggio 2017 · Simonetta Folliero


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