Usucapione del bene in comunione ereditaria

Per quanto attiene il possesso di un bene insieme ad altri soggetti, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei possessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del diritto di usucapione.

La circostanza venutasi a creare, infatti, può essere conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri soggetti, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene.

In particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, per rivendicare il diritto all'usucapione del bene ereditato è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere e gestire il bene come se ne fosse il proprietario esclusivo, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune.

Non è rilevante, ad esempio, la circostanza che chi intende esercitare il diritto di usucapione sul bene immobile comune si sia occupato della ristrutturazione dell’immobile in cui egli viveva, provvedendo al pagamento dei relativi lavori, giacché nel momento in cui un coerede utilizza ed amministra un bene ereditario provvedendo, tra l’altro, ad eseguirvi lavori od opere, sussiste la presunzione che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi: il coerede che invochi l’usucapione ha l’onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24214/14.

22 Novembre 2014 · Piero Ciottoli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!