Una ditta ha scelto quest’anno di cambiare il regime fiscale ordinario per regime speciale

Una ditta ha scelto quest’anno di cambiare il regime fiscale ordinario per regime speciale. Trattasi di una ditta che fa allevamento di bovini. Quando hanno fatto la scelta per il regime speciale (forfetizzato) hanno fatto in base ad una continuità della strategia gestionale e di mercato, però con quello problema della epidemia di lingua blu (francese) per forza hanno cambiato radicalmente la strategia ed questo cambiamento ha rilevato che questo regime forfetizzato non è quello più adattato alla realtà attuale.

Come l’articolo 36 del DPR 633/72 fa riferimento all'obbligo di mantenersi nel regime scelto per 3 anni, se le cose non cambiano, sarà disastroso il risultato per la ditta, che potrà anche venire al fallimento. La domanda è: considerato che la scelta del regime speciale era basata sull’una situazione di mercato con abbondanza di motivi per mantenere l’allevamento, una volta che il mercato è stato cambiato drasticamente, come può la ditta chiedere la revoca del regime speciale senza avere bisogno di aspettare quelli 3 anni, anche perché se dovrà aspettare questo tempo, sicuramente neanche sarà più attiva, forse fallirà. Grazie.


Cara Estevam, l’articolo 36 del dpr 633/72 tratta dell'opzione per la contabilità separata nell’ipotesi in cui si esercitino più attività nell’ambito della stessa impresa o professione. Quindi se hai più attività agricole (distinte) nell’ambito della stessa impresa e le vuoi trattare separatamente allora, lì, l’opzione è vincolante per un triennio. Se invece parliamo di una attività agricola allora l’articolo 34 è quello che ci interessa; in tale articolo non ho trovato questo vincolo triennale; l’ho trovato quando c’è il passaggio inverso, da speciale ad ordinario.

Commento di consulente fiscale | Mercoledì, 10 Settembre 2008

10 Settembre 2008 · Andrea Ricciardi


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Commenti e domande

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33 risposte a “Una ditta ha scelto quest’anno di cambiare il regime fiscale ordinario per regime speciale”

  1. Sonja ha detto:

    Buongiorno sono separata, il mio ex marito paga il 50% dell’affitto come da sentenza di separazione consensuale… l’intestataria del contratto sono io… la mia domanda è la seguente: può il mio ex marito scaricare il suo 50% con le ricevute dell’affitto intestate alla mia persona? se si come bisogna fare dato che ovviamente lui potrà scaricare solo le ricevute di pagamenti che riportano il suo nome? Aggiungo che io ieri ho chiamato il commercialista che mi ha detto che NON può assolutamente scaricare le ricevute a mio nome anche se paga il 50% dell’affitto potete gentilmente in parole semplici darmi delle delucidazioni? Ringrazio. Sonja.

    • cocco bill ha detto:

      Innanzitutto, gentile Sonja, deve consentirmi di esprimerle tutta la mia ammirazione (condita con una puntina di invidia). Difficile incontrare una ex moglie che si preoccupa con tanta solerzia e partecipazione alle cose fiscali dell’ex marito. O meglio, è capitato spesso, ma tutte le domande erano finalizzate a sapere in che modo inguaiare fiscalmente un ex marito che, ad esempio, si fosse accollato l’intera detrazione per figlio a carico.

      Ciò detto le rispondo. Il suo ex marito può dedurre dal proprio reddito lordo l’assegno alimentare o di mantenimento previsto nella sentenza giudiziale di separazione o nell’accordo consensuale omologato.

      Da questo punto di vista il 50% dell’affitto previsto nell’accordo, è a mio parere, deducibile dal reddito del suo ex marito. Le ricevute, insieme all’accordo, dovrebbero servire al suo ex marito solo per giustificare l’importo dedotto a fronte di una verifica fiscale.

      Ma, c’è un ma. Lei non specifica se ci sono figli. In questa evenienza la questione si complica perchè una parte del 50% dell’affitto corrisposto dal suo ex marito potrebbe essere visto come assorbito in un eventuale assegno di mantenimento dei figli, che, come lei certamente saprà non è assolutamente deducibile dal reddito del suo ex marito.

      Come la mettiamo allora? L’unica soluzione è procedere con un interpello all’Agenzia delle Entrate.

    • Sonja ha detto:

      Vi ringrazio per la disponibilità nel togliermi questo dubbio e soprattutto grazie per il complimento… ha ragione sul fatto che non ho evidenziato che il 50% dell’affitto il padre lo paga per le nostre due figlie, entrambe sono state affidate alla mia persona, preciso che il padre non ha voluto il congiunto. Io lavoro e non percepisco alcun mantenimento dal mio ex marito… quindi anche io come lui pago l’altro 50% del suddetto affitto. Il padre mi inoltra un bonifico entro il 10 di ogni mese nello stesso lui indica il mantenimento alimentare e l’affitto… Da quanto lei mi ha scritto ovviamente non essendo a conoscenza della presenza di due figliole mi ha indicato che lui poteva dedurre sia il mantenimento alimentare che quello dell’affitto ma poi non ho capito il punto dove lei scrive “Ma, c’è un ma… scrivendo che in presenza di figli la parte dell’affitto sarebbe assorbito dal mantenimento dei figli… ed infatti così è… quindi la mia domanda è questa: può in presenza di due figli affidati solo alla mia persona detrarre il suo 50% di affitto che è facente parte del mantenimento delle nostre figlie? Mi dia chiare delucidazioni. La ringrazio nuovamente per la risposta che mi darà… Sonja.

    • Sonja ha detto:

      Volevo aggiungere che dal padre le nostre percepiscono 200€ a testa, oltre a ciò lui mi corrisponde il 50% dell’affitto sempre per le nostre figlie… tengo a precisare che sia io che il padre corrispondiamo alle nostre figlie il nostro 50% tra mantenimento e affitto… spero di essere stata chiara. Cordialmente Sonja.

    • cocco bill ha detto:

      Da quanto scrive Sonja, il 50% dell’affitto è imputabile al mantenimento dei figli. Per la quota corrisposta dal suo ex marito per il mantenimento dei figli (che è assorbita dal 50% dell’affitto) non è possibile alcuna deduzione o detrazione.

      Nell’accordo sarebbe stato meglio classificare quel 50% di affitto da corrispondere come assegno alimentare.

      Così come è redatto l’accordo adesso, qualsiasi deduzione rischia di essere contestata da successive verifiche fiscali.

    • Sonja ha detto:

      sulla sentenza di separazione consensuale è scritto che il padre deve per ogni figlia 200€, inoltre provvederà al pagamento del 50% dell’affitto, sempre per le figlie… detto ciò può dedurre il 50% dell’affitto sul 730? Grazie… ehm a proposito ho visto che il vostro blog è su fb stasera diventerò una vostra fan… complimenti davvero per il vostro utile servizio! Cordialmente Sonja… attendo risposta.

    • cocco bill ha detto:

      No Sonja. Qualsiasi somma corrisposta direttamente o indirettamente alle figlie non è né deducibile, né detraibile.

      Se vuole può inoltrare interpello all’ADE. Si tratta praticamente di chiedere risposte all’Agenzia, come ha fatto qui. Solo che la risposta dell’ADE è sicuramente molto più autorevole della mia. E, nel caso fosse positiva, non espone il suo ex marito al rischio di vedersi richiedere deduzioni o detrazioni indebite, con conseguenti pesanti sanzioni.

  2. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se il commercialista incaricato della gestione economico/contabile di un artigiano può ritenersi oggi (2010) responsabile per aver omesso di effettuare il versamento dei contributi inps per gli anni 1992-95 o la sua responsabiltà professionale è rpescritta. In particolare, vorrei sapere se l’artigiano ha la possibilità di rivalersi sul commercialista per il fatto che dovrà posticipare il percepimento della pensione a causa di tale mancato versamento contributivo.
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Prima va provato che il commercialista aveva ricevuto ed accettato l’incarico di provvedere ai versamenti contributivi per conto del cliente.

      In ogni caso mi sembra che lei si sia accorto troppo tardi del problema.

  3. Anonimo ha detto:

    come cancellare l’ipoteca”?

    • cocco bill ha detto:

      Semplicemente pagando il debito. Con la liberatoria del creditore è poi possibile recarsi alla Conservatoria dei registri Immobiliari per ottenere la cancellazione.

  4. giovanni ha detto:

    Avevo ricevuto circa 9 anni fà una multa dall’inps per imposte non pagate, pagavo rateizzato l’importo poi non convinto ho chiesto un riesame e mi scrissero che avevo pagato tributi non dovuti, quattro anni fà mi resero con assegni circa 3500 € per importi non dovuti, dopo un anno altri 2000 €, e l’anno scorso circa un migliaio. A Novembre scorso (2009) Equitalia mi ha notificato un preavviso di fermo amministrativo dell’auto perchè affermano che dovevo all’inps circa 4500 €.
    All’Inps hanno ammesso di aver fatto confusione loro stessi ma non potevano fare niente ed addirittura hanno riscontrato che avevo da avere ancora un migliaio di € che mi hanno scontato dai tributi che dovevo per quel periodo, nonostante mi stessero notificando nello stesso tempo quella multa di cui sopra tramite Equitalia, e anche non potevano rateizzare perchè affermavano che erano residui di un importo già rateizzato.
    Alla fine di tutta la questione io purtroppo avendo avuto grossi problemi per circa un anno e qualche mese col ginocchio, essendomi operato ed avendo fatto una lunga riabilitazione non ero certamente in grado di poter onorare questa richiesta essendo un agente di commercio e non avendo lavorato per tutto questo periodo ed anche ora stò vivendo ed onorando altri precedenti impegni economici con molto sforzo e col fiatone.
    Ho anche una macchina che non vale certamente quella cifra a questo punto mi stò rassegnando ad accettare questo fermo amministrativo quando avverrà ed a farmi portare via la macchina, poichè forse nello scambio autovecchia/4500€ di multa almeno in questo ci guadagno.
    Io vorrei sapere se dopo che mi portano via questa macchina, non avendo nulla di intestato e convivendo con la mia compagna in un appartamento in affitto, possono venire in casa a portarci via i mobili o questo computer, o altre cose di casa, o possono rivalersi sulla mia compagna?
    Il mio progetto è che dopo prendo una macchinuccia da pochissimo per poter tornare a lavorare e ricominciare da capo, ma mi chiedevo possono poi rifarsi anche su questa auto dopo aver portato via la prima ? Ci sarà segnalazine nelle banche dati (crif?)? Al momento non risulta nulla.
    Quindi, finisce tutto quando mi portano via la macchina con preavviso di fermo o la cosa continua all’infinito ?
    Non le nascondo che ho passato un momento di grande sconforto quando con ancore le stampelle andavo dall’inps a equitalia e loro pur ammettendo che avevano sbagliato dovevo pagare ….
    Mi sono sentito deriso ed offeso ed altro ancora ed ancora mi domando come possano avvenire queste cose assurde.
    La ringrazio per l’attenzione e per la consulenza e mi scuso per la prolissità di questo post.
    Grazie in anticipo
    Giovanni

    • cocco bill ha detto:

      Lasci stare le descrizioni delle allucinati vessazioni a lei derivanti da questo matrimonio imperfetto fra Equitalia ed INPS. Un giorno, forse capiremo a cosa è dovuto. Per il momento, in tanti ne abbiamo contezza, purtroppo. Io sicuramente.

      Allora Antonio, le riporto in breve cosa ho già scritto a chi come lei, mi chiedeva cosa fare in futuro. E e perdoni la crudezza del linguaggio, ma rende meglio l’idea.

      1) adottare il regime patrimoniale coniugale di separazione dei beni. Meglio una vera e propria separazione legale (per l’accordo da omologare basta un azzeccagarbugli qualsiasi, a cui offrire, per l’incomodo, cappuccino e cornetto al bar del tribunale);

      2) vendere la casa di proprietà prima che Equitalia vi iscriva ipoteca;

      3) abitare in affitto con comodato d’uso di arredi, suppellettili ed elettrodomestici. Tutto registrato ed elenco dei beni in comodato puntualmente dettagliato;

      4) circolare con veicolo rigorosamente intestato ad altri: moglie separata, fratello, amico ecc… ;

      5) mai depositare in conto corrente, bancario o postale: tanto ormai lo stato espropria anche quelli con la scusa che son dormienti. Ed allora (anche come corrispettivo di lavoro) banconote da 500 euro, avvolte e compattamente sistemate in ovuli di materiale inerte per inserimento rettale. Con il tempo ci si abitua …

      Infatti il suo debito con Equitalia/INPS non si estinguerà con il fermo amministrativo. Ma nel tempo, la sua esposizione debitoria lieviterà in funzione degli interessi moratori e per le spese di riscossione coattiva, compresi i pignoramenti infruttuosi.

      Un ultimo chiarimento sul fermo amministrativo voglio darle. Il fermo amministrativo non espropria il veicolo. Cioè, lei sull’auto ferma dovrà comunque continuare a pagare il bollo, perchè il bollo è tassa di proprietà e non di circolazione.

      Dunque il consiglio è vendere l’auto a chiunque (anche alla sua compagna) prima che venga emesso il provvedimento di fermo.

  5. cocco bill ha detto:

    Non sono in grado di aiutarla. Mi spiace.

  6. sandro ha detto:

    domandina breve:
    in merito alle detrazioni previste agli art. 12 13 del testo unico imposte sui redditi,vorrei sapere se c’e’ qualche differenza nel presentare al datore di lavoro la dichiarazione attestante il diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali di cui sopra o eseguire la dichiarazione direttamente nel mod. 730.

  7. Paola ha detto:

    Buongiorno.

    Sono una lavoratrice dipendente, per esigenze familiari durante lo scorso anno sono rimasta in aspettativa non percependo alcuna indennita’.
    Normalmente presento il 730, volevo sapere come mi devo comportare quest’anno essendo proprietaria di un mini appartamento che ha un reddito di circa 400 euro a cui bisogna aggiungere la rivalutazione in quanto non adibita ad abitazioneprincipale, ma utilizzata come residenza estiva.
    Preciso che con mio marito sono in regime di divisione dei beni.
    Nel caso debba comunque presentare la dichiarazione vorrei sapere se posso nella stessa portare a deuzione la 6^ rata delle spese di ristrtturazione, infine che tipo di modello da utilizzare ed a chi deve essere presentato non avendo per quest’anno nessun datore di lavoro e quindi per me e’ una nuova situazione e non so proprio come comportarmi
    Vi ringrazio della cortesia che vorrete dimostrarmi.
    Paola.

    • cocco bill ha detto:

      E’ obbligato a presentare dichiarazione dei redditi anche chi percepisce solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo superiore a euro 500.

      Deve ricorrere al modello unico e può, ovviamente, fruire di tutte le detrazioni a cui ha diritto.

      Potrà, se vuole, presentare il modello unico agli uffici postali. Oppure per via telematica, anche attraverso intermediario abilitato.

  8. marcato a vita ha detto:

    buongiorno

    la mia storia inizia nel 2003 quando mi arrivarono delle bollette del consorzio intercomunale dei rifiuti. mi trasferii di casa e non pagai.

    da allora mi arrivarono prima solleciti del consorzio. io andai parecchie volte a dire che non abitavo più in quella casa(affitto) che le bollette erano inesatte. loro niente.

    pio dettero tutto in mano ad una agenzia di recupero. no equitalia iniziarono a mandarmia avvisi di pagamento. poi penso mi notificarono qualcosa l’anno scorso, perchè arrivò una raccomandata che non ho ritirato.

    a parte quella tutte le loro comunicazioni in rioritaria.
    l’ultima mi intima a pagare entro 8 giorno altrimenti avrebbero subuti inviato la documentazione al mio datore di lavoro e pignorato il quinto.
    premetto che non si fa mai riferimento alla provenienza del debito originale.

    solo diciture così:

    totale tributi
    interessi moratori
    interessi legali
    spese varie ed eventuali

    non si capisce neppure a cosa è dovuta la somma.
    questa società la Abaco è iscritta al ministero delle finanze.

    ma secondo lei, è legale il loro modus operandi?
    e arriveranno davvero al pignoramento?
    io non voglio pagare, perchè per me non è dovuto, ma qualunque giudice temo dia ragione a loro.

    • cocco bill ha detto:

      Ha sbagliato a non ritirare la raccomandata, che rappresenta comunque una notifica correttamente eseguita.

      Doveva ritirarla e poi recarsi negli uffici ABACO con un certificato di residenza storico e chiedere lo sgravio. Oppure presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica nel caso in cui non le avessero concesso lo sgravio.

      Ora non può più far nulla, se non pagare.

    • marcato a vita ha detto:

      il pignoramento del 5 in quanto arriva di solito?
      a me nell’ultima loro comunicazione mi hanno scritto che era già stato mandato tutto al mio datore di lavoro.
      e risale a novembre ma ancora nulla

    • marcato a vita ha detto:

      e ancora mi scusi
      volendo contattarli posso avere una dilazione a rate?
      se si quante rate? debito attuale sui 600 euro dal loro ultima comunicazione di novembre

    • cocco bill ha detto:

      Il pignoramento arriva quando decidono di procedere con la riscossione coattiva.

      Se quella che le è stata notificata e che lei non ha ritirato era una cartella esattoriale, già costituisce titolo esecutivo e il creditore non ha altre particolari formalità da adempiere.

      Deve recarsi presso gli uffici della ABACO per chiedere la rateazione. Non conosco le procedure ABACO e, ad essere sinceri, non ho modo, dalle sue informazioni, se si tratta di un concessionario per la riscossione che possa avvalersi delle procedure esecutive di tipo esattoriale.

  9. GIACOMO ha detto:

    Ciao anch’io mi sono visto recapitare un acartella esattoriale in cui mi dice che non ho pagato un bollo del 1997 “faccio presente che io ho pagato tutti i bollo ma attualmente non ricordo dove ho messo le ricevute perchè ho fatto i lavori in casa” ho trovato soltanto le ricevute riguardando il periodo ce va dal 2000 ad oggi”dalla cartella risulta che loro mi hanno fanno una notificato nel 2004 e già questa cartella dovrebbe essere andata in prescrizione in quanto sono trascorsi più di 5(cinque)annidal 1997,adesso mi vedo arrivare qust’ultima dopo 13 (tredici)anni.Ho chiesto informazioni all’ufficio dell’entrate di La Spezia e loro mi hanno risposto soltanto che la mia sanzione riguardava un pagamanto di bollo Auto.
    Chiedo gentilmente come posso fare per impugnare questa cartella e a chi posso rivolgermi,all’ACI possono risalire al mio pagamento effettuato dando il numero di Targa ,premesso che la mia autovettura attualmente è dismessa.
    Grazie e distinti saluti.

    • cocco bill ha detto:

      Nel caso della tassa di circolazione le sanzioni si limitano (non essendoci dichiarazione alcuna da effettuare) al 30% della tassa dovuta (vedi sanzioni in generale). L’unica differenza è che in questo caso le sanzioni sono soggette ad interessi legali semestrali.

      Richiesta duplicati di ricevute smarrite o rubate

      Per ottenerle ci si deve recare presso il competente Ufficio Provinciale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità e formulando una richiesta. Essa deve essere presentata dal soggetto intestatario o da persona delegata o legittimata (il legale rappresentante della società intestataria, per esempio). L’ACI provvederà a rilasciare attestazione dell’avvenuto pagamento per conto della Regione di appartenenza.

      Se si vuole invece solo controllare la regolarità dei pagamenti riguardo ad un determinato mezzo, l’agenzia delle entrate ha predisposto un pratico servizio on-line (limitato ai mezzi immatricolati nelle regioni in cui la gestione della tassa é di competenza della stessa agenzia).

  10. Vincenzo Boncristiano ha detto:

    Sono il papà di uno studente universitario che alloggia fuori sede : gradirei sapere se ai fini delle detrazioni IRPEF (Dichiarazione annuale dei redditi da parte del genitore )è possibile documentare gli avvenuti pagamenti dell’affitto della stanza ( con regolare denuncia del Canone di Locazione all’Ufficio delle Entrate) con la sola copia degli assegni bancari che mensilmente vengono inviati al proprietario locatore.
    Ringraziando per quanto sopra, porgo distinti saluti

    • cocco bill ha detto:

      Le detrazioni, a quanto indicano le norme fiscali vigenti, devono essere documentate da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri.

  11. GINO BARRA ha detto:

    Prego non inviare più richieste-commenti perchè intasano il mio lavoro e nel contempo ringrazio per le informazioni ricevute.Cordiali saluti,gb

    • cocco bill ha detto:

      Gentile Gino, quando lei ha attivato il servizio – spuntando la casella accanto al form di commento – le è arrivata, da Word Press, una e-mail di conferma.

      In quella stessa e-mail c’è il link e ci sono tutte le indicazioni per la disattivazione.

      La cosa non dipende da noi, che purtroppo, non siamo in grado di interferire in una interazione esclusiva fra lei e la piattaforma di blogging word press.

      E le assicuro che non abbiamo alcuna intenzione di intasare il suo lavoro.

      Quello che posso suggerirle – se non riesce a rintracciare la e-mail di attivazione/disattivazione – è di rinnovare al richiesta di servizio servendosi del medesimo indirizzo di posta elettronica utilizzato in precedenza.

      Le verrà inviata una nuova e mail di conferma che potrà utilizzare, invece, per la disattivazione.

  12. Marilisa poli ha detto:

    Il mio rapporto di lavoro è terminato il 31/12/2009 in modo consensuale.
    Non percepisco pensione e/o disoccupazione.
    1)Può mio marito, visto che nel 2010 non avrò alcun reddito, chiedere le detrazioni per il coniuge a carico?
    2) Un figlio studente universitario, compie 26 anni il 23 maggio p.v.
    fino a quale mese è possibile percepire la detrazione per figlio a carico?
    Ringrazio infinitamente:

    • cocco bill ha detto:

      1) Suo marito può chiedere al datore di lavoro le detrazioni per coniuge a carico, ma non inserirla a carico in una eventuale dichiarazione dei redditi 2009, in quanto nell’anno di imposta 2009 lei percepiva un reddito.

      2) La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età. L’importante è che nell’anno precedente il figlio non risulti percettore di reddito superiore a 2840,51 euro.

  13. ANNA ha detto:

    ho ricevuto diverse cartelle esattoriali relative all’imposta ici anni 2002 /2003 non mi sono mai stati notificati gli avvisi di accertamento. il problema e’ che sono decorsi piu’ di 60 gg. per proporre il ricorso. ho diritto allo sgravio? l’ente locale possiede le notifiche degli avvisi come notificati per compiuta giacenza tramite il servizio postale ma la zona dove vivo non e’ servita. vi ringrazio e vi saluto anna

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