Usura » interessi moratori interessi corrispettivi e tasso soglia

Ai fini della verifica del superamento della soglia di usura gli interessi di mora vanno sommati a quelli corrispettivi? Facciamo chiarezza con questo piccolo ed utile vademecum.

Sulla famosa sentenza della Corte di Cassazione numero 350/2013, inerente al tema dell'usura e degli interessi di mora ci sono state numerose interpretazioni.

E' bene notare, però, che la Suprema Corte non ha affatto sancito che gli interessi di mora debbano essere cumulati agli interessi corrispettivi.

Gli Ermellini, infatti, si sono limitati a ribadire, in conformità alla propria giurisprudenza, il principio di diritto che anche gli interessi di mora soggiacciono all'usura.

Per comprendere meglio la questione, bisogna anzitutto chiarire la differenza sostanziale tra i tre tipi di interessi previsti dal Codice civile, ovvero gli interessi corrispettivi, quelli di mora e quelli compensativi.

Tutti i tre tipi di interessi, anche se comportano sempre e comunque il pagamento di denaro, sono autonomi e distinti.

Infatti, gli interessi corrispettivi hanno natura di remunerazione del creditore.

Gli interessi di mora, invece, hanno una funzione risarcitoria di remunerazione del danno subito dal creditore a seguito del ritardo nel pagamento.

Concludendo, gli interessi compensativi, i quali seppur scaturenti dal principio della fruttuosità del denaro, hanno una natura autonoma rispetto agli interessi corrispettivi in quanto hanno una funzione indennitaria che è quella di compensare il venditore il quale, tra le altre cose, non ha ancora ricevuto il prezzo della cosa venduta.

La confusione generata dalla sentenza 350/2013, dunque, nasce dal passo in cui recita che: parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 Codice penale e dell'articolo 1815 del Codice civile, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

Pertanto, piazza Cavour non dice che gli interessi di mora vanno sommati a quelli corrispettivi ma ribadisce il principio secondo cui la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori.

Questa interpretazione è stata di recente confermata dai giudici di merito.

Per primo, il Tribunale di Brescia e poi quello di Trani, sono stati ferrei nel ribadire che stabilire che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico.

Infine, un'ordinanza del Tribunale di Milano ha escluso in maniera altrettanto chiara il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori.

Il Tribunale Meneghino, inoltre, ha evidenziato un problema di eventuale cumulo del tasso di mora con la porzione del tasso corrispettivo contenuto nella rata insoluta, stabilendo che anche qualora si procedesse a un simile cumulo comunque il tasso soglia non verrebbe superato.

In questi casi, quindi, non esiste un problema di anatocismo poiché, stante la diversa natura degli interessi, questi non si possono cumulare, considerato anche che la frazione di interesse corrispettivo contenuto nella rata insoluta è parte di questa.

Dopo le recenti pronunce, quindi, il problema del calcolo del tasso soglia d'usura sugli interessi di mora sembrava restare insoluto.

La Banca d'Italia, però, sembra aver colmato la lacuna normativa.

A seguito dell'indagine statistica effettuata con l’Uic, Bankitalia ha, infatti, accertato che gli interessi di mora sono mediamente superiori di 2,1 punti rispetto a quelli corrispettivi.

Sulla base di questi Teg medi vanno poi determinate le soglie degli interessi di mora.

16 Maggio 2014 · Andrea Ricciardi




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