Quando il pagamento di un debito del defunto configura accettazione tacita dell’eredità

In tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del de cuius, ad opera del chiamato all'eredità, configura un’accettazione tacita dell’eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.

Ma, lo stesso adempimento eseguito con denaro proprio, ed in epoca successiva alla rinuncia, non integra accettazione tacita dell’eredità e non rende inefficaci gli effetti della precedente rinuncia.

La rinuncia all'eredità, infatti, può essere riconosciuta inefficace solo se, fra la data di decesso del de cuius e quella di sottoscrizione della rinuncia stessa, è possibile ascrivere al soggetto che rinuncia il compimento di atti rilevanti, previsti dal codice civile come indicativi o impositivi di una accettazione tacita dell’eredità.

Ad esempio, la rinuncia ai diritti di successione a fronte di un corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, comporta accettazione dell'eredità. Oppure, quando il chiamato sottrae o nasconde beni spettanti all’eredità stessa, egli decade dalla facoltà di rinunciarvi e viene considerato erede puro e semplice, anche dopo una successiva rinuncia, secondo il principio semel heres, semper heres, vale a dire una volta erede, erede per sempre.

Questo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità nella sentenza numero 1634 del 27 gennaio 2014.

1 Febbraio 2014 · Ludmilla Karadzic




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10 risposte a “Quando il pagamento di un debito del defunto configura accettazione tacita dell’eredità”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho già scritto giorni fa ma non essendomi spiegata adeguatamente, non ho ricevuto risposta esauriente. Fratello e sorella ereditano al 50% un immobile, ma la parte del primo viene gravata da ipoteca Equitalia. Purtroppo sempre il primo decede, lasciando come successori moglie, figlie, nipote,e quindi la sorella. Questa, qualche ora dopo la morte del suddetto, fa un prelievo di 600 euri da un postapay che egli, sapendo di essere alla fine dei suoi giorni, le ha lasciato x eventuali spese funerarie. Alla luce quindi di questo “furto” su di un bene ereditario, come potrà agire la sorella se venisse chiamata all’eredita, dopo che gli attuali chiamati (moglie,figlie,nipote), rinunciassero per non accollarsi i debiti del de cuius, e fossero trascorsi i 3 mesi dalla successione per poter rinunciare anch’ella?

    • Paolo Rastelli ha detto:

      Dunque, se il defunto ha lasciato testamento, indicando la sorella fra i beneficiari, il prelievo effettuato con la carta bancomat dopo il decesso indica, inequivocabilmente, accettazione tacita dell’eredità e la sorella non potrà più rinunciare all’eredità. Beninteso, potrà comunque rinunciare, ma se il creditore del defunto venisse a conoscenza del prelievo, la rinuncia non avrebbe valore e la sorella potrebbe essere obbligata a pagare i debiti del defunto.

      Se, invece, non c’è testamento, allora il problema non si pone nemmeno, dal momento che nella successione legittima entrano in gioco, come chiamati all’eredità, solo coniuge e figli, se ve ne sono, mentre la sorella è esclusa. E quindi, in questa ipotesi, ella nemmeno deve rinunciare all’eredità.

  2. Anonimo ha detto:

    Io e mio fratello avevamo ereditato un immobile al 50%, ma la sua parte , per debiti pregressi, è gravata da ipoteca Equitalia. Il mese scorso mio fratello è mancato. La settimana precedente mi aveva lasciato la sua postapay con pin per eventuali spese funerarie. La mattina del 12 giugno, poche ore dopo la morte ho prelevato 600 euro per le spese, non sapendo che facevano già parte del patrimonio ereditario, tanto che il funerale è stato pagato da un nostro zio.

    La domanda allora è questa: considerando l’asse ereditario costituito da figlie, nipote, e quindi sorella(io), cosa posso fare in caso fossi una “chiamata” all’eredità se l’inventario dei beni va fatto entro 3 mesi dalla successione e la loro eventuale rinuncia può essere fatta in un arco temporale di 10 anni? Devo procedere all’inventario già da adesso? Mi conviene,anche se costosa, fare io la successione?
    .

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Forse non abbiamo ban compreso il problema, ma Lei, in assenza di testamento che la chiama all’eredità per la parte disponibile al defunto, non è una legittimaria, cioè non rientra nella successione aperta dalla morte di suo fratello.

  3. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    mio fratello deceduto aveva un conto corrente cointestato con la moglie dove veniva accreditata la pensione con la quale è in regime di separazione dei beni, e non in possesso di alcun bene, vivendo nella casa del figlio al quale appartiene tutto il contenuto…pur aiutandolo a pagare le rate del mutuo on i soldi della pensione. Dopo la morte la moglie ha prelevato dal conto cointestato l’intera cifra (2.500 euro)la banca ha chiesto certificato di morte e e atto sostitutivo di notorietà chiedendo chi erano gli eredi che lei ha dichiarato essere lei e il figlio. E’ questa accettazione di eredità? Successivamente nel visionare le sue carte, abbiamo poi trovato una cartella dell’agenzia delle entrate non pagata.e dopo due mesi dalla morte è arrivata un’altra cartella che la moglie ha ritirato in comune, oltre a due buste di altre sanzioni arrivate nella caseltta postale. Mio fratello aveva poi un conto cointestato con me e la mamma con firma solo mia, e un piccolo fondo che alimentava il conto corrente. Soldi di esclusiva proprietà della mamma
    in quanto ne io ne lui abbiamo mai versato nulla. Dopo la morte la mamma ha chiuso sia il fondo che il conto, aprendone uno nuovo intestato a lei e a me. Stiamo ora decidendo se accettare con beneficio d’inventario e mi chiedo se inserire o no l’importo che era nel conto cointestato con la mamma o no, essendo denaro di esclusiva proprietà della mamma…la cointestazione era esclusivamente perchè in caso di morte della mamma andassero anche a lui questi beni.
    Inoltre vorrei chiedere i termini, dopo la presentazione del beneficio d’inventario per accettare o rifiutare…se si accetta rimangono validi i vantaggi del beneficio d’inventario? Mi scuso per tutte queste domande essendo la situazione molto complessa. La ringrazio tantissimo.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      I chiamati all’eredità, nel caso in cui il defunto abbia moglie e figli, non comprendono la madre ed il fratello del defunto, per i quali ultimi, pertanto, non si pone il problema di accettazione, rinuncia o accettazione con beneficio di inventario. In altre parole la vedova non ha dichiarato il falso alla banca quando ha asserito essere lei ed il figlio gli unici eredi. Tanto premesso, se vuole può riformulare la domanda in modo più conciso e chiaro. Peraltro, dalla situazione esposta l’unica a doversi legittimamente lamentare è la vedova, che avrebbe potuto reclamare un terzo del saldo disponibile, al momento della morte del de cuius, sul conto corrente cointestato al marito, alla suocera e al cognato, a meno che la suocera non fosse riuscita a dimostrare che il conto corrente veniva alimentato da proventi a lei sola riconducibili.

  4. tango2 ha detto:

    Innanzitutto La ringrazio infinitamente per il gent.ssimo interessamento,
    Credo però di non aver esposto il problema in maniera sufficientemente chiara..
    4 fratelli ereditano alcuni immobili oltre ad un debito bancario già contratto dal defunto.
    Mentre si ragionava congiuntamente sulla possibile vendita di alcuni degli immobili ereditati per estinguere il debito con la banca, uno dei fratelli ne ha arbitrariamente concordato (con la banca stessa) l’estinzione con propri fondi privati senza condividere questa azione con gli altri fratelli.
    Ora, questi, richiede ai fratelli la somma pro quota (chiaramente esclusa la sua) maggiorata di interessi (pari a quelli bancari) che verranno a maturasi fino al giorno in cui gli altri fratelli non salderanno a suo favore la loro parte. Qui nasce un bel problema poiché, trattandosi di cifre importanti, nessuno dei tre fratelli ha disponibilità economiche sufficienti. L’unico modo che i tre fratelli avrebbero per saldare il debito sarebbe quello di procedere alla vendita degli immobili ma questo viene continuamente reso impossibile dal fratello creditore con mille e mille controversie. Addirittura è successo più volte che lui stesso avanzasse proposte di accordo bonario per poi essere l’unico a non firmarle!
    Nello stato di fatto, il fratello che ha pagato la banca ha tutti gli interessi acché passi il tempo per maturare interessi fino ad arrivare al punto che quanto gli sarà dovuto raggiungerà il valore complessivo della mole ancora indivisa. In tal modo prenderà tutto lui! Sta di fatto che sono passati già 5 anni e nulla si è concluso ed Il “buon” fratello creditore continua a maturare interessi giorno dopo giorno…

    Grazie ancora!

    • Per porre fine al progetto del “buon” fratello, gli altri coeredi non hanno scelta: devono procedere giudizialmente per chiedere la divisione dell’eredità, ex articolo 713 e seguenti del codice civile.

  5. tango2 ha detto:

    Vorrei chiedere se sia legittimo che, in caso di decesso di un parente, uno dei 4 eredi saldi arbitrariamente tutto il debito bancario del defunto chiedendone agli altri coeredi la restituzione pro quota più interessi maturati fino alla futura data di estinzione. Poiché l’erede che ha estinto il debito si oppone continuamente alla divisione testamentaria e gli altri coeredi non sono in condizione di saldare il debito pro quota, gli interessi aumentano continuamente ed alla fine tutta l’eredità sarà assorbita appunto dall’unico erede che ha pagato la banca.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il codice civile (articolo 754) parla chiaro: gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti in proporzione della loro quota ereditaria. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può chiedere agli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire. Il coerede, cioè, conserva la facoltà di chiedere il pagamento del debito saldato al creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

      Questo per rispondere alla prima parte della domanda: il coerede che paga tutti i debiti lasciati dal defunto è legittimato a farlo.

      Per quanto attiene, invece, il timore espresso nella seconda parte, va precisato che, sempre secondo il codice civile (articolo 752), i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Anche secondo giurisprudenza consolidata, i crediti non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo coerede (anche quello che si è assunto l’onere di pagare i creditori del de cuius) di compiere gli atti individuali dispositivi sulla massa ereditaria ed è perciò necessario che qualsiasi atto, che a essi si riferisca, sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi.

      Ciò significa, in pratica, che il coerede che ha saldato i debiti del defunto non può per questo compiere atti individuali dispositivi dei conti correnti del defunto: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte l’eredità lasciata in conto corrente o in deposito titoli. Ed è questa la ragione per cui, probabilmente, il coerede che ha pagato si oppone alla divisione ereditaria: vorrebbe prima rientrare delle quote dovute dagli altri coeredi.

      La banca, infatti, dovrà comunque ripartire la disponibilità lasciata dal de cuius fra i coeredi. Il coerede che ha assunto l’onere di saldare i debiti del defunto dovrà richiedere la quota a ciascuno dei coeredi e, semmai, agire per vie giudiziali per ottenere il rimborso di quanto anticipato.

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