Tutela della privacy lesa » Come difendersi grazie agli strumenti del garante della privacy

Il reclamo la segnalazione e il ricorso presso il garante della privacy

Se la la propria privacy non viene rispettata da terzi, ecco come effettuare il reclamo all'Autorità per la tutela dei dati personali.

Quando si vedono lesi i propri diritti sulla privacy, è bene rivolgersi al soggetto che tratta i nostri dati, ovvero il titolare del trattamento, esponendo le proprie ragioni e avanzando le richieste.

Qualora alla richiesta non sussegua un riscontro soddisfacente, e' possibile presentare un reclamo, una segnalazione o un ricorso direttamente al Garante della privacy.

Il reclamo al garante della privacy

Con il reclamo al garante della privacy vengono esposte le proprie argomentazioni riguardo la presunta violazione di legge da parte del soggetto che detiene e gestisce i dati, il titolare del trattamento, con richiesta di intervento.

Non vi sono particolari formalità da seguire, ma e' bene essere precisi e specificare chiaramente i dati del titolare e dell'eventuale rappresentante e i propri, compreso il recapito al quale si vuole ricevere la risposta.

Al reclamo segue un'istruttoria. Così, se se sussistono i presupposti il Garante della privacy, con proprio provvedimento, può invitare il titolare/gestore ad adottare misure per adeguarsi alle norme od a bloccare in tutto o in parte il trattamento illecito.

Oppure, può imporre quanto sopra se il titolare/gestore non provvede spontaneamente (questa imposizione può anche essere data subito, senza preventivo "invito") e vietare in tutto o in parte il trattamento dei dati di singoli soggetti o di gruppi e/o categorie.

Al reclamo va allegata la prova di versamento dei diritti di segreteria, che, attualmente, dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro.

La segnalazione al garante della privacy

Quando, invece, non e' possibile presentare un reclamo, perché, ad esempio non si dispone di tutte le informazioni necessarie per farlo, gli stessi scopi sono raggiungibili inoltrando una semplice segnalazione, fornendo gli elementi che si hanno.

La forma e' libera, l'invio può essere fatto all'indirizzo geografico, per email o per fax (vedi QUI).

A seguito della presentazione di una segnalazione il Garante procede come per i reclami, e può prendere gli stessi provvedimenti già accennati.

La segnalazione, a differenza del reclamo e del ricorso, e' gratuita.

Il ricorso al garante della privacy

Il ricorso al garante della privacy è un atto più formale rispetto al reclamo, e impedisce un qualsivoglia procedimento in tribunale.

Si puo' presentare ricorso al Garante dopo aver provato a rivolgere le proprie richieste al gestore/titolare del trattamento dei dati, nel caso in cui sia decorso inutilmente il tempo utile per un riscontro, 15 giorni dal ricevimento, oppure quando la risposta ricevuta e' insoddisfacente.

Nel caso in cui vi sia il rischio, per l'interessato, di subire un danno imminente e irreparabile, il ricorso puo' essere presentato subito, senza invio di richieste al gestore/titolare del trattamento o comunque senza attendere i 15 giorni per la risposta.

Il ricorso deve contenere

  1. gli estremi del ricorrente e dell'eventuale legale che lo rappresenta;
  2. gli estremi del gestore/titolare del trattamento dei dati;
  3. la data di inoltro della richiesta che non ha ricevuto risposta nei 15 giorni utili o ha ricevuto risposta insoddisfacente oppure il danno imminente ed irreparabile che permettere di prescindere dalla stessa;
  4. gli elementi di contestazione;
  5. il provvedimento richiesto al Garante;
  6. il domicilio eletto al fine del procedimento;
  7. la sottoscrizione autenticata del ricorrente (l'autenticazione non e' necessaria se firma un legale o se la firma viene apposta presso gli uffici del Garante).

Inoltre, vanno allegati la copia della richiesta rivolta al gestore/titolare del trattamento, l'eventuale procura, la documentazione utile ai fini della valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al suo rappresentante (anche fax, posta elettronica, telefono) ed, infine, la prova del versamento dei diritti di segreteria.

Per essere valido il ricorso dev'essere presentato direttamente all'ufficio del garante oppure per raccomandata a/r oppure tramite email con firma digitale oppure tramite posta elettronica certificata.

Il Garante della privacy, ricevuto il ricorso, contatta il gestore/titolare del trattamento dei dati per tentare di farlo aderire "spontaneamente" alle richieste.

Se ciò non avviene il procedimento va avanti.

Il ricorrente e la controparte possono chiedere di essere sentiti, anche in contraddittorio, e presentare memorie e documenti. Possono anche essere disposte perizie. Il ricorrente può farsi rappresentare da un legale o da una persona di fiducia.

Il Garante della privacy deve pronunciarsi entro 60 giorni (allungati di ulteriori 40 nei casi complessi: la mancata pronuncia del garante entro tale termine equivale a rigetto.

Il garante della privacy può disporre in casi particolari, il blocco, in via provvisoria, completo o parziale dei dati, oppure l'immediata sospensione di una o pi§ operazioni di trattamento, oppure la cessazione del comportamento illegittimo, ordinata con decisione motivata al gestore/titolare del trattamento dei dati.

Il Garante della privacy decide anche le spese, in misura forfettaria, posti a carico della parte soccombente o compensati (conta anche la richiesta fatta dalle parti al riguardo).

Il provvedimento del Garante viene comunicato alle parti e queste possono opporvisi entro 30 giorni davanti al giudice ordinario.

L'opposizione può riguardare anche il rigetto tacito, e in questo caso va fatta entro 30 giorni dal termine di 60 giorni detto sopra. Il ricorso avverso la pronuncia del Garante non ne sospende gli effetti.

4 Novembre 2014 · Tullio Solinas


Commenti e domande

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6 risposte a “Tutela della privacy lesa » Come difendersi grazie agli strumenti del garante della privacy”

  1. tiziana1965 ha detto:

    Vorrei sapere se ci sono i presupposti per segnalare al garante della privacy una situazione incresciosa successa qualche giorno fa. si è presentato un esattore esterno per conto Agos al mio citofono cercando mio marito senza preavviso, ha detto di essere autorizzato. E se al mio posto oltre me c’era qualche altra persona a cui non voglio far sapere gli affari miei. sappiamo di essere in torto. mi ha detto anche il suo nome .la stessa cosa è successa anche prima di natale. Io non voglio nella maniera piu assoluta che vengano a casa. Semmai scrivere cosa che non hanno mai fatto .grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Insomma, cerchiamo di chiarire le cose: l’unica persona che può autorizzare la visita domiciliare o contatti al telefono (quello personale, naturalmente, non al cellulare di amici e parenti) da parte operatori di recupero crediti è il debitore. La società di recupero crediti ha uno, ed un solo modo legittimo, di interagire con il debitore: inviargli una raccomandata AR all’indirizzo attuale di residenza. Non c’è altro.

      Il fatto di non riuscire a pagare un debito non può essere sottoposto a censure o giudizi altrui: torto o non torto si tratta di cavoli del debitore, il quale non può perdere, per questo, la propria dignità o il diritto alla privacy; e non conferisce agli incauti funzionari l’autorizzazione a presentarsi a casa senza essere stati invitati. Purtroppo questo malcostume è incoraggiato dall’atteggiamento timido del debitore, che si autoflagella sentendosi in torto e subisce in silenzio per espiare una colpa che non ha.

      Lei è legittimata senz’altro a segnalare il caso di cui è rimasta vittima all’Autorità per la tutela della privacy. Non solo, può sporgere denuncia anche all’Autorità giudiziaria per molestie e stalking. Un giorno il funzionario che la importuna potrebbe anche ringraziarla, perchè in questo modo lo avrà educato, risparmiandogli in futuro anche azioni più incisive portate avanti da qualche agguerrito debitore (leggasi avvocato) che decidesse di dedicare parte del proprio tempo per togliersi lo sfizio di chiedere al giudice anche un risarcimento danni per la propria privacy violata.

      Ma c’è un modo più spiccio, se vuole, di togliersi di torno chi crede di poter agire al di fuori delle regole. E’ necessario premettere che le derive comportamentali che l’hanno coinvolta non sono gradite, in primis, da chi è responsabile della società, in quanto segnalazioni da parte del debitore all’Autorità per la tutela della privacy o a quella giudiziaria potrebbero dare avvio ad ispezioni della Banca d’Italia e della Prefettura, con conseguenti sanzioni e/o il ritiro della licenza per poter operare nel settore del recupero crediti.

      I funzionari che effettuano visite domiciliari, o contattano ripetutamente il debitore, senza aver previamente concordato l’una e l’altra modalità di approccio, si comportano in questo modo perchè sono ignoranti, nel senso che non hanno coscienza di quello cui potrebbero andare incontro qualora incontrassero un debitore consapevole dei propri diritti e non disposto a farsi vessare. Nessuno li ha istruiti sul posto di lavoro (tanto la responsabilità penale è personale) ed hanno come attenuante (che, tuttavia, non giustifica certi atteggiamenti invasivi) il fatto che sono malpagati e cercano, in ogni modo, di accrescere le proprie provvigioni con il recupero di quanto più possibile.

      Pertanto, basta scrivere una letterina, da inviare con raccomandata A/R, ai vertici della società di recupero crediti per la quale il soggetto che si è presentato a casa sua lavora, indicando le generalità del debitore e il numero di pratica (se è in grado di fornire il nome dell’agente, bene, altrimenti loro sapranno, comunque, come risalire al tipo a cui è stata affidato il suo fascicolo), descrivendo l’episodio, diffidando formalmente dal continuare a porre in atto atteggiamenti che violano la privacy e configurano reati di molestie e stalking e riservandosi di agire per il risarcimento danni.

      Garantito al limone che nessuno la importunerà più.

  2. Anna Carmela Carchia ha detto:

    Buongiorno e possibile che le finanziarie non ti avvisano che la tua pratica è stata ceduta hai recupero crediti! Dando il tuo numero di telefono a tutti! Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Ad essere possibile è possibile, lo vediamo nella vita reale di tutti i giorni cosa succede. Per opporsi a questi soprusi la invito a leggere i contenuti di questa sezione, prima di porre ulteriori domande, a cui ci è impossibile rispondere in quanto troppo generiche.

  3. jeco ha detto:

    salve,
    ho un problema con una finanziaria, sono rimasto indietro di alcune rate ,4 per la precisione. Ora da un analisi della mia banca sono venuta a conosceenza che risulto segnalata al crif. Contattando la finanziaria, mi dicono che in data 31/10/2014 hanno mandato una lettera mezzo posta normale quindi non raccomandata dove indicavano la decadenza del beneficio del termine e che dovevo versare la cifra di 2700 euro entro la data del 10/11/2014 e che siccome non risultava questo pagamento, hanno ceduto il mio credito ad un recupero crediti che ora chiede o il pagamento di 3000 euro mezzo cambiali o richiesta di saldo e stralcio.

    A prescindere dal fatto che io non ho mai ricevuto raccomandate di quanto sopra e oltretutto le rate non pagate sono 4, e che si sarebbe potuto trovare un accordo, ora come posso risolvere la faccenda, visto che la mia banca potrebbe pagare il saldo e stralcio alla finanziaria, ma che non può erogarmi il credito vista iscrizione al crif, come grave sofferenza finanziaria. Cosa posso fare?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi riveste la funzione di consentire al debitore di non incorrere nella segnalazione: il destinatario del preavviso potrebbe, infatti, far rilevare la mancanza del presupposto sostanziale richiesto per l’iscrizione di informazioni creditizie di tipo negativo, ovvero regolarizzare la propria posizione.

      Di regola, pertanto, nel caso in cui il creditore, che abbia proceduto alla segnalazione in SIC, non riesca a provare di aver inviato al debitore il preavviso di imminente segnalazione, egli non potra’ avvalersi della presunzione prevista dal codice civile in base alla quale la dichiarazione diretta a un determinato soggetto si reputa conosciuta nel momento in cui giunge allindirizzo del destinatario.

      La invito, pertanto, a leggere questo articolo e gli altri contenuti nella sezione Illegittimità dell’iscrizione del debitore in Centrale Rischi.

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