Le nuove armi a disposizione del creditore » Tutto sull’uso dello strumento telematico da parte dell’ufficiale giudiziario per la ricerca dei beni del debitore

Con la riforma della giustizia l'ufficiale giudiziario, per la ricerca dei beni del debitore, avrà dalla sua l'uso dello strumento telematico.

La riforma della giustizia introduce la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori.

A partire dall'11 dicembre 2014, infatti, il creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, può proporre istanza al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Ciò varrà, però, esclusivamente per i beni mobili registrati, ovvero per quei beni che hanno una esatta identificazione e registrazione, come autoveicoli, moto, rimorchi, aerei.

Il creditore, dunque, non dovrà più trovare il bene fisicamente, anche se il compito era dell'Ufficiale Giudiziario.

La nuova norma prevede, infatti che, come detto, previa autorizzazione del Tribunale competente, il creditore possa usare i seguenti mezzi telematici:

Ma vediamo, nel dettaglio, come funziona tutta la procedura.

Innanzitutto, l'Ufficiale Giudiziario dovrà attestare l'elenco delle banche dati consultate al fine della ricerca dei beni del debitore.

Il creditore può chiedere di partecipare alle operazioni di ricerca: in questo caso l’ufficiale giudiziario dovrà indicare la data e l’ora di accesso, da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d’urgenza.

Successivamente, una volta trovato il bene da pignorare, l'Ufficiale Giudiziario notifica al debitore il pignoramento con l'obbligo di consegna del bene entro dieci giorni, completo dei documenti di proprietà e con nomina dello stesso debitore a custode per il periodo predetto.

Scaduto il termine dei 10 giorni, il bene pignorato deve essere consegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) competente che ne diventa custode: il tutto avviene dopo l'eseguita trascrizione nei pubblici registri.

Al creditore, oltre all'onere della istanza per l'uso della trascrizione telematica, resta quello del compenso ulteriore a favore dell'Ufficiale giudiziario per incentivarlo a compiere le ricerche telematiche: è previsto, infatti, un compenso aggiuntivo, compreso tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione in percentuale variabile in relazione al valore del bene o credito pignorato.

Tale compenso potrà variare da una percentuale dal 2 al 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati.

E’ previsto, inoltre, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all'ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, che il creditore possa, sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale, ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute: non è ancora stato specificato, però, se l’accesso diretto del creditore sarà anch'esso gratuito o meno.

C'è da dire, però, che in caso di estinzione o di rinuncia dell'esecuzione forzata, il creditore potrebbe essere chiamato a pagare somme rilevanti liquidate a favore dell'Ufficiale Giudiziario e calcolate sul valore di stima e, per i casi di scarso valore, sul nominale del credito.

Dunque, il creditore procedente, dovrà informarsi a fondo prima di decidere se e come agire, dato il rischio di ottenere, alla fine, oltre ad un risultato negativo in termini di somme recuperate la sorpresa del conto del proprio avvocato, del custode IVG e dell'Ufficiale Giudiziario.

2 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi




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2 risposte a “Le nuove armi a disposizione del creditore » Tutto sull’uso dello strumento telematico da parte dell’ufficiale giudiziario per la ricerca dei beni del debitore”

  1. lino2307 ha detto:

    Il 25-2-2014 ho chiesto un finanziamento che mi hanno concesso per un totale di 40.810,18 da pagare in 120 rate da 478,20€ ognuna.

    Purtroppo dovuto alla crisi, la ditta dove lavora mia moglie (garante) a Marzo 2014 è andata in crisi mettendo tutti gli operai in cassa integrazione facendola lavorare solo un giorno a settimana, questa situazione è durata fino a fine Novembre 2014. Nel frattempo sono stato tartassato da persone che chiamavano con numero privato minacciandomi dicendo che se non pagavo mi avrebbero pignorato “mobili, immobili, stipendio e quant’altro, gli ho fatto presente la mia situazione finanziaria.

    Non mi sono fatto intimidire e ho preteso da loro cognome, numero di telefono e per conto di chi chiamavano di cui non hanno voluto dirmi. Dalle mie “diciamo” indagini ho scoperto che tale numero 081 apparteneva a un recupero crediti. Il 02/07/2014 mi è stata inviata una lettera dalla finanziaria alla quale ho telefonato facendogli presente anche a loro la mia situazione riguardo la C.I.G. di mia moglie. Il 26/8/2014 mi è arrivata raccomandata DECADUTO BENEFICIO DEL TERMINE.

    Tanto per cambiare sempre a Novembre 2014 dopo 18 anni ho dovuto lasciare la casa dove abitavo in comodato d’uso e mi sono dovuto trovare una casa in affitto dove pago 600,00€ al mese. Il 17 Dicembre mia moglie è stata ricoverata all’ ospedale d’urgenza dove gli hanno riscontrato: insufficienza cardiaca: valvola mitralica insufficiente dovuta a febbre reumatica acuta e ventricolo sx dilatato con conseguente rigurgito del sangue con arimia atriale.

    Tre mesi fa l’ INPS gli hanno riconosciuto l’ inabilità a meno di un terzo solo per quanto riguarda le sue mansioni (operaia tessile su macchine circolari). L’ INPS gli ha riconosciuto l’ assegno di invalidità IO (soggetto a revisione ogni tre anni per 3 volte) di 1.150,00€ al mese avendo 39 anni di contributi e 54 di età.

    Vi ho ho spiegato il tutto perchè oggi 20/10/2015 l’ufficiale giudiziario è venuto a casa a consegnarci decreto ingiuntivo del tribunale.

    Dato che non mi sono mai trovato in tale situazione, anzi ho anche estinto anticipatamente dei prestiti, sinceramente non so cosa fare visto che ho solo 40 giorni di tempo.

    Io sono in pensione e percepisco 2.250,00€ al mese meno 450,00€ x cessione del quinto, quindi 1.800,00€ al mese. Ho una figlia di 26 anni che non non riesce a trovare nessun tipo di lavoro, speriamo .

    Premetto che dalle 1.800,00€ che pendo c’è da togliere il fido di 1.200,00€ concessomi dalla banca anni fa.

    Non dico che i debiti non si devono onorare, per carità, non voglio giustificarmi, ma come cavolo fa uno con questa maledetta crisi che attanaglia tutti dal 2012.

    Inoltre nel web ho trovato “nuovi limiti pignoramento per le pensioni” D.L. 83/2015 sulla modifica del’art. 545 del codice di procedura civile.

    Chiedo cortesemente delucidazioni in merito o consigli su cosa posso fare? Ve lo chiedo perchè sinceramente non so dove sbattere la testa.

    Inoltre scusate se ve lo chiedo: ma la finanziaria prima di far mandare un DECRETO INGIUNTIVO non dovrebbe fare delle indagini inerenti alla situazione finanziaria del debitore visto che non ha voluto saperne niente fino adesso?

    • Evidentemente, la finanziaria ha svolto con accuratezza le indagini patrimoniali sul debitore, appurando che egli percepisce una pensione dall’INPS, con la quale potrà rimborsare il prestito ricevuto.

      Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

      Questa la sostanziale modifica, apportata dal D.L. 83/2015 all’articolo 545 del codice di procedure civile, in tema di pignoramento della pensione: in pratica viene definito per legge l’importo del “minimo vitale”.

      Ciò vuol dire che se la pensione percepita è di 2.250 euro (al netto delle ritenute di legge ed al lordo della cessione del quinto) la quota pignorabile si ottiene detraendo a tale importo circa 750 euro (misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà, ovvero il minimo vitale impignorabile); la quota pignorabile della pensione risulta pertanto essere pari a 1.500 euro.

      Ne consegue che per il debito acquisito con la finanziaria e non rimborsato, il rateo mensile di pensione subirà un pignoramento di circa 300 euro/mese (il 20% della quota pignorabile calcolata sulla retribuzione netta, comprensiva della somma destinata a servire la cessione).

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