Tutela e diritti del consumatore – una guida semplice ed efficace

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il credito al consumo per l'acquisto di beni o servizi

Il consumatore è raggiunto ogni giorno da allettanti proposte di acquisto di beni e servizi con pagamenti agevolati. Stampa, volantini, televisione, siti internet, radio e vetrine annunciano "tasso zero", "pagamenti agevolati", "inizia a pagare da…".

Molti rivenditori pubblicizzano l'acquisto di beni o servizi proponendo condizioni di pagamento favorevoli attraendo così l'attenzione del consumatore che viene invogliato all'acquisto senza però avere ben chiaro il costo finale del finanziamento.

Il credito al consumo è strumento che si sta diffondendo anche in Italia, così come è già avvenuto in altri Paesi dell'Unione Europea. Sempre più individui e famiglie, infatti, ricorrono al credito non solo per l'acquisto di beni durevoli quali l'automobile o l'arredamento della casa, ma per pagare viaggi, sport o semplicemente la spesa e alcuni finiscono per cumulare troppi finanziamenti provocando quel preoccupante fenomeno costituito dal sovraindebitamento.

Questa guida intende illustrare le principali condizioni che regolano il credito al consumo per l'acquisto di beni e servizi, al fine di consentire al consumatore di approfittare in modo consapevole di offerte vantaggiose.

Il credito al consumo

Il credito al consumo, per gli importi compresi fra 154,94 e 30.987,41 euro, è tutelato da particolari condizioni stabilite nel Testo Unico Bancario (decreto legislativo 385/93- Titolo VI - Capo I e II) e specifici obblighi di informazione del consumatore sono a carico del rivenditore e del finanziatore.

Il credito al consumo “finalizzato” all'acquisto di beni o servizi

È un credito concesso ad un consumatore per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi determinati. Il credito viene concesso da soggetti autorizzati, quali banche o finanziarie, iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, ma le trattative sulle condizioni e i tempi di rimborso avvengono di solito presso il luogo di vendita, al momento dell'acquisto dei beni/servizi con un piano di rimborso definito con rate comprensive del pagamento di un interesse quantificate sin dall'origine.

Il tasso di interesse, in questo caso fisso, è un valore che deve essere versato dal consumatore oltre al prezzo del bene acquistato. In sostanza è il costo del finanziamento. Anche i rivenditori possono concedere un'agevolazione ma nella sola forma della dilazione di pagamento del prezzo di vendita, senza interessi. Per rivenditori si intendono tutti quei soggetti autorizzati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quali ad esempio mobilifici, concessionarie auto, studi dentistici, scuole di ballo o di lingua, palestre, agenzie di viaggio, negozi della grande distribuzione, di elettronica ...

Il credito rotativo (revolving)

È una "linea di credito" di importo stabilito concesso a tempo determinato (ad esempio due anni) o indeterminato ad un consumatore per l'acquisto di beni presso un rivenditore o gruppi di rivenditori convenzionati, di solito della grande distribuzione, con l'utilizzo di una carta di pagamento magnetizzata. Il credito viene concesso da soggetti autorizzati quali banche o finanziarie, ma le trattative avvengono presso il punto vendita, al momento della richiesta di attivazione della carta.

L'utilizzo della carta che consente di spendere denaro indipendentemente dalla disponibilità di fondi nel proprio conto corrente comporta un impegno a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati, rispettando l'importo della rata minima mensile stabilita. Particolarità di questo strumento, che va conosciuto a fondo informandosi su tutte le condizioni praticate, è che la somma iniziale si ricostituisce via via che vengono effettuati i rimborsi e che i tassi di interesse possono variare se così stabilito nel contratto.

Pubblicità

Qualunque sia il mezzo utilizzato per pubblicizzare la possibilità di usufruire di condizioni agevolate di pagamento (stampa, radio TV...), nell'acquisto di beni e servizi, esistono dei doveri di corretta e puntuale informazione che il rivenditore è tenuto a rispettare affinché il consumatore possa valutare e comparare in piena consapevolezza la convenienza dell'offerta.

Il rivenditore deve sempre comunicare nella pubblicità il TAEG e il periodo di validità dell'offerta.

Il TAEG può essere espresso anche attraverso un esempio tipico.

Il TAEG è il "tasso annuo effettivo globale", che indica il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. È l'elemento più significativo per valutare la convenienza delle condizioni di credito ma non è tutto.

Il TAEG si distingue dal TAN, "tasso annuo nominale", che indica esclusivamente la misura degli interessi dovuti su un credito concesso, senza considerare le spese.

Particolare attenzione va prestata in alcuni casi… La formula "prendi adesso e inizi a pagare fra 12 mesi" va valutata sapendo che gli interessi potrebbero essere calcolati dall'acquisto e non dal momento in cui si inizia a pagare.

La formula "interessi 0" va valutata verificando che il TAN sia zero e il valore indicato del TAEG non comprenda interessi ma solo le altre voci di spesa.

La formula "vero tasso 0" va valutata verificando che il TAN e il TAEG siano zero. Per le carte revolving il tasso di interesse è variabile (di solito è legato all'aumento del tasso ufficiale di sconto) e generalmente più alto rispetto a quello accordato nel credito finalizzato.

E ancora... Bisogna avere l'accortezza di verificare attentamente tutte le voci che non sono sempre comprese per legge nel calcolo del TAEG, ad esempio alcune spese assicurative, le spese annuali di rinnovo/sostituzione della carta, le spese di incasso delle rate.

Il TAEG

Si tratta di un calcolo complesso, che va eseguito con modalità previste dalla legge. La cosa importante da ricordare è che nel TAEG devono essere compresi gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Nel calcolo del TAEG, per legge, sono inclusi:

  • il rimborso del capitale;
  • il pagamento degli interessi;
  • le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
  • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate  (N.B. tali spese possono essere escluse solo se il finanziatore lascia al consumatore la scelta sulle modalità di pagamento);
  • le spese per l'assicurazione o le garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore (N.B. le spese di assicurazione possono essere escluse solo qualora la sottoscrizione dell'assicurazione sia facoltativa);
  • il costo dell'attività di intermediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito (es. agenti o convenzionati).

Dal calcolo del TAEG sono escluse:

  • le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora;
  • eventuali tasse governative e imposte di bollo.

Con decreto del Ministero dell'Economia viene fissato trimestralmente, per il credito al consumo finalizzato, compreso il credito rotativo, il cosiddetto "tasso soglia". Un tasso superiore è considerato usurario. Sul sito della Banca d'Italia ( viene aggiornata la griglia dei tassi medi rilevati. Aggiungendo a questi il 50% si ottiene il tasso soglia.

I fogli informativi

Presso il rivenditore, il consumatore, prima di decidere se concludere o meno il contratto di finanziamento, deve visionare i fogli informativi. I fogli informativi devono infatti essere sempre messi a disposizione del consumatore nei locali aperti al pubblico ed essere datati ed aggiornati con tutte le informazioni riguardanti:

  • i tassi di interesse
  • il tasso effettivo globale medio;
  • le spese per le comunicazioni alla clientela;
  • ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi.

Gli avvisi

Nei locali aperti al pubblico deve essere messo a disposizione della clientela un avviso denominato "principali norme di trasparenza" contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del Testo Unico Bancario.

Il contratto

Deve essere concluso in forma scritta e il consumatore, dopo la sottoscrizione, deve riceverne un esemplare, pena la nullità dello stesso. Di solito consiste in un modulo contrattuale prestampato dalla società finanziaria/banca riportante già le principali condizioni contrattuali. Viene poi completato compilandolo con i dati personali di chi richiede il finanziamento e con le condizioni economiche che verranno in concreto applicate. Essendo moduli dal contenuto corposo e redatti con caratteri ridotti, è richiesta una particolare attenzione nel momento della lettura.

Questo modulo viene sottoscritto dal consumatore e diviene contratto vincolante fra le parti solo quando il finanziatore, verificate alcune condizioni, dà conferma scritta della concessione del credito o l'autorizzazione al primo utilizzo della carta di credito rotativo. Il contratto deve contenere almeno:

  • nome della banca o finanziaria che eroga il finanziamento;
  • dati del consumatore;
  • l'importo del finanziamento e le modalità di erogazione;
  • numero, importo e scadenza delle rate;
  • TAN, TAEG ed eventuali modalità di modifica;
  • oneri e causali non compresi nel TAEG (es mora);
  • eventuali garanzie richieste;
  • assicurazioni richieste e non comprese nel TAEG;
  • condizioni di recesso ed estinzione anticipata.

Il contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di determinati beni e servizi, redatto in triplice copia in quanto una copia rimane al rivenditore, deve contenere anche:

  • la descrizione analitica dei beni/servizi;
  • l'indicazione del prezzo di acquisto in contanti;
  • l'ammontare dell'eventuale acconto;
  • le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà del bene nei casi in cui non sia immediato.

Sono nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, prezzo o condizione praticata nonché quelle che prevedono tassi, prezzi o condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Il contratto di vendita e quello di finanziamento

Sono due contratti distinti e separati ma possono essere di fatto unificati in un unico contratto presso il rivenditore. Il contratto di vendita viene concluso fra il rivenditore e il consumatore. Il contratto di finanziamento viene concluso fra il consumatore e la società finanziaria/banca convenzionata del rivenditore. Una volta ottenuto il finanziamento il consumatore sarà tenuto a rimborsare all'intermediario finanziario gli importi delle rate alle scadenze e modalità concordate e indicate nel contratto di finanziamento.

La società finanziaria/banca è tenuta ad inviare al consumatore almeno una volta all'anno una comunicazione che dia il quadro aggiornato del rapporto e delle condizioni applicate.

Cosa succede in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi?

(quando, per esempio, non vengono forniti i beni o servizi considerati nel contratto di credito, vengono forniti solo in parte o non sono conformi a quanto pattuito).

In caso di inadempimento del rivenditore, il consumatore per ottenere quanto pattuito nel contratto di vendita o fornitura deve attivare le tutele previste da specifiche disposizioni contenute nel codice civile, nella legge sulle garanzie dei beni di consumo e sui prodotti difettosi.

Per quanto riguarda la sorte da riservare al contratto di credito al consumo collegato a quello di vendita o fornitura, dopo aver proceduto alla messa in mora formale del rivenditore senza ottenere risultati, il consumatore può agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso se esiste un rapporto di esclusiva tra finanziatore e rivenditore, un accordo cioè che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del rivenditore. Tale informazione non sempre è immediatamente disponibile per il consumatore e il rapporto tra inadempimento del fornitore e risoluzione del contratto di finanziamento costituisce un vero problema ancora non risolto in modo univoco dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Secondo una parte della giurisprudenza se il contratto di acquisto o prestazione di servizi dovesse essere dichiarato nullo, inefficace o risolto, anche il contratto di finanziamento subirà lo stesso trattamento in quanto collegati funzionalmente. Nel credito al consumo infatti il finanziamento è concesso in funzione dell'acquisto di un determinato bene o servizio. Tuttavia, in assenza di chiare disposizioni legislative sul punto e di una giurisprudenza consolidata, è opportuno, per evitare conseguenze spiacevoli, informare il finanziatore del problema intervenuto per trovare una soluzione ma continuare a pagare le rate.

Il diritto di recesso da parte del consumatore

Il contratto di finanziamento, soprattutto quello relativo alle carte revolving, può prevedere la possibilità per il soggetto finanziatore di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste nel contratto per giustificati motivi.

Tali variazioni, se sfavorevoli, devono essere sempre comunicate per iscritto al consumatore. In caso di modifica delle condizioni contrattuali da parte del finanziatore per giustificato motivo il consumatore può recedere dal contratto entro 15 giorni dalla comunicazione delle modifiche.

Attenzione! in caso di recesso, gli operatori finanziari spesso richiedono che contestualmente o entro 15 giorni venga saldato il debito residuo.

Comunque il consumatore può adempiere in via anticipata o recedere dal contratto senza alcuna penalità versando il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento ed eventualmente, se previsto, un compenso che in ogni caso non può essere superiore all'1% del capitale residuo.

Discorso a parte meritano i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e i contratti a distanza.

Contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza

Questi contratti sono disciplinati dalla parte terza Titolo II del Codice del Consumo a cui si rimanda per la specifica disciplina.

È importante sottolineare che qualora il prezzo di un bene o servizio oggetto di questo tipo di contratto, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito è risolto di diritto senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di vendita a distanza di un bene o servizio. Il diritto di recesso va esercitato secondo quanto stabilito nel contratto di vendita e comunque con le modalità previste dalla normativa specifica.

Il mancato pagamento delle rate del finanziamento

Il consumatore deve porre la massima attenzione al puntuale rispetto delle scadenze delle singole rate che sono indicate nel contratto perché non vengono inviati ulteriori avvisi. In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate vi sono conseguenze importanti:

  • gli interessi dovuti vengono maggiorati con l'applicazione di una mora e di spese per eventuali solleciti
  • si rischia di finire nella lista dei "cattivi pagatori" e di essere segnalati agli enti di tutela del credito che condividono l'informazione con l'intero sistema finanziario.

Se durante il periodo di rimborso sorgono difficoltà che impediscono il rispetto dei termini previsti è opportuno prendere subito contatto con la finanziaria.

I SIC  Sistemi di informazione creditizia

Sono banche dati gestite da privati, che raccolgono informazioni sull'accesso al credito dei cittadini e sull'andamento dei rapporti di credito nel tempo, fino all'estinzione.

Le società finanziarie convenzionate con i SIC non sono solo gli utilizzatori delle banche dati ma le alimentano con le informazioni di cui vengono in possesso nella procedura di richiesta, concessione e svolgimento di un rapporto di finanziamento.

Gli operatori finanziari consultano le banche dati per conoscere la storia creditizia della persona che si è rivolta a loro per ottenere un finanziamento. Oltre a tali banche dati gli operatori consultano altri registri quali ad esempio gli elenchi dei protesti presso le Camere di Commercio.

In base alle condizioni di buono o cattivo pagatore della persona che chiede il finanziamento, alla sua capacità finanziaria, al suo livello di indebitamento che si trovano iscritte nelle banche dati, le società finanziarie decidono se concedere o meno il finanziamento e a quali condizioni concederlo.

Problemi di completezza e tempestività delle informazioni vengono segnalati dagli utilizzatori di queste banche dati oltre alla necessità di accedere ad altri dati per avere una situazione completa dello stato di solvibilità del richiedente.

Il Garante per la riservatezza dei dati personali ha stabilito che non possano essere fatte iscrizioni negative per ritardi nei pagamenti di utenze telefoniche o domestiche o altri tipi di pagamenti periodici.

I SIC agiscono sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) e del Codice deontologico e di buona condotta (provvedimento numero 8 del 16 11.2004) del Garante.

Chi può accedere ai dati inseriti nelle banche dati

Soltanto gli operatori finanziari che concedono dilazioni di pagamento nella vendita di beni e servizi possono vedere i dati raccolti nei SIC e solo se hanno ricevuto dal consumatore una richiesta di finanziamento o glielo abbiano già accordato.

Possono inoltre accedervi gli organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, altre istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi di legge.

Quali usi di tali dati sono consentiti

I dati contenuti nei SIC non possono in alcun modo essere diffusi a soggetti terzi.

La consultazione delle banche dati è consentita al solo scopo di istruire nel modo migliore una domanda di finanziamento, per conoscere la situazione debitoria del soggetto richiedente ed evitare rischi di sovraesposizione e di conseguente mancato rispetto dei termini di pagamento.

Il consumatore deve essere informato sul modo in cui sono utilizzate e conservate le informazioni deve dare il proprio consenso. Egli può chiedere quali siano i dati in possesso dei SIC, chiedere l'aggiornamento o la cancellazione.

Opportunità e rischi del credito al consumo

Il credito al consumo sostiene i consumi, la domanda interna, la crescita.

Consente ai consumatori la pianificazione delle spese e l'acquisto di beni e servizi a cui avrebbero altrimenti rinunciato. Le motivazioni che spingono i consumatori a ricorrere a tale strumento sono comodità (45%), convenienza (36%), necessità (18,2%), secondo un'indagine svolta dall'Osservatorio per un'economia sana della CCIAA di Milano. Due terzi degli intervistati dichiarano che senza il credito al consumo avrebbero rinunciato all'acquisto o lo avrebbero posticipato. La soddisfazione per tale strumento è generalmente alta registrando solo un 6% di clientela insoddisfatta. Per quanto riguarda l'insolvenza, i dati disponibili non registrano emergenze particolari, sebbene venga evidenziata una crescita delle sofferenze.

Il quadro si presenta abbastanza positivo tuttavia è opportuno, in un'ottica preventiva e di lucida analisi del peggioramento dei dati, dare la giusta enfasi al rischio di sovraindebitamento che deriva da un uso improprio del credito al consumo che può essere causato da una superficialità di valutazione della propria situazione finanziaria da informazione carente, errata o imprecisa.

Il consumatore deve aver bene chiaro il costo totale dei finanziamenti attivati e quanto possano influire sul proprio bilancio tenendo conto anche di imprevisti.

Consigli ai consumatori

Nella fase pre contrattuale:

  • ponderare l'acquisto e l'accesso al credito in funzione della propria situazione finanziaria che va esaminata con equilibrio, obiettività e prudenza per evitare il cumulo eccessivo di debiti;
  • controllare che sulla pubblicità ci siano le informazioni obbligatorie: TAEG, periodo di validità dell'offerta;
  • informarsi su oneri, pagamenti, garanzie e tassi di interesse esaminando attentamente il materiale messo a disposizione del pubblico;
  • confrontare le varie offerte presenti sul mercato prestando particolare attenzione al TAEG e alle voci di spesa escluse dal TAEG;
  • confrontare il prezzo di vendita in contanti del bene/servizio con il prezzo finale del bene/servizio comprensivo del costo totale derivante dal finanziamento.

Nelle fasi contrattuali, il consumatore ha diritto a:

  • essere ben informato riguardo alle condizioni che verranno praticate nelle operazioni di finanziamento proposte;
  • ottenere un esemplare del contratto stipulato con la precisa indicazione di tutti gli elementi obbligatori e della data di sottoscrizione;
  • essere informato per iscritto sulle variazioni delle condizioni stabilite nel contratto;
  • adempiere in via anticipata o recedere dal contratto senza alcuna penalità versando il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento ed eventualmente, se previsto, un compenso che in ogni caso non può essere superiore all'1% del capitale residuo.

Attenzione a:

Pubblicità

  • carente di informazioni obbligatorie (TAEG e periodo di validità dell'offerta);
  • ingannevole;

per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che per le parole utilizzate o per il tipo di presentazione, induca o possa indurre in errore, influenzando i consumatori nella scelta dei prodotti o dei servizi da acquistare o che per la sua natura ingannevole possa condizionare i comportamenti di acquisto del consumatore. È possibile consultare i provvedimenti con i quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dichiarato ingannevoli alcuni messaggi pubblicitari sul sito www.agcm.it.

Contratti

  • carenti di informazioni obbligatorie (vedi pagina precedente);
  • contenenti clausole vessatorie;

le clausole vessatorie sono clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. [attenzione: queste clausole operano qualora espressamente approvate e sottoscritte].

Il Servizio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Milano ha operato un esame delle clausole più diffuse nei contratti di credito al consumo e di carte revolving verificandone per alcune gli estremi di vessatorietà.

Sul sito della Camera di Commercio di Milano è possibile scaricare i pareri integrali sulle clausole vessatorie quali, ad esempio quelle che:

  • prevedono il consenso incondizionato del consumatore ad una cessione del contratto a terzi;
  • richiedono che il coniuge del consumatore firmi il contratto come coobbligato in veste del titolare del rapporto e non come fidejussore, senza che le condizioni generali del contratto prevedano con chiarezza i contenuti dell'impegno cui tale soggetto si sottopone. In generale si tratta di tutte quelle clausole che prevedono l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
  • prevedono l'elezione di un foro esclusivo competente per la risoluzione di controversie derivanti dal contratto in una località che non coincide con quella di residenza (dimora abituale) o domicilio elettivo del consumatore, dove ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
  • prevedono la possibilità per il finanziatore di modificare unilateralmente le condizioni senza giustificato motivo.

L'azione inibitoria

Le associazioni rappresentative dei consumatori, dei professionisti e le Camere di Commercio possono chiamare in giudizio il professionista o l'associazione dei professionisti che adotti o consigli di adottare condizioni generali di contratto le cui clausole sono da considerarsi vessatorie per ottenerne dal Magistrato l'inibitoria.

La tutela del consumatore

Il consumatore che ha dubbi e segnalazioni da fare può rivolgersi a:

  • Camere di Commercio Area Tutela del Mercato (pubblicità e contrattualistica presso i rivenditori)
  • Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato
  • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette)
  • Autorità per la protezione dei dati personali (protezione e trattamento dati personali-banche dati)
  • Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  • Ministero dello Sviluppo Economico-DG Vigilanza e Normativa tecnica (pubblicità e contrattualistica presso i rivenditori)
  • Banca d'Italia (Vigilanza su banche e finanziarie) Questi soggetti, ognuno per la parte di rispettiva competenza, verificano e concorrono alla corretta applicazione delle disposizioni di legge.

Il mancato rispetto delle norme di legge comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa e/o l'attivazione di altri rimedi.

Ci sono poi associazioni a cui è possibile rivolgersi per avere informazioni e assistenza nella tutela:

  • Associazioni dei consumatori
  • ASSOFIN

La tutela dei diritti

Eventuali controversie fra le parti possono essere risolte direttamente dal consumatore o attraverso l'operato di associazioni volte a tutelare gli interessi dei consumatori. La risoluzione dei contenziosi può avvenire in via stragiudiziale attraverso i servizi di conciliazione o arbitrato offerti, per esempio, dalle Camere di Commercio anche con il servizio www.risolvionline.it, dagli organismi costituiti dalla Banca d'Italia o innanzi all'Autorità giudiziaria.

La "class action" o azione collettiva

Introdotta dalla legge finanziaria 2008 ma sospesa nella sua operatività dalla Legge 133/2008 fino al 1 gennaio 2009, è un'azione legale collettiva per il risarcimento dei danni. Le associazioni dei consumatori sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti richiedendo al Tribunale ove ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ex articolo 1342 del CC ovvero in conseguenza di atti illeciti extra contrattuali,di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali quando siano lesi i diritti di una pluralità di consumatori.

Principali norme di riferimento

Normativa nazionale:

  • decreto legislativo 385/93 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  • Legge 108/96 "Usura";
  • decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
  • Decreto del Ministero del Tesoro del 6 maggio 2000;
  • Decreto del Ministero del Tesoro del 19 giugno 2002;
  • decreto legislativo numero 206/2005 "Codice del Consumo";
  • decreto legislativo 221/2007 "Pratiche commerciali scorrette";
  • Delibera del CICR del 4 marzo 2003.

Normativa comunitaria:

  • direttiva 87/102 CEE del 22 dicembre 1986 "credito al consumo";
  • direttiva 90/88 CEE del 22 febbraio 1990 "credito al consumo";
  • direttiva 98/7/CE del 16 febbraio 1998 "credito al consumo";
  • direttiva 2005/29 del 11.5.2005 "pratiche commerciali sleali".

NB: la direttiva CE 2008/48 sostituirà dal 12.5.2010 le precedenti direttive che verranno abrogate. Entro tale data l'Italia deve recepire la direttiva nel proprio ordinamento.

26 Gennaio 2009 · Antonio Scognamiglio


Commenti e domande

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9 risposte a “Tutela e diritti del consumatore – una guida semplice ed efficace”

  1. rita vivaldi ha detto:

    Ho risposto ad un annuncio apparso su un sito, per un prestito personale. Dopo pochi minuti sono stata contattata telefonicamente da un impiegato della socità Nephis srl, che con fare molto sbrigativo mi ha fatto una serie di domande personali e alla fine ha concluso che ero in grado di richiedere il finanziamento. Con fare molto più sbrigativo mi ha dato un appuntamento per domani che sono riuscita a posticipare di un giorno, al quale appuntamento verrà un impiegato a prendersi di documenti (carta identità, cud, buste paga) e mi sottoporrà il modulo di domanda….La cosa mi lascia un po’ perplessa…non si può fare on line? sembra di no…Sono riuscita a sapere dal mio interlocutore che il taeg è il 4%!!!!! Mi devo fidare?

    • cocco bill ha detto:

      Io non mi fiderei e non andrei all’appuntamento. Non crederà mica di aver trovato l’occasione della vita?

      Comunque, se proprio ritiene di doversi presentare non dovrà firmare seduta stante il contratto. Che va acquisito, letto con calma, vivisezionato nelle clausole vessatorie.

      Fatto leggere agli amici e a qualcuno che ne mastica un pochino. E, vanno anche chieste informazioni all’altro contraente.

      Poi, solo in un secondo momento, quando sarà sicura e consapevole di cosa andrà a firmare, chiederà un appuntamento per la sottoscrizione del contratto.

      Ma scommettiamo che non riuscirà a chiudere l’incontro senza prima aver firmato?

  2. MaRcO ha detto:

    Ciao!
    Sono stato contattato nel 2009 da Nephis srl dopo aver fatto richiesta di un finanziamento on-line.
    Dopo aver rifiutato il primo incontro con un loro consulente a distanza di un’anno sono stato ricontattato per un’altro incontro,il quale è avvenuto in mezzo alla strada sotto casa perchè il consulente aveva fretta!Dopo avermi spiegato che la miriade di fogli che stava per farmi firmare erano per la privacy e per il trattamento dei dati mi sono trovato davanti sei richieste di finanziamento ad altrettante banche, con la clausola della cessazzione del quinto.
    Essendomi astenuto dal fornigli i miei documenti firmati cud,buste paga,documento d’identità,perchè volevo almeno sapere i tasso di interesse(il quale non mi è stato fornito dicendomi che poteva cambiare a secondo delle situazioni del richiedente),vi chiedo se mi convenga mandare avanti la pratica(spedendo i miei documenti via fax),non vorrei trovarmi a pagare un finanziamento assurdo avendo solo chiesto un preventivo.Non sono riuscito a trovare molta documentazione sul gruppo Nephis.

    • marco ha detto:

      Lascia stare io ho avuto a che fare con quella agenzia ed è un’agenzia per niente seria.

  3. cesare ha detto:

    Ho contratto nel novembre 2009 una cessione del quinto , ho notato come per un erogazione piuttosto elevata di circa 29000€ sono state incluse delle spese accessorie da dare agenzia di circa 9000€ .
    Per tutti coloro che si troveranno di fronte alla societa’ NEPHIS , e societa’ creditrice KETOS srl , diffidate!

    • cocco bill ha detto:

      E’ pur vero Cesare che l’esosità di una cessione, come di un qualsiasi finanziamento si rileva dal TAEG e non dall’importo delle singole spese accessorie.

      Dunque il confronto, per fortuna, va fatto comparando il TAEG e verificando che nel TAEG siano ricomprese TUTTE le spese accessorie.

  4. francesca ha detto:

    Ho comprato un pc qualche giorno fa e adesso nn funziona più. Visto che mercoledì devo partire e mi servirebbe,sono tenuti a sostituirlo con uno nuovo o no?
    Grazie in anticipo per il consiglio!

    • c0cc0bill ha detto:

      Il decreto legislativo n. 206/2005 ha stabilito che per ogni tipo di prodotto, per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) l’acquirente ha diritto a una garanzia della durata di due anni che può far rivalere in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

      In primis, è bene sapere che secondo il sopracitato decreto del 2005, il periodo di garanzia di un prodotto scatta alla consegna del prodotto stesso e dà diritto, entro due anni dall’acquisto e a seconda dei casi, alla riparazione o sostituzione, restituzione del prezzo o della somma pagata. Diritto che, sempre secondo quanto legiferato, il cliente deve far rivalere sul venditore, senza farsi abbindolare dalla storiella secondo la quale la responsabilità di un prodotto difettoso ricade sul produttore ed è dunque a quest’ultimo che bisogna rivolgersi.

      D’altra parte, se si guarderà lo scontrino si vedrà che il nome presente non è quello della casa produttrice, ma quello del venditore; sarà quindi lui a dover rispondere dell’eventuale difetto del prodotto se ci si accorge che lo stesso presenta delle anomalie. Inoltre, in tal caso, bisognerà rivolgersi al venditore entro due mesi dal momento in cui si è scoperto il difetto.

      In particolare, il decreto stabilisce che se il difetto si manifesta entro i primi sei mesi dall’acquisto, si presuppone che lo stesso sussistesse già alla consegna del prodotto, quindi, qualora il venditore non fosse d’accordo, l’onere della prova spetterà a lui che dovrà dunque dimostrare l’originaria integrità del bene.

      Viceversa, se il difetto si manifesta dopo i primi sei mesi sarà il cliente a doverlo dimostrare, indicando la data in cui lo ha scoperto.

      Se il prodotto è stato acquistato via web, inoltre, entro 10 giorni dalla consegna, in caso di mancata disponibilità alla sostituzione, è possibile far valere il diritto di recesso attraverso l’invio di una semplice raccomandata A.R.

  5. Tutela e diritti del consumatore - una guida semplice ed efficace ha detto:

    […] Link fonte: Tutela e diritti del consumatore – una guida semplice ed efficace […]

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