Usufrutto in un condominio

L'usufrutto è un diritto che consiste nel poter godere di un bene, e dei relativi redditi, di proprietà altrui, ma con una limitazione, importante e fondamentale: il divieto di alterare la destinazione economica della cosa stessa. Al proprietario del bene resta la nuda proprietà.

Limiti di durata
L'usufrutto deve essere costituito per un tempo determinato, nel caso non venga pattuito nulla a riguardo, la durata non può eccedere la vita dell'usufruttuario. La morte dell'usufruttuario pone fine all'usufrutto, anche se non è stata raggiunta l'eventuale data di scadenza prevista.

Se usufruttuaria è una persona giuridica, il limite massimo di durata è invece di 30 anni.

Diritti dell'usufruttuario

Obblighi dell'usufruttuario

I seguenti lavori di manutenzione e riparazione spettano all'usufruttuario:

Riparazioni straordinarie ( rinnovamento dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno e di cinta) sono a carico del proprietario, ma l'usufruttuario deve corrispondere l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Obbligazioni verso il Condominio

Sarà bene ricordare che l'usufruttuario e il nudo proprietario rispondono in solido delle obbligazioni verso il condominio. Così per esempio l'amministratore può rivolgersi indifferentemente all'usufruttuario o al nudo proprietario per il pagamento delle spese condominiali.

Diritto di voto e ripartizione spese in un condominio

A norma dell'articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile l'usufruttuario può intervenire nell'assemblea nelle questioni che riguardano l'ordinaria amministrazione e l'uso delle cose e dei servizi comuni.

Deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni o lavori di straordinaria manutenzione alle parti comuni riguardano solo il proprietario.

Secondo una sentenza della Corte suprema di Cassazione (n. 15010 del 21.11.2000) le spese condominiali si ripartiscono fra l'usufruttuario e il proprietario secondo il criterio legale.

La deliberazione sul conto consuntivo e preventivo deve prevedere per la sua validità una esatta ripartizione fra spese di ordinaria e straordinaria manutenzione del condominio, ciò per consentire il rispetto dei criteri legali previsti dagli articoli 1004 e 1005 del cod. civ.

Nella distinzione fra spese ordinarie e straordinarie valgono per l'usufruttuario e il proprietario le seguenti linee guida:

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio




Commenti e domande

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2 risposte a “Usufrutto in un condominio”

  1. Isabella ha detto:

    Salve, vorrei qualche informazione,io abito in una palazzina di 9 unità me conpresa,vi spiego qui sono tutti propietari,tranne io, allora io che sono in affitto mi e stato detto e firmato,dalla agenzia che devo pagare di condominio di euro 15 al mese, e 8 euro per il giardino,il ragazzo che gestisce il giardino mi ha detto che devo dagli euro 70, per un fondo cassa,del 2009.
    Io sono entrato a maggio 2009″,e prima che finisce l’anno vuole altri soldi. in caso se si roppe qualche lampadina o il rubbinetto ecc……
    Io mi chiedo sono obligata a dare questi soldi di fondo cassa.
    Ho mi devo adeguare come mi e stato scritto e firmato dall’agenzia immobiliare.
    “vi ricordo che sono l’unica in affitto”

    • alpedone ha detto:

      Non capisco cosa c’entri il “ragazzo del giardino” con il condominio? Non avete un amministratore condominiale? Le spese condominiali vanno pagate anche se l’agenzia le ha detto (e scritto) che non c’erano. Al limite dovrà farsi rimborsare dall’agenzia che le ha dato un’informazione errata.

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