Ufficiale giudiziario: questo sconosciuto » Scopriamo gli aspetti fondamentali di questa particolare figura giuridica

Ufficiale giudiziario: questo sconosciuto » Scopriamo gli aspetti fondamentali di questa particolare figura giuridica

Chi è l'Ufficiale Giudiziario, quali sono le sue attività: a questi, e a tante altri, interrogativi, risponderemo con questo utile vademecum: ecco la guida completa.

L'attività dell'Ufficiale Giudiziario è disciplinata in parte dal DPR 15/12/1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) ed in parte da Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Gli ufficiali giudiziari, o addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli Uffici Giudiziari, sono ausiliari dell’ordine giudiziario.

Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'Autorità Giudiziaria o siano richiesti da Cancelliere o dalla Parte.

Oltre queste norme ordinamentali e istitutive, tutti i compiti propri dell’Ufficiale Giudiziario sono stabiliti, tradizionalmente, dal Codice Civile e di Procedura Civile, e più recentemente da norme di leggi speciali.

Dunque l’Ufficiale Giudiziario è colui che, principalmente, esegue i provvedimenti decisori del Giudice Civile, qualora questi ultimi non vengano rispettati ed eseguiti spontaneamente dai soggetti destinatari.

Pertanto, l'ufficiale Giudiziario è, innanzitutto, un Pubblico Ufficiale, il quale nel nostro ordinamento trova definizione nell'articolo 357 del Codice Penale, il quale chiarisce che: agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status.

Essi possono, pertanto, rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione come il Peculato (art. 314 c.p.), la Concussione (art. 317 c.p.), la Corruzione Propria (art. 319 c.p.) o Impropria (art. 318 c.p.), l’Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), la Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), oltre che essere tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria un reato di cui hanno avuto notizia nell'esercizio, o a causa, delle loro funzioni (art.361 c.p.).

Gli atti più rilevanti dell’Ufficiale Giudiziario in sede civile, come accennato, sono quelli relativi al processo di esecuzione, quali il pignoramento di beni mobili e immobili, l’esecuzione degli sfratti e delle vendite mobiliari. L’istituto della esecuzione forzata si poggia su un principio logico contenuto nell'articolo 740 del Codice Civile.

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

L'ufficiale giudiziario secondo il profilo normativo italiano

Vediamo quale è il ruolo dell'ufficiale giudiziario secondo il profilo normativo italiano.

Gli ufficiali giudiziari, addetti agli Uffici Notificazioni esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte.

E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

L'Ufficiale Giudiziario è un organo con potestà giurisdizionale che svolge funzioni ausiliarie del giudice, ma anche proprie autonome funzioni sia in campo civile, amministrativo, che stragiudiziale. Inoltre, non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

L'ufficiale giudiziario è un dipendente pubblico e non è titolare di un proprio studio come avviene in altri paesi europei.

Per la sua attività utilizza beni e strutture della pubblica amministrazione ed opera sotto la sorveglianza del magistrato capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene.

Gli Ufficiali Giudiziari prestano servizio presso i cosiddetti uffici NEP (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti) istituiti presso ciascuna Corte di Appello, Tribunali o Sezioni Distaccate di Tribunali.

Nell'U.N.E.P. sono addetti tre figure con posizioni economiche diverse: i funzionari U.N.E.P., gli Ufficiali Giudiziari e gli assistenti giudiziari. Le prime due figure provvedono ad eseguire gli atti di esecuzione e notificazioni mentre gli assistenti svolgono attività preparatoria connessa agli atti di notificazione ed esecuzione.

L'attività dell'Ufficiale Giudiziario oggi è disciplinata in parte dal DPR 15/12/1959, n. 1229 (ordinamento) ed in parte da Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Dottrina e giurisprudenza si sono più volte espresse sulla equiparazione dell'Ufficiale Giudiziario agli impiegati dello Stato.

Ad ogni modo, una delle ultime interpretazioni precisa che gli ufficiali giudiziari in quanto inseriti nell'organizzazione dello Stato in base ad un atto formale di nomina, sono impiegati civili dello Stato e quindi, per quanto non previsto dal loro speciale ordinamento, si deve applicare anche a loro lo statuto generale degli impiegati civili dello Stato, qualora le caratteristiche peculiari dell'attività da essi svolta non giustifichino un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti dello Stato.

Occorre puntualizzare che l'Ufficiale Giudiziario italiano, se pur equiparato istituzionalmente ad un funzionario statale, in realtà è una figura ibrida. Infatti:

Dunque, le attività dell'Ufficiale Giudiziario sono di natura:

In materia penale l'Ufficiale Giudiziario provvede principalmente alla notificazione degli atti, mentre in materia civile provvede alla notificazione, all'esecuzione delle sentenze e degli altri titolo esecutivi con l'assistenza, se necessario, della Forza pubblica.

Per quanto concerne le attività stragiudiziali, provvede:

Il ruolo dell'ufficiale giudiziario nella notifica degli atti

Nell'articolo che segue, vediamo quale è il ruolo dell'ufficiale giudiziario nella notifica degli atti.

La legislazione italiana prevede che la notifica in generale possa essere viziata per motivi legati al procedimento notificatorio e non contempla eccezioni sull'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Con l'entrata in vigore della Legge 80/2005 e successivi provvedimenti di attuazione, anche in Italia è stato introdotto l'uso dei mezzi di telecomunicazione - Telefax e posta elettronica - e della firma digitale, applicate ai procedimenti di notificazione e comunicazione.

La notifica civile è regolata dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. L'articolo 138 del codice di procedura civile dispone che L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nei limiti di competenza territoriale.

Mentre, l'articolo 139 precisa che se non avviene nel modo previsto nell'articolo 138, la notifica deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se nei luoghi sopra indicati la notifica a mani proprie non è possibile, l'articolo 139 del codice di procedura civile consente la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario (consegnatario) che si trovi però con lui in rapporti di natura tale da garantirne la consegna.

Il consegnatario è una persona che va identificata dall'Ufficiale Giudiziario tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda. Il legislatore ha limitato la qualifica di consegnatario a queste persone in quanto si presume che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro - che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia - in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione siano idonee a curarne la sollecita consegna al destinatario.

Non tutte le persone che vengono rinvenute nel luogo di notifica sono idonee a ricevere l'atto da consegnare al destinatario in precaria assenza, ma la scelta dell'Ufficiale Giudiziario è limitata a particolari figure, come:

l'articolo 174, comma tre del D.Lgs. 196/2003, a tutela del diritto alla riservatezza, ha imposto all'ufficiale notificatore che la notifica degli atti giudiziari a mani di persona diversa dal destinarlo sia effettuata in busta chiusa e sigillata.

Per quanto riguarda il luogo di notifica quando il destinatario è una persona giuridica, l'articolo 145 del codice di procedura civile dispone che - articolo modificato dopo l'entrata in vigore della legge 263/2005 - la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede oppure, alternativamente, a norma degli articoli 138 - notificazioni in mani proprie - 139 - notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - e 141 - notificazione presso il domiciliatario - alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Quando risultano vani i tentativi di consegnare la copia dell'atto al destinatario - per irreperibilità momentanea del destinatario - e alle persone idonee a riceverlo, l'Ufficiale Giudiziario esegue la notifica nella forma prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile:

A differenza della forma di notificazione prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile la disposizione dell'articolo 143, riguarda l'ipotesi in cui la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario dell'atto non siano conosciuti.

L'articolo 143 del codice di procedura civile, dispone che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione: "mediante deposito di copia dell'atto - in busta chiusa e sigillata - nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero." Inoltre,è fondamentale per la validità della notificazione che le indagini negative esperite per individuare il luogo di notifica siano indicate nella relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario.

A differenza di alcuni Paesi U.E. che impongono per determinati atti la notificazione eseguita personalmente dall'Ufficiale Giudiziario, in Italia la notificazione "a mani" è equiparata, indipendentemente dalla natura dell'atto, alla notificazione a mezzo del servizio postale. In alcuni casi quest'ultima modalità è addirittura obbligatoria.

Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.

Pertanto, al fine di individuare l'ufficio N.E.P. competente ad eseguire la notificazione di un atto a mezzo del servizio postale è necessario considerare:

la notificazione a mezzo posta degli atti stragiudiziali la competenza territoriale dell'Ufficiale Giudiziario non ha limiti territoriali.

La conoscenza legale di un atto da parte del destinatario viene effettuata mediante relazione di notificazione.

La relazione di notificazione, in gergo "relata di notifica", non è altro che la riproduzione "scritta" dell'intero procedimento notificatorio di un atto.

La legge non consente che la certificazione dell'avvenuta notificazione possa essere sostituita con atti diversi dalla relazione di notificazione in quanto, "la relata di notifica", è l'unico atto idoneo a fornire la prova della notificazione.

Inoltre è importante precisare che ogni l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione di notificazione, senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore.

La relazione di notificazione costituisce un atto pubblico e fa fede fino a querela di falso in ordine alle attestazioni riguardanti:

In caso di discordanza tra l'originale dell'atto e la copia notificata, deve darsi prevalenza a quanto risulta dalla copia. Tale principio non opera quando la discordanza è soltanto apparente e può essere eliminata attraverso l'esame dell'intero contesto della copia notificata.

Le mansioni dell'ufficiale giudiziario in materia di esecuzione forzata

Scopriamo quali sono le mansioni dell'ufficiale giudiziario in materia di esecuzione forzata.

Secondo la legge italiana, il creditore per poter dar corso all'esecuzione deve essere munito di titolo esecutivo (cfr. 2.2.1). oltre al titolo esecutivo è richiesto un ulteriore presupposto, che però non riguarda propriamente il processo esecutivo ma lo precede: il creditore, prima di iniziare l'esecuzione, deve notificare al debitore un atto, denominato "precetto".

Questa formalità ha la finalità di dare al debitore un termine per l'adempimento spontaneo, per evitare l'esecuzione, e allo stesso tempo assegna al creditore un termine (di novanta giorni) entro il quale l'esecuzione deve iniziare.

L'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, stabilisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo (cioè esistente), liquido (cioè individuato nel suo ammontare) ed esigibile (senza termine o condizione).

Il titolo esecutivo, fondamento dell'esecuzione forzata in qualsivoglia forma, s'identifica nel documento che accerta la sussistenza della pretesa esecutiva di un creditore contro un debitore e conseguentemente impone all'ufficio di realizzare la pretesa stessa nei limiti e nelle forme di legge.

La norma individua due tipi di titoli esecutivi:

2 Agosto 2016 · Andrea Ricciardi




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2 risposte a “Ufficiale giudiziario: questo sconosciuto » Scopriamo gli aspetti fondamentali di questa particolare figura giuridica”

  1. Anonimo ha detto:

    Vorrei sapere se prima di entrare in casa di un debitore per effettuare un pignoramento mobiliare, l ufficiale giudiziarie, il debitore può richiedere di mostrare tesserino di riconoscimento al predetto ufficiale giudiziario. E se l’eventuale avvocato del creditore o il creditore stesso si devono qualificare con documenti d’identità e cosa possono fare durante il pignoramento mobiliare.

    • Che ciascuno debba identificarsi al debitore esecutato è fuori dubbio: creditore ed avvocato del creditore possono assistere alle operazioni di ricerca dei beni eventualmente occultati, anche indicando all’ufficiale giudiziario dove ricercare i beni del debitore. Ma non possono direttamente intervenire con ispezioni a persone o a cose.

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