Unioni civili e convivenze di fatto » Dalle regole di base fino alle tasse: la guida completa

Unioni civili e convivenze di fatto » Dalle regole di base fino alle tasse: la guida completa

Come noto, negli ultimi giorni, è stato approvato il tanto discusso dl Cirinnà che sancisce, definitivamente, le unioni civili per le persone dello stesso sesso e regolamenta le convivenze di fatto: chiariamo, nel dettaglio, tutti gli aspetti più importanti di questa controversa questione.

Il 5 Giugno 2016 sono entrate in vigore le leggi sulle unioni civili e convivenze di fatto.

Le nuove regole sono il risultato di un compromesso tra le varie anime della maggioranza di governo, che ha portato tra l’altro, allo stralcio del capitolo della cosiddetta stepchild adoption, letteralmente adozione del figliastro.

La Cirinnà, dal nome della relatrice a Palazzo Madama, la senatrice democratica Monica Cirinnà, è legge dello Stato ed è applicata da domenica 5 giugno 2016.

Tra le principali novità, ci sono le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

L’avvio dell’unione avviene attraverso una dichiarazione, pronunciata di fronte a un ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni, ma a differenza del matrimonio non ci sono pubblicazioni.

I partner dell’unione civile sono inoltre riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di malattia, ricovero e morte. In questa circostanza il partner superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e anche all'eredità, nella stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio.

Alle coppie verrà inoltre applicato il regime della comunione dei beni, se non opteranno per la separazione.

Se c’è la volontà, si può anche scegliere il cognome di uno dei due partner.

Praticamente immediata anche la possibilità di sciogliere l’unione. Basta che uno dei due partner presenti una comunicazione all'ufficiale di stato civile.

Dopo tre mesi, si potrà richiedere il divorzio vero e proprio.

In caso di divorzio il disegno di legge ha previsto che il partner più debole abbia diritto agli alimenti, oltre che all'assegnazione della casa.

Oltre alle unioni civili, la Cirinnà prevede anche la convivenza di fatto, che può riguardare sia le coppie etero che quelle omosessuali.

Per la registrazione, uno dei due conviventi può presentare la dichiarazione di residenza all'anagrafe specificando che si tratta di Convivenza per vincoli affettivi.

I conviventi possono inoltre decidere di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di optare per la comunione dei beni con un contratto di convivenza.

L’atto deve essere scritto e predisposto con l’assistenza di un professionista (avvocato o notaio) nella forma di atto pubblico o di scrittura privata.

Il professionista incaricato dovrà iscrivere il contratto all'anagrafe di residenza dei conviventi. Nel contratto, infine, si possono indicare in modo dettagliato quali spese vanno condivise e secondo quali proporzioni.

Cosa cambierà principalmente con l'approvazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto

Vediamo, nel dettaglio, cosa cambierà principalmente con l'approvazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto.

Nella pratica, la normativa risponde a esigenze molto diverse: nel primo caso si tratta, almeno per quanto riguarda il lato patrimoniale ed economico, di un matrimonio a tutti gli effetti.

Per chi convive, invece, la legge delinea solo alcuni diritti di assistenza specifici.

Comunque, l’unione civile deve essere registrata davanti a un pubblico ufficiale alla presenza di due testimoni e il documento sarà registrato nell'archivio di stato civile.

Ma per celebrare le prime unioni occorre aspettare almeno il 30 giugno, giorno ultimo per l’emanazione del decreto ad hoc che darà tutte le indicazioni.

I due partner possono decidere di utilizzare un cognome comune.

Le uniche differenze con il matrimonio, tralasciando ovviamente il dibattutissimo capitolo sulle adozioni, sono l’assenza delle pubblicazioni e la mancanza dell’obbligo di fedeltà.

Quindi eventuali relazioni esterne alla coppia non potranno essere chiamate in causa nel caso in cui uno dei due partner chieda lo scioglimento.

Istituzionalizzare la convivenza è possibile già da anni: basta andare all'ufficio dell’Anagrafe comunale e presentare il modello di dichiarazione di residenza specificando che si tratta di “Convivenza per vincoli affettivi”.

Chi compila il modulo è il soggetto che dirige la convivenza, che termina con il cessare della coabitazione.

Il decalogo completo sulle Unioni Civili

Vi consigliamo di leggere attentamente questo utile decalogo, il quale tenta di fugare ogni dubbio sulla disciplina delle Unioni Civili.

  1. Definizione

  2. Le unioni civili sono definite come specifica formazione ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana.

  3. Forme di costituzione

  4. Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni, certificata dal relativo documento contenente anche l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza.

  5. Cognome

  6. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all'ufficiale di Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra di loro i cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio

  7. Diritti e Doveri

  8. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:

    • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
    • l’obbligo di coabitazione;
    • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
    • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
  9. Regime patrimoniale

  10. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni.

    Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

  11. Diritto successorio

  12. Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

  13. Impedimento o nullità

  14. L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.

    È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

  15. Clausola di chiusura

  16. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

  17. Scioglimento dell’unione

  18. L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

  19. Delega al Governo

  20. Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

Il decalogo sulle convivenze di fatto

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Questi, in sintesi, gli aspetti principali della disciplina.

I diritti dei conviventi sono:

  1. gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  2. in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
  3. possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
  4. in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  5. diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  6. rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
  7. estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;/li>
  8. diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
  9. possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
  10. in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Gli aspetti patrimoniali immobiliari e fiscali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto

Entrando nell'aspetto più complesso della questione, vediamo quali sono gli aspetti patrimoniali immobiliari e fiscali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto.

Giuridicamente quando si tratta di acquistare un immobile e di pagare le rate alla banca, con le unioni civili si hanno gli stessi effetti del matrimonio.

E’ il codice civile che regola gli atti relativi alla compravendita e alla sottoscrizione del mutuo cointestato: ciascun partner, oltre alla propria quota di interessi passivi, potrà detrarre il 100% nel caso in cui abbia in carico a livello fiscale il proprio compagno.

La nuova legge offrirà anche maggiori possibilità di accendere un mutuo, perché sarà la coppia a poter fornire le garanzie e non più la persona singola come succedeva prima.

Come del resto, in caso di mancato rispetto del pagamento delle rate, il creditore si potrà rifare sulla coppia.

Sul fronte dell’affitto, se l’inquilino muore o recede dalla locazione della casa dove la coppia ha la residenza comune, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Per quanto riguarda le coppie di fatto, le novità importanti sono due: il diritto di accedere come coppia alla graduatoria delle case popolari e la possibilità di continuare a vivere nella casa comune in caso di morte del compagno.

Se il proprietario della casa di residenza viene a mancare, il convivente può continuare a usufruire dell’abitazione per un periodo tra i due e i cinque anni. Nel caso di figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Questo dovrebbe mettere la parola fine al dramma vissuto dai partner superstiti cacciati di casa dagli eredi per mettere subito in vendita l’immobile.

Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, invece, se non si decide per la separazione dei beni, con l’unione civile la comunione è automatica. I partner devono comunque contribuire all‘assistenza morale e materiale in relazione alla propria capacità lavorativa.

Molti altri diritti del matrimonio vengono estesi alle coppie gay: congedi parentali, contratti collettivi di lavoro, detrazioni per il coniuge (vale a dire uno sconto sulle tasse che si ha ogni mese sulla busta paga), possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso al mese per assistere il coniuge con handicap grave (Legge 104/92) e agevolazioni nelle graduatorie dell’asilo nido se si hanno dei figli. Resta però rigorosamente esclusa l’adozione di bambini esterni alla coppia.

Più complicato è, invece, il caso delle convivenze di fatto: la politica non le ha volute caricare di troppi obblighi, con la spiegazione che coloro che vogliono una regolamentazione più stringente possono ricorrere al matrimonio o alle unioni civili. C’è tuttavia la possibilità di ricorrere al contratto di convivenza.

Il notaio, può cucire addosso alle specifiche esigenze un documento per disciplinare i diversi aspetti patrimoniali, consentendo di tutelare in questo modo, nero su bianco, la parte debole della coppia.

Si tratta, in particolare, delle modalità di partecipazione alle spese comuni, dei criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, delle modalità di uso della casa (che sia di proprietà o in affitto), della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza per evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni, della facoltà di assistenza reciproca in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Il quadro completo sugli immobili per le unioni civili

il comma 11 della legge Cirinnà prevede, per le unioni civili, l’obbligo di coabitazione, il successivo comma 12 specifica che le parti concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Infine, in base al comma 13, in mancanza di diverso accordo, il regime patrimoniale è la comunione dei beni, del tutto analoga a quella prevista per le coppie sposate. le parti possono scegliere la divisione dei beni.

Le norme appena descritte hanno i seguenti effetti in materia di IMU e TASI: in virtù dell’esenzione TASI sulla prima casa, l’immobile di residenza non paga l’imposta. C’è l’eccezione rappresentata dall’eventualità in cui la coppia risieda in un immobile di lusso, appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9.

In questo caso, bisogna distinguere fra i seguenti casi:

  • se l’immobile è in affitto: entrambi i partner sono tenuti a versare la quota a carico del locatario (che può variare dal 10 al 30% i base alle delibere dei diversi comuni). Ognuno dei due verserà il 50%.
  • Se l’immobile è di proprietà: nel caso in cui il regime sia la comunione dei beni, ognuno dei due verserà la propria quota (il 50%) di TASI e IMU. Se il regime è di separazione dei beni, dipende dal modo in cui è intestata la proprietà dell’appartamento. La regole generale è che la TASI e l’IMU sono a carico del proprietario.

Nel caso in cui ci siano altri immobili, vale la regola sopra descirtta: dipende dal regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni), e dall’intestatario della proprietà.

Per quanto riguarda il diritto ereditario, al partner in unione civile spettano tutti i diritti riservati al coniuge.

Il comma 21 della legge prevede che si applichino le norme previste dal capo X, titolo primo, libro secondo del codice civile, in base al quale “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono il coniuge (al quale sono equiparati i partner in unione civile), i figli, gli ascendenti”.

Al partner, come al coniuge, va la metà del patrimonio. E’ poi previsto il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare.

Il quadro completo sugli immobili per le convivenze di fatto

I due partner sono necessariamente conviventi nella stessa abitazione e fanno parte della stessa famiglia anagrafica. Quindi, dividono le tasse sull’immobile nel caso in cui siano inquilini tenuti al versamento. Per il resto, IMU e TASI sono dovute dal proprietario dell’immobile. I rapporti patrimoniali fra i conviventi di fatto, in base al comma 50, sono disciplinati da un accordo privato, che quindi stabilirà fra le altre cose la divisione delle eventuali proprietà di immobili.

Ci sono però una serie di norme che tutelano il convivente in caso di decesso del partner proprietario dell’abitazione di convivenza.

Il superstite ha diritto di continuare a vivere nella stessa casa per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa casa abitano figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto minimo a risedere nell’abitazine sale a tre anni.

Per quanto riguarda IMU e TASI, si attendono specifici chiarimenti (la Cirinnà prevede decreti attuativi che regolamentino tutti gli aspetti di coordinamento con le leggi esistenti).

In generale, però, il diritto a continuare a risiedere nella casa di abitazione non dovrebbe comportare nessun obbligo fiscale: le tasse le pagano gli eredi, che diventano titolari dell’immobile.

I diritti del superstite in relazione alla casa di proprietà del partner deceduto vengono meno in uno dei seguenti casi: se il superstite cessa di abitare bell’immobile, oppure in caso di matrimonio, unione civile, nuova convivenza di fatto.

Se i due conviventi vivevano in affitto, il superstite ha diritto a succedere nel contratto.

10 Giugno 2016 · Andrea Ricciardi


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