Consumatore » Tutela e pratiche scorrette – Viaggi Sardegna

Tutela consumatore e pratiche commerciali scorrette - AGCM vs Moby

Vai in sardegna e Torni gratis!? Circuire il consumatore, può costare caro.

E' stato così, che, avendo accertato una pratica commerciale scorretta a carico dell'azienda marittima Moby, l'AGCM le ha irrogato la sanzione pecuniaria complessiva di euro 490.000,00, di cui:

La compagnia marittima ricorre al Tar e ottiene una parziale vittoria - l'Antitrust non ci sta e si rivolge al Consiglio di Stato

Nel 2009 il Tar del Lazio conferma il giudizio dell'Agcm sull'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, volti ad enfatizzare un prezzo base, ponendo volutamente in poco risalto altre voci che concorrono in modo significativo a determinare il prezzo reale.

Ma allo stesso tempo, ritiene non grave il comportamento dell'azienda, in quanto la pubblicità, sia pure con caratteri ridotti e di non facile lettura, conteneva comunque tutte le informazioni utile a calcolare il costo effettivo del biglietto.

La sanzione perciò viene stata ridotta da 370.000 euro a 290.000 euro.

In più, con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti, il Tar ha afferma che la pratica contestata è precedente all'entrata in vigore del regolamento numero 1008 del 2008 del Parlamento europeo e della Commissione europea, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali e perciò annulla la sanzione di 120.000 euro.

L'Agcm non ci sta e ricorre al Consiglio di Stato

All'attenzione del Collegio viene posto l'appello dell'Antitrust, in relazione al fatto che il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dell'azienda interessata basandosi sul presupposto di un non chiarito dovere di diligenza del consumatore.

Secondo il Garante, invece, il canone generale della diligenza professionale grava sulla compagnia, che agisce per il proprio interesse economico, tanto più quando si tratta di offerte tariffarie.

Da ciò ne consegue che non può essere ritenuta di minore gravità una pratica commerciale ingannevole rispetto al prezzo finale offerto che impone al consumatore di ricostruirlo con un percorso che lo stesso primo giudice ha definito come complesso.

La sentenza, sempre secondo l'Autorità Antitrust, sarebbe stata anche erronea per non avere adeguatamente considerato l’ingannevolezza dell'utilizzo del termine Gratis in quanto non accompagnato dal conseguente requisito della totale assenza per il consumatore di ogni onere aggiuntivo.

Così il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 1259/13, ha stabilito che: Se si ha riguardo alle condotte e agli interessi protetti dalle norme (artt. 22 e 23 del Codice del consumo) circa il divieto di pratiche commerciali ingannevoli, finalizzato a tutelare la decisione commerciale consapevole del consumatore - il solo fatto del metodo di adesione del consumatore all'offerta con meccanismo opt out anziché opt in non pare di suo - in assenza di ulteriori connotazioni - incidere in misura apprezzabile sul congruo comportamento economico del consumatore (vale a dire sul bene anzitutto protetto da quel precetto), almeno per quanto concerne i profili della consapevolezza e della volontarietà della scelta economica circa il contenuto del contratto. Infatti, se si ha riguardo al contenuto della proposta, piuttosto che al metodo di formazione del consenso, si deve considerare che qui con l'offerta sono distintamente indicati le tipologie dei servizi accessori, la loro facoltatività ed i relativi costi rispetto al servizio principale di trasporto marittimo passeggeri e veicoli al seguito: vale a dire gli elementi che portano ad una scelta economica consapevole. Del resto, nel rapporto tra venditore e acquirente, a prescindere dalla strumento tecnico utilizzato per il perfezionamento del consenso, è normale che vengano in rilievo atti negoziali di espressa proposta di acquisto, ovvero di rifiuto a fronte di offerte del venditore cui il consumatore ritenga di non prestare adesione” (VI, 27 ottobre 2011, numero 5785; cfr. anche VI, 24 novembre 2011, numero 6204).

Né, come anche ivi chiarito, è sufficiente a motivare una diversa conclusione il regolamento CE numero 1008 del 2008 (entrato in vigore il 1° novembre 2008, anche in tale caso dopo lo svolgimento del procedimento de quo), che ha assunto un chiaro orientamento sul tema della prestazione esplicita del consenso mediante opt in e non tacita con opt out, introducendo la regola sulla scorrettezza in sé di una tale pratica commerciale.

Infatti, si deve considerare al riguardo che “la stessa introduzione di una specifica regolamentazione che si aggiunge alla disciplina generale dettata dal Codice del consumo e selettiva della modalità con cui formulare l'offerta, esprime un'esigenza di certezza e di chiarificazione riguardo alle pratiche commerciali del professionista e ai relativi limiti in occasione di servizi accessori rispetto a quelli oggetto in via principale dell'acquisto”; esigenza non risolta ai sensi della normativa previgente e richiedente perciò, in questo caso, una normativa espressa ed inequivoca di accrescimento della garanzia per il consumatore. In altri termini, mentre per i comportamenti anteriori all'entrata in vigore del medesimo regolamento comunitario sulla base della sopra richiamata giurisprudenza si poteva affermare che il consumatore medio poteva non essere ingannato dalla pratica commerciale di deselezionare l’opzione d’acquisto, la sopravvenuta disciplina ha vietato la medesima pratica, all'evidente fine di evitare radicalmente che un qualsiasi consumatore sia indotto a pagare un servizio aggiuntivo, in realtà non voluto.

Tutela consumatore e pratiche commerciali scorrette - Conclusioni

I giudici, hanno ribadito quindi la necessità che le offerte commerciali siano improntate alla massima chiarezza, al fine di far comprendere al consumatore interessato le caratteristiche esatte dell'offerta.

Nel caso in esame la condotta della società va considerata grave, in quanto la pubblicità è tale da “fuorviare” la consapevolezza del consumatore.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ripristinato l’originaria sanzione di 370.000 euro.

29 Marzo 2013 · Tullio Solinas




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!